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| Guest Message by DevFuse | |
Otterrà Mai La Patente Di Guida?
Started By
yevgi
, 20 mag 2009 09:52
26 risposte a questa discussione
#21
Inviato 21 maggio 2009 - 10:49
Ho fatto un giro sul sito del MINISTERO DEI TRASPORTI
PATENTE NON COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
( quindi bisogna iniziare la procedura di conversione prima che l'anno sia trascorso altrimenti non sarà più possibile convertire il documento)
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. ( La Moldova è nell'elenco )
2. Se la patente estera risulta convertibile in quella italiana cosa devo fare?
Se la patente risulta convertibile mi devo recare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura che prevede:
• di compilare il modello TT 2112
• attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• portare la patente posseduta e relativa fotocopia fronte-retro
• allegare alla domanda due foto, di cui una autenticata, e un certificato medico in bollo con fotografia (e relativa fotocopia) rilasciato da un medico abilitato
Per la patente rilasciata da uno stato extracomunitario è necessario anche presentare un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura.
PATENTE NON COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
( quindi bisogna iniziare la procedura di conversione prima che l'anno sia trascorso altrimenti non sarà più possibile convertire il documento)
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. ( La Moldova è nell'elenco )
2. Se la patente estera risulta convertibile in quella italiana cosa devo fare?
Se la patente risulta convertibile mi devo recare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura che prevede:
• di compilare il modello TT 2112
• attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
• portare la patente posseduta e relativa fotocopia fronte-retro
• allegare alla domanda due foto, di cui una autenticata, e un certificato medico in bollo con fotografia (e relativa fotocopia) rilasciato da un medico abilitato
Per la patente rilasciata da uno stato extracomunitario è necessario anche presentare un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura.
#22
Inviato 21 maggio 2009 - 10:57
Livi ...la maggio parte delle cose che riportato non sono più richieste..
le modalità di conversione della patente sono cambiate per i cittadini moldavi...
innoltre ti informo che:
il sito del ministero non é aggiornato...
le modalità di conversione della patente sono cambiate per i cittadini moldavi...
innoltre ti informo che:
il sito del ministero non é aggiornato...
Messaggio modificato da liliana07 il 21 maggio 2009 - 11:05
#23
Inviato 21 maggio 2009 - 11:35
liliana07, il 21 May 2009, 11:57, ha scritto:
Livi ...la maggio parte delle cose che riportato non sono più richieste..
le modalità di conversione della patente sono cambiate per i cittadini moldavi...
innoltre ti informo che:
il sito del ministero non é aggiornato...
le modalità di conversione della patente sono cambiate per i cittadini moldavi...
innoltre ti informo che:
il sito del ministero non é aggiornato...
Quindi ognuno si inventa quello che vuole?
se sono uscite delle nuove direttive in merito puoi citarne la fonte?
Vitalie ad es. ha "legalizzato" ( non so se il termine è giusto) la sua patente direttamente all'Ambasciata d'Italia a Bucarest ( a quel tempo competente e facendo i doc. necessari per ottenere la "legalizzazione" direttamente in Moldova) ha ottenuto il doc. contestualmente al visto per l'Italia
ha presentato le foto
la fotocopia del permesso di soggiorno
il certificato di residenza ( primo ed unico )
il certficato medico
ha pagato....
e fine della storia .......dopo un mese circa ha avuto la sua patente Italiana
#24
Inviato 21 maggio 2009 - 12:17
Livi, il 21 May 2009, 12:35, ha scritto:
se sono uscite delle nuove direttive in merito puoi citarne la fonte? 
Non posso cittarti la fonte pke sono delle circolari interne e sono riservate solo agli studi di consulenza automobilistica oppure autoscuole mi dispiace..
Cmq non é cambiato adesso sono un po di anni.....
#25
Inviato 22 maggio 2009 - 07:47
Scusate ha ragione LILANA07 ho dimenticato il certificato di residenza storico. Voglio solo precisare che il problema della dicitura sui documenti moldavi di MOLDOVA (corretta) cozza sempre con quella italiana dove viene riportata MOLDAVIA, la problematica viene sempre a galla perchè il data base nazionale dei vario enti pubblici hanno in "pancia" MOLDAVIA"; purtroppo quando hai a che fare con i burocrati che vogliono rompere le balle ti fanno notare queste cose e per perdere tempo ti rimandono al Consolato. Nel ns.caso il burocrate voleva che il consolato attestasse che la mia compagna era lei , nel caso specifico io ho fatto notare ceh i documenbti che fanno fede sono quelli internazionali tipo il PASSAPORTO ma lui non ne voleva sapere, allora ho risposto che uscivo dagli uffici della Motorizzazione Civile e sami sarei rivolto alla Questura per risolvere il caso, appena sentito questo i toni sono cambiati.
