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Guest Message by DevFuse
 

Leggi violate dalle ambasciate


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43 risposte a questa discussione

#1 Guest_ginopilotino_*

Guest_ginopilotino_*

  • Iscritto il: --

Inviato 04 gennaio 2006 - 20:43

Ripropongo qui un tema che mi sta particolarmente a cuore :)

Mi riferisco a:

comma4 art.5 del dpr 394/99 - non vengono comunicati i requisiti integrativi richiesti.

comma2 art.4 T.U. immigrazione (s.m.) - non viene motivato alcun diniego di visto delle tipologie non contemplate negli articoli indicati (22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39), ed in particolare la violazione riguarda i visti turistici, il cui diniego non viene mai motivato dalle ambasciate, a prescindere che vi siano o meno motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

art10bis L.241/90 - non si comunicano i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di visto turistico e si rilascia direttamente il diniego.

art24 comma7 L.241/90 - non si comunicano i motivi del diniego necessari ad una adeguata difesa dei propri interessi giuridici.

#2 willyy

willyy

    Advanced Member


  • 1174 messaggi
  • Iscritto il: 21-novembre 05

Inviato 04 gennaio 2006 - 23:47

Ripropongo qui un tema che mi sta particolarmente a cuore :)

Mi riferisco a:

comma4 art.5 del dpr 394/99 - non vengono comunicati i requisiti integrativi richiesti.

comma2 art.4 T.U. immigrazione (s.m.) - non viene motivato alcun diniego di visto delle tipologie non contemplate negli articoli indicati (22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39), ed in particolare la violazione riguarda i visti turistici, il cui diniego non viene mai motivato dalle ambasciate, a prescindere che vi siano o meno motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

art10bis L.241/90 - non si comunicano i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di visto turistico e si rilascia direttamente il diniego.

art24 comma7 L.241/90 - non si comunicano i motivi del diniego necessari ad una adeguata difesa dei propri interessi giuridici.


:hmm:
Gia postato su:http://www.iusondemand.com/blogger/blogger.asp?fr=30..
:hmm:

Sei sicuro della citazione a proposito dell'art. 10 bis L.241/90?
I miei riferimenti mi conducono alla edilizia privata..
http://www.altalex.c....php?idnot=9633

Idem per l'art.24c.7 L.241/90 non mi pare che riporti i tuoi riferimenti...
Sicuramente altri visitatori sapranno darti risposte più esaustive.
Se il responsabile del forum me lo consente...
Ritengo utile riportare il testo aggiornato della L.241/90 cosi come pubblicato su = http://www.altalex.c...x.php?idnot=550 =

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

(testo aggiornato con le modifiche introdotte dal DL 35/2005 e dalla legge di conversione 80/2005)

Capo I

Principi

Articolo 1

Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza nonché dai principi dell'ordinamento comunitario secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 2

(Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 3

(Motivazione del provvedimento)

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Articolo 3 bis

(Uso della telematica)

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Capo II

Responsabile del procedimento

Articolo 4

(Unità organizzativa responsabile del procedimento)

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Articolo 5

(Responsabile del procedimento).

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Articolo 6

(Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b)accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale


Capo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 7

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Articolo 8

(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Articolo 9

(Intervento nel procedimento)


1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Articolo 10

(Diritti dei partecipanti al procedimento)

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.



Articolo 10 bis

(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).


1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".

Articolo 11

(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)


1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 12

(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Articolo 13

(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni .

Capo IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Articolo 14

(Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni".

Articolo 14 bis

(Conferenza di servizi preliminare)

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3".

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Articolo 14 ter

(Lavori della conferenza di servizi)

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo";

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità".

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Articolo 14 quater

(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

[2- abrogato]

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

[4- abrogato]

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 14-quinquies

(Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge

Articolo 15

(Accordi fra pubbliche amministrazioni)


1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Articolo 16

(Attività consultiva)

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso .

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere .

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.


Articolo 17

(Valutazioni tecniche)

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

Articolo 18

(Autocertificazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Articolo 19

(Dichiarazione di inizio attività).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E` fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 20

(Silenzio assenso)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.

Articolo 21

(Disposizioni sanzionatorie)

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

CAPO IV-bis

Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso

Articolo 21-bis.

(Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati).

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

Articolo 21-ter

(Esecutorietà)

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

Articolo 21-quater

(Efficacia ed esecutività del provvedimento)

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Articolo 21-quinquies

(Revoca del provvedimento).

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.


