Importantissima novità passata un pò in sordina:
Titolo: Parere circolare del Ministero dell'Interno, numero 5715 del 15 settembre 2009, possibile la conversione da
pds rilasciato ex articolo 19 T.U ad altro titolo
Data: 08/10/2009
Descrizione estesa:
PARERE SULLA CIRCOLARE NUMERO 5715 DEL 15 SETTEMBRE 2009
E’ POSSIBILE LA CONVERSIONE DEL PDS RILASCIATO EX ARTICOLO 19 D.LGS 286/98 IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO Il Ministero dell’Interno dopo anni di contrasti sulla possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato ex art. 28 D.P.R. 334/2004, in relazione all’art. 19 del D. Lgs 286/98 a seguito delle novità introdotte dalla legge 94/2009 il noto “pacchetto sicurezza) ha espressamente stabilito la possibilità di conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ed autonomo, attesa occupazione e per residenza elettiva lì dove vi siano le condizioni previste dalla legge.
Con questa circolare il Ministero dell’Interno supera la nota giurisprudenza consolidatasi sul punto (fra tutte si rimanda in particolare a Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1886 del 31 marzo 2009, Tar Veneto Sez Terza, sentenza Sent. n. 140/08 del 14 dicembre 2007) stando alla quale il permesso di soggiorno rilasciato per coesione familiare ex articolo 19 T.U non poteva consentire la conversione in permesso di soggiorno per attesa occupazione o lavoro, in virtù del carattere eccezionale del permesso stesso che non determinava una sanatoria permanente di una posizione in origine irregolare ma “congelava” la situazione di clandestinità sospendendola.
Il Ministero è intervenuto, dopo anni di assenza di chiarezza sul punto, al fine di evitare che la modifica dell’articolo 19 citato introdotta dalla Legge 94/2009, modifica che prevede la possibilità del divieto di espulsione solo in caso di convivenza con parenti italiani e comunitari fino al secondo grado, non trascinasse nell’irregolarità e nella possibile imputazione del reato previsto e punito dall’articolo 10 bis del D.Lgs. 286/98 moltissimi cittadini stranieri.
E’ interessante sottolineare come con la Circolare 5715 del 15 settembre 2009 il Ministero abbia compiuto un passo importante nell’adeguamento dell’ordinamento italiano, per quanto concerne la condizione giuridica dello straniero che abbia fatto legittimo affidamento ad un previo permesso di soggiorno rilasciato al fine di consentirgli l’esercizio del diritto alla unità e coesione familiare, indipendentemente dall’ingresso regolare o meno, all’interpretazione che da sempre la Corte di Strasburgo ha dato all’articolo 8 della Cedu (Diritto al rispetto della vita privata e familiare).
La Corte europea dei diritti dell’ uomo infatti, per quanto concerne il rispetto del diritto alla vita privata e all’unità familiare, pur consentendo delle limitazioni, previste dalla legge per la sicurezza dello Stato, ha da sempre sottolineando che: “quanto più si prolunga la procedura - tanto più l’esigenza sottesa allo scopo legittimo perde importanza; parallelamente, più passa il tempo, più l’interesse sotteso alla libera circolazione dell’interessato che è, nella specie, un aspetto del diritto al rispetto della vita privata, prevale sull’interesse alla sicurezza nazionale e alla prevenzione dei reati” (M. c. l’Italie no 12386/86, décision de la Commission du 15 avril 1991, Décisions et rapports (DR) volume 70, p. 59).