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Consigli Operativi Per Il Consolato Italiano In Moldova
#21
Inviato 22 agosto 2009 - 10:35
Ecco un altro punto dolente di molti consolati. Non ritengono di dover rispettare la legge n. 241 del 1990. Cosa può interessare per l'utente la puntuale applicazione di questa legge?
In un procedimento amministrativo, quando viene riscontrata la mancanza di un documento, la legge prevede che l'amministrazioni notifichi per iscritto all'interessato cosa manchi e gli dia 10 giorni di tempo per l'integrazione. Questo fatto è determinante quando viene chiesto un visto ed il funzionario ritiene che manchi un documento. Così come d'abitudine la domanda viene semplicemente respinta (e se si tratta di visto per turismo, non viene data neanche una giustificazione), ma se si applica la norma l'utente viene a sapere che deve effettuare una integrazione ben precisa. La cosa da molto fastidio al funzionario, ma è di immensa utilità per l'utente.
In un procedimento amministrativo arrivato alla fase finale, prima di rigettare eventualmente la domanda, la norma prevede che l'amministrazione notifichi per iscritto all'utente questa intenzione e ne indichi i motivi. L'utente può replicare adeguatamente e anche far cambiare la decisione che si starebbe per prendere. Anche in questo caso la cosa da molto fastidio la funzionario, ma è di immensa utilità per l'utente.
Posso dire di aver sperimentato questa procedura in un caso di domanda di Carta di Soggiorno. Il dirigente dell'Ufficio Immigrazione, molto preparato peraltro, invia un primo preavviso di rigetto. Replico adeguatamente, contestando le motivazioni addotte. Il funzionario invia allora una richiesta di integrazione documentale. Replico ancora adeguatamente (la richiesta era chiaramente illegittima), ricontestando le motivazioni addotte. Il funzionario inoltra un ulteriore preavviso di rigetto ancora adeguatamente, ma diversamente motivato. Replico per la terza volta dimostrando l'errore in cui stava incorrendo il funzionario, ma contemporaneamente gli contesto le tre successive notifiche di integrazione e preavviso di rigetto (se ne può fare una o al massimo due, perchè altrimenti si potrebbe prolungare all'infinito la procedura) e lo diffido ad adempiere, essendo ormai passati i 90 giorni che aveva a disposizione. Risultato: Carta di Soggiorno concessa.
Non posso quindi non consigliare a tutti di inserire sempre nella domanda la frase: "invito l'amminstrazione ad attenersi scrupolosamente alle norme di cui alla legge 241 del 1990, con particolare riferimento ad eventuali integrazioni documentali ed a possibili preavvisi di rigetto della domanda".
Non posso non consigliare infine al Consolato di attenersi a quanto sopra ampiamente scritto.
Un saluto,
#22
Inviato 22 agosto 2009 - 10:51
Così come d'abitudine la domanda viene semplicemente respinta (e se si tratta di visto per turismo, non viene data neanche una giustificazione)
te lo scrivo anche qui...
Art. 4, comma 2 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. - D. Lgs. 286/1998
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanzediplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabileresidenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesisono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatichee consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autoritàdiplomatica o consolare italiana consegna allo straniero unacomunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e idoveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno inItalia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativain vigore per procedere al rilascio del visto, l'autoritàdiplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in linguaa lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo oarabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordinepubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguardale domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa ocontraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda divisto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilitàpenali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero inpossesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini delreingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera
Per fare quello che tu vorresti, tocca cambiare la legge!!
#23
Inviato 22 agosto 2009 - 17:09
te lo scrivo anche qui...
Art. 4, comma 2 - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. - D. Lgs. 286/1998
Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanzediplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabileresidenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesisono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatichee consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi,dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autoritàdiplomatica o consolare italiana consegna allo straniero unacomunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e idoveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno inItalia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativain vigore per procedere al rilascio del visto, l'autoritàdiplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in linguaa lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo oarabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguardale domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa ocontraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda divisto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilitàpenali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero inpossesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini delreingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera
Per fare quello che tu vorresti, tocca cambiare la legge!!
I motivi di sicurezza o di ordine pubblico sono gli unici per cui si può derogare dalla legge 241 del 1990.
I consolati pensano di poter derogare in ogni caso (perchè pensano di godere di una extraterritorialità anche dalla legge italiana), ma non è così.
Tanto è vero che ormai esistono molte sentenze del TAR che, chiarendo che questi motivi devono essere esplicitati, annullano i rifiuti di visti conseguenti.
Un salutone,
Messaggio modificato da Amedeo il 22 agosto 2009 - 17:09




















