http://www.terrelibe...toridelCTP.html 5. Le responsabilità di don Cesare Lodeserto e degli operatori del C.T.P. L’imputato Cesare Lodeserto: “Devo andare a vederlo nel viso”,
così risponde a chi gli chiede se ha sputato in faccia ad un uomo. I racconti delle persone offese, ampiamente attendibili, come sottolineato più volte, consentono di evidenziare con chiarezza le condotte degli imputati Lodeserto Cesare, Lodeserto Giuseppe, Vieru Natalia, Dokaj Paulin, Gozlugol Husevin, Mara Armando e Sen Ramazan.
In realtà basterebbe leggere la deposizione di Souiden Montassar per comprendere come il
direttore ed i suoi stretti collaboratori abbiano tutti tenuto condotte non solo riprovevoli, ma, quel che in questa sede rileva, penalmente rilevanti (“chiunque che passava di lì, carabinieri o uno che lavorava al centro, davano botte, era un gioco” - teste Souiden Montassar udienza 19.3.03 incidente probatorio). Rimandando alla sezione relativa alle deposizioni delle persone offese, si richiamano di seguito brevemente gli apporti dichiarativi in relazione a ciascun imputato.
Lodeserto Giuseppe detto “Luca”: riferiscono di violente percosse Ben Slama, Salem, Souiden e Deli. Quest´ultimo aggiunge che, oltre a partecipare direttamente al pestaggio, assiste, unitamente alla Vieru e a Dokaj, alla sevizia praticata dai militari, consistita nel costringere ad ingoiare carne di maiale, ridendo.
Vieru Natalia detta “Natasha”: è chiamata in causa quale autrice di violente percosse da Ben Slama, Deli, Benshine, Souiden, Abedhadi.
Dokaj Paulin detto “Paolo”: compare quale autore delle violenze nelle deposizioni di Salem, Deli, Benshine e Abedhadi. Gozlugol Husevin: Salem parla espressamente dell´imputato nel ricostruire la vicenda di cui è rimasto vittima. Non è stata raggiunta la prova delle violenze perpetrate ai danni di Tarconni Ridha.
Mara Armando: partecipa al pestaggio ai danni di Benshine Mohamed.
Sen Ramazan: indicato quale partecipe al pestaggio ai danni di Benshine e Louro. A nulla rileva la circostanza che egli non fosse formalmente in servizio nella serata del 22 novembre. Egli, infatti, come gli altri operatori domiciliava presso il Centro ed è altamente verosimile che fosse disponibile in ogni momento, a prescindere dagli orari di turno, al fine di far fronte alla situazione di emergenza delineatasi nei giorni della fuga. Del resto, anche la presenza degli altri collaboratori del direttore è registrata continuamente come risulta dal compendio delle emergenze istruttorie.
Lodeserto Cesare: dagli apporti dichiarativi di tutte le persone offese si delineano numerose condotte illecite tenute dal direttore. Ben Slama riferisce che don Cesare ha assistito a tutte le violenze di cui è stato vittima non intervenendo in alcun modo al fine di far cessare la furia dei suoi collaboratori e dei militari, defilandosi dopo poco nel proprio ufficio davanti al quale il pestaggio veniva consumato.
Salem riferisce di uno sputo ricevuto direttamente dal direttore il quale, peraltro, è rimasto inerte ad assistere alla scena delle sevizie dei militari che lo costringevano ad ingoiare la carne cruda. Deli e Benshine riferiscono di schiaffi subiti e della inerzia, divertita, del direttore dinanzi al pestaggio ed alle sevizie dei militari. Louro riferisce di percosse ricevute dal direttore. Souiden fornisce il racconto più crudo ripercorrendo in dettaglio il violento pestaggio cui don Cesare lo sottopone. Abedhadi distingue chiaramente il direttore intento a picchiare i suoi connazionali che avevano tentato la fuga con un manganello.
Come si è già visto nel paragrafo dedicato all´attendibilità delle persone offese, non è emerso alcun elemento contrario alla ricostruzione sin ora effettuata.
Le dichiarazioni rese dall´imputato Lodeserto Cesare nel corso dell´esame dibattimentale non sono state utili e idonee a porre in discussione l´impianto accusatorio come confermato in dibattimento.
L´imputato ha tentato di rendere poco credibili le deposizioni delle persone offese utilizzando argomenti non convincenti e non corroborati in alcun modo; al contrario alcuni dettagli forniti dall´imputato concorrono a conferire maggiore credibilità alle versioni dei fatti dei testimoni - persone offese.
Egli ha tenuto a precisare di non aver commesso nulla di quanto era accusato, talvolta in modo maldestro (domanda del Pubblico Ministero: “E´ vero che lei ha sputato sul viso Salem Mohamed?” - risposta dell´imputato: “Io però devo andare a vedere nel viso, nelle foto, chi è Salem Mohamed.”), apportando elementi di valutazione che, tuttavia, non sono risultati credibili o idonei a demolire le prove a suo carico.
