Ripeto: dopo 6 mesi di iscrizione all' Aire non si ha alcun obbligo di fare la dichiarazione dei redditi in Italia!
Attenzione: è chiaro che se in Italia si hanno immobili o si è membri di società bisogna farla la dichiarazione! Ma solo in questo caso.
Leggendo così, in giro per la rete:
IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DEI NON RESIDENTI
Il domicilio fiscale é un dato necessario che permette di individuare con certezza l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi. In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o, se l'attività viene svolta in più Comuni, nel Comune IN CUI HANNO PRODOTTO IL REDDITO PIÙ ELEVATO). I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonchè quelli considerati residenti all'estero, hanno invece il DOMICILIO FISCALE nel Comune di ultima residenza in Italia.
(Nota: quindi, per il fisco italiano, TUTTI gli iscritti AIRE hanno comunque un loro domicilio fiscale inteso come comune+provincia+regione, e relative possibili imposte passate, presenti e future. Ovvero: il cittadino italiano scappa all'estero, ma l'Agenzia delle Entrate non lo molla... )
LE PRINCIPALI IMPOSTE ITALIANE PER I NON RESIDENTI
Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef);
- l'addizionale regionale all'Irpef;
- l'addizionale comunale all'Irpef;
- le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili (Iva o imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale);
- l'imposta comunale sugli immobili (Ici);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
ecc. ecc.
(Nota: quindi sia Irpef che IRAP, ove dovute, implicano il pagamenti di imposte basate sul domicilio fiscale, inteso come comune+provincia+regione come spiegato prima)
IRPEF: I REDDITI TASSABILI DEI NON RESIDENTI
Ai fini dell'applicazione dell'Irpef nei confronti dei NON RESIDENTI, si considerano prodotti in Italia e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano i redditi che
hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:
- attività di lavoro dipendente;
- attività di lavoro autonomo, d'impresa, eccetera;
- pensioni e assegni assimilati;
- fabbricati e terreni ubicati in Italia;
- redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).
(Nota:
pensioni !! , attività di impresa,
anche estera, che ha originato comunque reddito su territorio italiano, ecc. ecc. )
L'ISCRIZIONE ALL'AIRE E RISVOLTI FISCALI
Dal punto di vista fiscale l’iscrizione all’Aire attesta e conferma la non residenza in Italia ma, a differenza dell’iscrizione nelle anagrafi del territorio dello Stato, è un elemento che PUÒ ESSERE SUPERATO quando il soggetto mantenga, ad esempio, nel territorio nazionale i suoi interessi principali, come, ad esempio, la propria famiglia.
(Nota: si parla qui di "interessi principali", quindi non solo la famiglia. Il concetto del "può essere superato" risulta quantomeno inquietante)