Articolo 21-sexies

(Recesso dai contratti).

- 1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Articolo 21-septies.

(Nullità del provvedimento).

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Articolo 21-octies.

(Annullabilità del provvedimento).

- 1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Articolo 21-nonies.

(Annullamento d'ufficio).

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".

Capo V

Accesso ai documenti amministrativi


Articolo 22

(Definizioni e princípi in materia di accesso).

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Articolo 23

(Ambito di applicazione del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

Articolo 24

(Esclusione dal diritto di accesso)

- 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Articolo 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione".

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

Articolo 26

(Obbligo di pubblicazione)

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

Articolo 27

(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
<

#3 Guest_ginopilotino_*

Guest_ginopilotino_*

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Inviato 05 gennaio 2006 - 00:03

Si, ero sempre io anche li :D
Solo che non ho avuto ancora risposte. Non mi sembra un posto molto frequentato.

Scusa ma non ho capito, prima mi dici di non trovare i riferimenti che indico e poi riporti la 241/90 con evidenziati in rosso tutti gli aricoli che ho citato? :)

E non mi hai detto cosa ne pensi. ;)

#4 mdaemme

mdaemme

    Advanced Member


  • 4038 messaggi
  • Iscritto il: 16-agosto 05

Inviato 05 gennaio 2006 - 09:53

Il diniego senza motivazione è
una violazione a tutti gli effetti,
dei diritti del richiedente.
Esiste e viene usata questa prassi,
per il fatto che in realtà,
non sussistono motivi ostativi al rilascio del visto.
Semplicemente non voglino rilasciare il visto:
è una legge ingiusta e i ricorsi alla Corte Europea sono già migliaia.
mdaemme

#5 Guest_ginopilotino_*

Guest_ginopilotino_*

  • Iscritto il: --

Inviato 05 gennaio 2006 - 10:35

Ricorsi alla corte europea? Conosci procedure e riferimenti?

#6 willyy

willyy

    Advanced Member


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  • Iscritto il: 21-novembre 05

Inviato 05 gennaio 2006 - 11:55

è una legge ingiusta e i ricorsi alla Corte Europea sono già migliaia.
mdaemme
[/quote]

Personalmente non direi una legge ingiusta,ma a mio parere stando all'art.10bis si tratterebbe piu che altro di una palese violazione di legge, fermo restando che il citato diniego non trovi riferimento in altra legge ( Una legge modifica un'altra Legge) che esplicitamente disapplichi la 241/90.

#7 willyy

willyy

    Advanced Member


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  • Iscritto il: 21-novembre 05

Inviato 05 gennaio 2006 - 13:09

Ricorsi alla corte europea? Conosci procedure e riferimenti?


Personalmente sono in attesa di giudizio per un ricorso depositato +di3 anni fa presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Il motivo era diverso dal tuo in quanto si trattava di un processo lumaca...24 anni + quelli della corte Europea!!! Non ti dico quanta bile....http://forum.moldweb.eu/public/style_emoticons/default/smiley7.gif http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/smiley7.gif http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/smiley7.gif Tantè che ho costituito una associazione di volontariato legalmente riconosciuta per la tutela dei diritti dei cittatini. (www......)
Per esperienza, tutti i cittadini possono rivolgersi alla Corte dei Diritti Dell'Uomo scrivendo una lettera con le motivazioni delle violazioni in riferimento agli articoli della violazione della Convenzione Europea. L'indirizzo è "CONSEIL DE L'EUROPE/COUNCIL OF EUROPE -F- 67075 STRASBOURG CEDEX. Telefono 00 33 (0) 3 88 41 20 18. Ai gradi superiori si accede solo con l'assistenza di un Avvocato.
Il consulto di un buon studio legale credo che sia la cosa migliore per non vedersi poi respingere l'istanza.Già poichè si naviga nel diritto amministrativo come ti sarai accorto, i cavilli di lana caprina....sono infiniti. Potrebbe essere che prima devi espletare le vie interne...- TAR- CDS -Ecc.Ecc. per cui un consulto è la cosa migliore.
Comunque presso la Corte Europea esiste anche una figura paragonabile a quella del nostro "DIFENSORE CIVICO REGIONALE" :graduated: che puo assistere e consigliare gratuitamente.
Volevo aggiungere ancora una battuta.
Hai intitolato questo forum "La legge è uguale per tutti".
Da qualche parte ho anche trovato scritto" per qualcuno è piu uguale degli altri"
:hmm:

#8 Guest_ginopilotino_*

Guest_ginopilotino_*

  • Iscritto il: --

Inviato 05 gennaio 2006 - 13:17

Per quanto ne so, io, in quanto ospitante/invitante, non posso fare un bel nulla per oppormi al diniego di un visto turistico. Qundi potrebbe essere un'ottima idea.
Credi che pero' anche in questo caso sia necessario l'interesse diretto da parte mia? Pensi sia possibile ricorrere in questo caso?
Se non puoi postare il link dell'associazione, passamelo in privato.