Con riferimento alle condotte che Louro e Benshine gli attribuiscono, l´imputato ha tentato di porre in dubbio le deposizioni dei testi sottolineando che quanto dichiarato dal primo non poteva essere vero poiché in quella serata egli era impegnato a Trepuzzi quale relatore in un convegno.
In realtà, si è già affrontata la questione nella sezione relativa alla attendibilità delle persone offese ricostruendo in base alle deposizioni degli uomini di scorta ed alla documentazione prodotta la cronologia degli eventi.
Lo stesso imputato riferisce di essere rientrato al Centro tra le ore 21.15 e le ore 22.00. Come già detto, Benshine e Louro sono stati rintracciati alle ore 21.00 del 22 novembre 2002 e portati al C.T.P.. Il rientro del sacerdote nell´orario da egli stesso indicato è dunque perfettamente compatibile con la scansione temporale degli accadimenti narrati dai testi. In più, l´indicazione oraria dell´imputato rende ancora più discutibile la genuinità della deposizione del teste Dell´Aere che eventualmente verrà valutata dal Pubblico Ministero.
Proprio in relazione a tale vicenda, inoltre, l´imputato al fine di provare la sua estraneità ai fatti, afferma che è inverosimile che egli avesse potuto compiere le azioni attribuitegli perché, altrimenti, il personale di scorta che lo accompagnava all´interno degli uffici, avrebbe dovuto assistere alle condotte illecite contestategli.
In realtà, il Lodeserto è smentito dagli stessi uomini della scorta che precisano che in quella serata, come nelle altre occasioni, si limitavano a prelevare il sacerdote dall´ingresso del Centro senza varcarne la soglia. Altro elemento introdotto dall´imputato si riferisce alla inattendibilità del teste Taha che avrebbe, a suo dire, inviato una serie di messaggi incompatibili con la volontà di denunciare le sue condotte. In realtà la deposizione di Taha, che sicuramente ha lasciato trasparire la paura di riferire ogni dettaglio e una generale intimidazione esercitata nei suoi confronti in vista della deposizione, non ha comunque coinvolto la posizione del direttore, rispetto al quale non ha saputo riferire alcunché.
Altro riferimento dell´imputato è quello relativo alla vicenda del procedimento penale iscritto a carico di Rejibi Zouhaier, cittadino tunisino trattenuto nel C.T.P. La vicenda, evidentemente estranea all´oggetto del procedimento, è stata riferita dall´imputato al fine esclusivo di invalidare le deposizioni delle persone offese riportando una frase proferita dal tunisino in occasione di una manifestazione di protesta svoltasi all´esterno del Regina Pacis.
Il Rejibi è stato denunciato in data 1 ottobre 2003 per una aggressione di cui il Lodeserto è rimasto vittima nel corso della quale il tunisino avrebbe rivolto le seguenti minacce al direttore: “ti farò ammazzare dai miei fratelli, finché vivrò cercherò per ammazzarti”, “so cosa devo fare - faccio come i miei fratelli così mi daranno anche il permesso di soggiorno”. Successivamente, in data 12 ottobre 2003, in occasione di una manifestazione di un non specificato “gruppo di persone” dinanzi al C.T.P., il Rejibi, riferisce l´imputato richiamando la propria denuncia in data 28.1.03, che “capeggiava il gruppo dei rivoltosi”, aizzava gli altri ospiti e pronunciava l´espressione “fate entrare dentro le armi. Il resto lo facciamo noi”. Pur senza considerare che le espressioni che il tunisino avrebbe pronunciato sono state riprodotte solo dalla memoria dell´imputato Lodeserto e documentate dagli atti del procedimento che, comunque, si sviluppano solo sulla denuncia del medesimo imputato, e pur senza valutare che la verità processuale sui fatti attribuiti al Rejibi non risulta essere stata consacrata in alcuna sentenza, non si comprende come una manifestazione violenta e minacciosa di un soggetto del tutto scollegato dalle odierne persone offese, ben un anno dopo i fatti relativi alla fuga oggetto di questo giudizio, possa inficiare la valenza probatoria delle accuse dei magrebini testi in questo processo le cui deposizioni, come si è visto diffusamente, hanno brillantemente superato il vaglio di credibilità sia sotto il profilo intrinseco che estrinseco.
Dunque, l´utilizzazione della vicenda appena indicata non manifesta alcun pregio probatorio e rimane del tutto inconferente rispetto ai reali elementi di prova acquisiti nel dibattimento.
In conclusione, può affermarsi che le condotte addebitate al Lodeserto siano risultate provate al di là di ogni dubbio. Egli deve ritenersi responsabile di tutte le azioni delittuose direttamente esercitate ai danni delle persone offese e, in virtù del principio di causalità per omissione dettato dall´art. 40 c.p., delle condotte tenute dagli operatori del Centro.