Ciao
Pallino
Ciao
Pallino
#26
Inviato 22 maggio 2009 - 14:25
yevgi, il 21 May 2009, 10:06, ha scritto:
La lettera è arrivata alla mia conoscente ed io l'ho vista con i miei occhi. E' Assurdo , perchè l'autentica della patente è stata fatta dal consolato moldavo di Bologna, e poi è stata trasmessa con tutti gli altri documenti necessari alla Motorizzazione la quale a sua volta è stata costretta (??) a consegnarli all'ambasciata moldava di Roma , per il motivo che ho descritto prima (ma Bologna e Roma si parlano ogni tanto?). L'agenzia di pratiche automobilistiche dice che ci sono altre 4 persone che aspettano sta benedetta patente, di cui una ha perso il lavoro non potendo usare la macchina. Io e la mia conoscente siamo sicuri che la sua patente è perfettamente regolare...ce la farà???
Yevgi sapresti dirmi qualcosina di più...
cosi riusciamo ad aiutare(ovviamente nell'limite delle possibilità) la tua conoscente...
mi puoi mandare anche un PM...
Messaggio modificato da liliana07 il 22 maggio 2009 - 14:30
#27
Inviato 22 maggio 2009 - 15:38
Ho trovato l'elenco dei documenti e le modalità sul sito della Motorizzazione Civile area Nord-Ovest
sarebbe interessante sapere se sono identici per tutta l'italia o se ogni zona
.......fa come vuole
Documenti necessari per richiedere la conversione della patente di guida estera (paesi extra U.E.)
Ai sensi dell'art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.
1) Domanda redatta su modello denominato mod. TT 2112 ( ) in distribuzione presso i nostri Uffici;
2) Versamento redatto su c./c. 9001 di Euro 9,00;
Versamento redatto su c./c. 4028 di Euro 29,24;
le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere incollate negli appositi spazi;
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito modulo con l'indicazione di:
attuale residenza;
data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;
4) Certificato Medico in bollo con foto ( con data non anteriore a sei mesi) rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario di cui all'art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all'Ufficio della Azienda Sanitaria Locale "ASL", medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;
5) due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi).Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer). L'autentica della foto può essere richiesta:
dall'interessato, allo sportello all' atto della presentazione della pratica;
presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);
dal Medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 4). N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.
6) patente straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa ; (quest'Ufficio si riserva di richiedere, se necessario, l' attestazione di autenticità della patente di guida).
7) traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata dal:
a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);
Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
- I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:
Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.
Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica munita di fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità.
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
sarebbe interessante sapere se sono identici per tutta l'italia o se ogni zona
.......fa come vuole
Documenti necessari per richiedere la conversione della patente di guida estera (paesi extra U.E.)
Ai sensi dell'art. 136 del C.d.S. possono richiedere la conversione della patente di guida solo coloro che ne erano già titolari prima di acquisire la residenza in Italia.
1) Domanda redatta su modello denominato mod. TT 2112 ( ) in distribuzione presso i nostri Uffici;
2) Versamento redatto su c./c. 9001 di Euro 9,00;
Versamento redatto su c./c. 4028 di Euro 29,24;
le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere incollate negli appositi spazi;
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta su apposito modulo con l'indicazione di:
attuale residenza;
data (con indicazione del giorno, mese, anno) e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia specificando il Paese Estero di provenienza;
4) Certificato Medico in bollo con foto ( con data non anteriore a sei mesi) rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario di cui all'art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all'Ufficio della Azienda Sanitaria Locale "ASL", medico militare medico FFSS.) e fotocopia dello stesso;
5) due fotografie di cui una autenticata su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi).Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer). L'autentica della foto può essere richiesta:
dall'interessato, allo sportello all' atto della presentazione della pratica;
presso un Notaio o in Comune (l'autentica della fotografia deve avvenire sul foglio e non a tergo della stessa.);
dal Medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 4). N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non espressamente dichiarato dal medico rilasciante.
6) patente straniera in corso di validità in originale e una fotocopia completa della stessa ; (quest'Ufficio si riserva di richiedere, se necessario, l' attestazione di autenticità della patente di guida).
7) traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata dal:
a) traduttore e asseverata con giuramento prestato davanti a un cancelliere giudiziario o notaio (N.B. per traduttore deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una fedele e completa traduzione del testo straniero);
Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
- I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:
Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.
Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica munita di fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità.
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
Messaggio modificato da Livi il 22 maggio 2009 - 15:40

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