#9 willyy

willyy

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Inviato 05 gennaio 2006 - 18:02

Per quanto ne so, io, in quanto ospitante/invitante, non posso fare un bel nulla per oppormi al diniego di un visto turistico. Qundi potrebbe essere un'ottima idea.
Credi che pero' anche in questo caso sia necessario l'interesse diretto da parte mia? Pensi sia possibile ricorrere in questo caso?
Se non puoi postare il link dell'associazione, passamelo in privato.

:hmm: :hmm: :hmm:
Non manchero di farti avere il lik che mi hai chiesto,ma ora credo che si debba mettere le cose in file ovvero un po' per ordine...

La persona che hai invitato di che nazionalità è?

Hai provato a parlare telefonicamente in prima persona al Console-Ambasciatore?

Per la ex Jugoslavia ricordo un caso in cui si pavesavano proplemi (???) risolti poi successivamente con colloquio telefonico in forma diretta con il titolato diplomatico.
E' solo un suggerimento.Ovvio! Non è detto che dia buoni frutti..ma non si sa mai...;) ;)

Tu come italiano ed ospitante puoi certamente cominciare a raccogliere le dovute e giuste informazioni!

Come e dove?
ecco alcune indicazioni molto importatnti...

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma
Tel: +390636911

OPPURE:
Ufficio Relazioni con il Pubblico -URP-

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico risponde alle telefonate tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00.
Il pubblico viene ricevuto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

L’indirizzo dell’Ufficio è:

Ministero degli Affari Esteri,
Funzionario Responsabile dell'Ufficio: Segretario di Legazione Francesco Santillo
Piazzale della Farnesina, 1, ingresso lato Stadio Olimpico
e-mail: relazioni.pubblico@esteri.it
Fax: 06.3236210
Tel: 06.3691.8899


fra le varie FAQ presente nel sito,una mi sembra molto simile al caso che qui hai esposto...

2) Ad un mio amico extracomunitario è stato rifiutato il visto per turismo nonostante avesse cercato di fare tutto per il meglio. Come siamo tutelati?
La competenza al rilascio del visto è della Rappresentanza diplomatico consolare del luogo di residenza dello straniero, che è la sola responsabile dell’accertamento e della valutazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del visto, nell’ambito della propria discrezionalità e tenuto conto delle particolari situazioni locali. Ai sensi della normativa vigente l’Ufficio Consolare non è tenuto a fornire elementi di dettaglio relativi al rifiuto del visto per turismo, contro i quali gli interessati possono ricorrere al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Nel sito Internet http://www.esteri.it è possibile consultare le disposizioni attualmente vigenti in materia di visti d’ingresso.


I dubbi che esprimevo nei post precedenti non erano del tutto infondati specialmente se messi in relazione all'espletamento dei rimedi Giudiziari interni prima di ricorrere alla C.G.E. per i diritti dell'uomo.
Come vedi il sito del ministero fa riferimento al TAR Lazio... il chè comporta spese che se già per noi sono gravose per un extracomunitario sono difficilmente sostenibili (festa finita!!!) :bangin: . Poichè la materia ci porta nel "Diritto Amministrativo " è strano che non venga citato il "Ricorso Gerarchico" al Presidente della Repubblica - in quanto è gratuito e può esere espletato senza assistenza legale- in sostituzione del rimedio giurisdizionale (TAR)!!!

Domani provero a contattare l'istituzione agli esteri per chiedere info in riferimento a ciò che scrivono nella faq, e che io ho evidenziato in rosso.

#10 Guest_ginopilotino_*

Guest_ginopilotino_*

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Inviato 05 gennaio 2006 - 18:32

La mia ragazza e' peruviana.
Conosco molto bene i riferimenti del ministero e del suo urp, sono 8 mesi che ci sto lottando. Il consolato l'ho contattato via email, dove il console mi ha ribadito che le istruzioni in loro possesso prevedono di non motivare i diniegi di turistico in ogni caso, nonostante gli abbia citato una sentenza del tar lazio ed una intervista del presidente dello stesso tar.
Il sig. santillo, noto ormai a tutti quelli che contattano l'urp, non fa che un copia e incolla delle faq del sito.

#11 willyy

willyy

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Inviato 05 gennaio 2006 - 19:34

Non so se può essere utile..., non si sa mai..
http://www.euro-ombu.../it/default.htm

#12 Paolo C.

Paolo C.

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Inviato 05 gennaio 2006 - 21:32


So di andare controcorrente rispetto a molti altri del forum - e per questo confido nella vostra tolleranza - ma tengo comunque a far presente che la funzione 'primaria' delle Rappresentanze Diplomatiche è quella di fare gli interessi del proprio Paese al di fuori dei confini nazionali, di tutelare i diritti dei propri connazionali all'estero e di assisterli in caso di necessità o qualora venga loro negato un diritto per il solo fatto di essere straniero, intervenendo se nel caso presso le Autorità centrali e locali competenti.

Le altre mansioni, come la concessione dei visti, svolte per di più dallo stesso numero di funzionari diplomatici di 10 anni fa ma con una mole di richieste 100 volte superiore a quelle di 10 anni fa, sono considerate 'secondarie' proprio perchè servono a coloro che non hanno la cittadinanza del Paese rappresentato e vengono demandate alla Cancelleria Consolare che, come primo compito istutuzionale e se vogliamo originario, si deve occupare di rilasciare i passaporti e i documenti anagrafici ai cittadini del proprio Paese residenti all'estero. Tutte le altre mansioni vengono dopo e penso che non possa essere altrimenti.. a meno che non si aumenta il personale, soluzione facile, basta trovare le risorse (aumentare le tasse e dichiarandolo nel programma elettorale) o tagliare altre spese (sempre indicando quali nel programma elettorale).

Questa è la situazione. E vi assicuro, credetemi, che funziona così in tutti i Paesi. Con le risorse a disposizione, poche come il Belgio o tante come la Germania, tutti i Paesi adottano questa politica di funzionamento delle proprie Rappresentanze Diplomatiche. Prima vengono le funzioni primarie dedicate ai connazionali e alle imprese nazionali e poi le funzioni secondarie dedicate agli abitanti del luogo.

Come vedete non ho volutamente espresso opinioni, ma ho cercato di fotografare la situazione attuale dell'Italia che è comune a quella degli altri Paesi europei e non. Provate ad esempio ad andare all'Ambasciata americana a Roma per chiedere un visto d'ingresso o un appuntamento... prima sbrigheranno tutte le pratiche riguardanti i cittadini USA in Italia e poi vi daranno retta.

Un accenno all'URP del nostro Ministero degli Affari Esteri. So che vi metterete a ridere, ma se a me è andata così bene non ci posso fare niente: anch'io ho provato a contattarlo quando dovevo andare a Kiev perchè sul sito del nostro Ministero 'viaggiaresicuri' c'era scritto che per i cittadini italiani serviva il visto, mentre sul sito dell'Ambasciata ucraina a Roma c'era scritto che questo obbligo era stato temporaneamente sospeso. Ho mandato un'email all'URP e mi hanno riposto, giuro, in 40 minuti, confermandomi la versione ucraina e augurandomi di compiere una buona missione per conto del PPE.




#13 Guest_ginopilotino_*

Guest_ginopilotino_*

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Inviato 05 gennaio 2006 - 22:13

Paolo, ma l'assegnare priorita' ai problemi dei propri cittadini o i problemi di personale non giustifica in alcun modo le violazioni che ho indicato su. Non si parla infatti di disguidi o di lunghe attese per una pratica, ma di contravvenire a delle leggi dello stato in modo abbastanza evidente. Si va poi anche contro l'interesse dei cittadini italiani che hanno prestato il proprio aiuto agli stranieri per rispettare i requisiti richiesti.
Io spero di sbagliarmi, spero che in realta' quelle violazioni siano solo presunte e ci sia una spiegazione a tutto cio'. Ma non sono ancora riuscito a trovare nessuno che fosse in grado di dimostrarlo.

#14 willyy

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Inviato 07 gennaio 2006 - 01:10

Vedi PaoloC. presentarsi presso l'URP di qualsiasi Ministero,Ambasciate Uffici Pubblici ecc.ecc. come rappresentante del PPE (Mi pare che l'acronomo stia per Partito Popolare E.) non solo ti rispondono in 40 minuti come riferisci,ma forse ti invitano anche per il caffè! Siamo ancora in Italia!
Diverso se come Ginopilotino,il sottoscritto e tanti altri frequentatori del forum cercano in qualche modo di poter far qualcosa per la loro ragazza e debbono avere a che fare con tonnellate di burocrazia.Lo stesso Ginopilotino citava dell'art.10 della L.241/90 che come si evince dal suo racconto viene saltata a piedi pari! E l'unico rimedio giuridico sembrerebbe il ricorso giurisdizionale...! Si badi bene ...non al giudice di pace dove si può spendere poco, ma nientemeno che al TAR LAZIO. Visto che vai in missione in Ucraina,secondo te una possibile "Badante" che in patria percepisce una pensione di circa "50 Eu."quante pensioni dovra mettere da parte per tentare un tale ricorso giurisdizionale? Ovviamente senza considerare l'eventuale soccombenza delle spese!!!
Non sarebbe meglio essere piu diretti e specificare le ragioni del diniego?
Perche' nascondersi dietro un dito?
Il fatto delle pratiche come riportavi nel tuo post le considero banalità. :pinocchio:
Nel momento che c'è il diniego aggiungere una riga con le motivazioni non mi sembra poi che ai funzionari delle ambasciate porti via molto tempo ....( anche perchè mi pare che becchino un paio di volte il mio stipendio...!!!!) :azz:

Queste sono le incongruità che mi pesano e lasciano un po di amaro,ma non credo solo a me.

C'è solo da augurarsi e lo spero vivamente...che in primavera possi cambiare qualcosa.....!!!
Che il progetto di Legge degli On. Livia Turco e Giannicola Sinisi possa fare dei passi avanti.

Se non sarà così ci ritroveremo acora a scriverci su il forum intitolato "La legge è uguale per tutti" che però dovra modificare il titolo con " per qualcno è più uguale degli altri". http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/smiley13.gif http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/smiley13.gif http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/smiley13.gif

#15 Paolo C.

Paolo C.

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Inviato 07 gennaio 2006 - 12:44

Non sarebbe meglio essere piu diretti e specificare le ragioni del diniego?
Perche' nascondersi dietro un dito?
Il fatto delle pratiche come riportavi nel tuo post le considero banalità. :pinocchio:
Nel momento che c'è il diniego aggiungere una riga con le motivazioni non mi sembra poi che ai funzionari delle ambasciate porti via molto tempo ....( anche perchè mi pare che becchino un paio di volte il mio stipendio...!!!!) :azz:



Vedi Willy, se pensi che aggiungere una riga con la motivazione del diniego (che ovviamente sarà generica e la stessa per tutti con il metodo del copia/incolla) sia la panacea di tutti i mali, allora beato te che continui a credere a qualche pifferaio magico che pensa di risolvere il problema della nostra Diplomazia con l'aggiunta di un codicillo ad un regolamento attuativo o con una circolare ministeriale.. W Livia Turco che ha finalmente scoperto l'acqua calda e che regalerà visti a tutti, anzi a tutte, dato che hai ammesso che il problema è soprattutto per i visti delle fidanzate..

A proposito, ma secondo te qualcuno al nostro Ministero degli Affari Esteri si è chiesto come mai il 90% delle domande per visto d'ingresso turistico in Italia è presentato da donne? E la stima è per difetto. O come mai moltissime ragazze ucraine, russe, moldave, ecc.. hanno così tanta voglia di fare le turiste in Italia e pochissimi ragazzi ucraini russi moldavi, quasi nessuno stando ai dati, avvertono questo impellente desiderio di visitare l'Italia per scoprirne le bellezze naturali, artistiche e archeologiche? Secondo me è una domanda che al nostro Ministero non si sono mai fatti, forse perchè come dici tu sono troppo impegnati a contare i soldi che prendono alla fine mese..

Tornando al discorso, mi pare di averlo detto da qualche altra parte, ma faccio prima ad andare a memoria piuttosto che cercare il mio intervento sul forum: in sostanza, a mio avviso se il visto non è motivato ci sono molte più possibilità che un Tribunale accolta l'istanza del ricorrente; se il visto (come auspichi tu) dovrà essere motivato, stai tranquillo che troveranno la formula giusta e uguale per tutti con il metodo del copia/incolla (che non potrà mai essere vietato) per far respingere tutti i ricorsi..

Ma se proprio vuoi Livia Turco.. allora ti impiccherai con le tue stesse mani!



#16 Guest_ginopilotino_*

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Inviato 07 gennaio 2006 - 12:52

Vorrei riportare la discussione sui binari iniziali.

Perche' le ambasciate compiono delle evidenti violazioni delle leggi in vigore e il ministero, pur conoscendo bene la situazione, non fa niente per ristabilire la legalita'?

Se fosse invece il ministero (come immagino sia) ad impartire questi ordini, non sarebbe il caso di intervenire a livello parlamentare? Come puo' un governo permettere che il potere esecutivo contravvenga alle leggi che ha emanato?

#17 willyy

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Inviato 07 gennaio 2006 - 16:32



Vedi Willy, ..... W Livia Turco che ha finalmente scoperto l'acqua calda e che regalerà visti a tutti, anzi a tutte, dato che hai ammesso che il problema è soprattutto per i visti delle fidanzate..

...se il visto non è motivato ci sono molte più possibilità che un Tribunale accolta l'istanza del ricorrente;


Ma se proprio vuoi Livia Turco.. allora ti impiccherai con le tue stesse mani!


Vedi PaoloC. In questo sito,ed è il motivo per cui lo frequento, tanti cercano di esporre la propria storia e se possibile di ricercarne una possibile soluzione.
Non si tratta della propria fidanzata.
chiedilo a quelle persone e ragazze che proprio qui su questo sito hanno pubblicato la lora storia e di come hanno attraversato il confine Italo-sloveno e si sono ritrovati in centro città a notte fonda con il resto del gruppo.
Non credo che fosse per :cuore: ...
Sai benissimo che in italia ed in tutta l'area schenghen arrivano in maggior parte donne perchè - il.. "Badante"- :lol3: :lol3: :lol3: non è molto richiesto...!!!
Visto che andrai, -almeno mi pare di capire-, in missione politica in Ucraina, prova a chiedere in loco quanti "Grivni" guadagna un Medico oppure un infermiere e con quali soldi potrà eventualmente prentare un ricorso giurisdizionale al TAR LAZIO...!!!! :bangin: :bangin: :bangin: :bangin:
La politica coinvolge e forse acceca.
Prova a scendere un po' potrà essere che alla fine riusciamo a parlare la stessa lingua :) :)
Vivo in una città di confine presto la mia opera di volontario centro di accoglienza.
Storie ne vedo tutti i giorni di tutti i tipi.

#18 Paolo C.

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Inviato 07 gennaio 2006 - 17:28

Visto che andrai, -almeno mi pare di capire-, in missione politica in Ucraina...
La politica coinvolge e forse acceca. Prova a scendere un po' potrà essere che alla fine riusciamo a parlare la stessa lingua :) :)


No, non devo andare in Ucraina. Ci sono già stato, e sono stato anche all'Ambasciata italiana a Kiev. Me lo ricordo perchè i carabinieri hanno dovuto farmi entrare dal cancello a fianco di Yaroslaviv Val, in quanto c'erano decine e decine di donne in coda per presentare il visto (naturalmente tutte belle e desiderose di fare le badanti in Italia e abbandonare mariti, fidanzati, genitori ecc..) e temevano che volessi passare davanti alla fila.

Il che a pranzo, pensando un po' a Moldweb, mi ha fatto fare una di quelle domande 'scomode' ai nostri Diplomatici, per le quali mi aspetto sempre con terrore una risposta molto evasiva e data con fastidio, quasi come fosse un'intrusione. Ma io, scendendo dal quel quel piedistallo che ami sempre citare tu, ogni tanto le domandine le faccio.

E poi, se il problema è che il ricorso al TAR costa molto per queste persone, non capisco come l'indicare il motivo del diniego possa favorirle, poichè anche contro un eventuale diniego di questo tipo dovrebbero comunque presentare ricorso, che perderebbero con maggior facilità per i motivi che ti ho già esposto e che costerebbe gli stessi soldi. Vedo che tu critichi tanto ma nemmeno tu hai una soluzione.




#19 Guest_ginopilotino_*

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Inviato 07 gennaio 2006 - 18:31

E se invece si limitassero ad applicare l'articolo 10bis della 241/90?

#20 Guest_ginopilotino_*

Guest_ginopilotino_*

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Inviato 07 gennaio 2006 - 18:46

Dimenticavo, l'indicare il motivo del diniego velocizzerebbe comunque molto il ricorso, che invece, per la mancata motivazione, va avanti per mesi in attesa che l'ambasciata e il ministero comunichino i motivi al giudice. Cosa che in genere non avviene alla prima richiesta, e neanche alla seconda.