L’ASSUNZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI
<H1 style="MARGIN: 18pt 0cm 18pt 28.05pt">1. La nota del Ministero dell’Interno, prot. n. 2768, del 25/10/05</H1>Con la nota diffusa il 25/10/2005, prot. n. 2768/2.2, il Ministero dell’Interno risponde ad alcuni quesiti di notevole rilevanza, apportando una decisiva semplificazione, specialmente in alcuni casi, agli adempimenti richiesti per procedere all’assunzione dei lavoratori stranieri.
In particolare vengono affrontate alcune questioni relative al nuovo istituto del contratto di soggiorno ed agli obblighi che ne derivano in capo al datore di lavoro, obblighi che vengono circoscritti solamente al caso di assunzione dei lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e non di quelli regolarmente soggiornanti per altri motivi.
Difatti, rileva il Ministero, il contratto di soggiorno introdotto a seguito della riforma “Bossi-Fini”, costituisce un presupposto essenziale soltanto per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ([1]).
Dunque tale adempimento è necessario, innanzitutto, ai fini dell’assunzione di un lavoratore straniero sprovvisto del permesso di soggiorno, quindi ancora residente all’estero, nel qual caso viene stipulato personalmente presso lo Sportello unico per l’immigra­zione si inserisce nella procedura di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote d’ingresso annualmente stabilite dal Governo ([2]).
In seguito, il contratto di soggiorno dev’essere nuovamente stipulato ad ogni successiva assunzione di uno straniero annualmente regolarmente soggiornante in virtù di un permesso per motivi di lavoro subordinato, in quanto necessario ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno ([3]).
Non occorre invece stipulare il contratto di soggiorno, chiarisce il Ministero, per procedere all’assunzione di un lavoratore straniero in possesso della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno per motivi diversi dal lavoro subordinato,
come ad esempio quello per motivi familiari, umanitari o di studio, il cui rilascio o rinnovo non presuppone tale adempimento ([4]).
Naturalmente, però, qualora in seguito lo straniero intenda chiedere la conversione del titolo in suo possesso in un permesso di soggiorno per motivi lavoro subordinato, a tal fine avrà l’onere di stipulare un regolare contratto di soggiorno, sempre che ne ricorrano i presupposti anche per l’azienda, utilizzando il ‘modello R’ disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (www.mininterno.it).
<H1 style="MARGIN: 18pt 0cm 18pt 28.05pt">2. I documenti di soggiorno che consentono di lavorare</H1>Ma quali i titoli di soggiorno che consentono l’assunzione di un lavoratore straniero, oltre ai permessi di soggiorno per lavoro subordinato o stagionale o per attesa occupazione, ma a differenza di questi, senza l’obbligo di stipulare il contratto di soggiorno?
Innanzitutto la carta di soggiorno, a tempo indeterminato, rilasciata allo straniero regolarmente soggiornante da almeno sei anni, che sia titolare di un permesso di soggiorno sempre rinnovabile, per un numero di volte indeterminato, e che dimostri un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei suoi familiari e, qualora richieda la carta di soggiorno anche per il coniuge ed i figli minori conviventi, la disponibilità di un alloggio idoneo.
La carta di soggiorno, inoltre, può essere rilasciata al coniuge o figlio minore o genitore straniero convivente di un cittadino italiano o di uno Stato appartenente alla U.E., che abbia stabilito la propria residenza in Italia.
Essa consente di fare ingresso in Italia in esenzione dal visto e di svolgere qualunque attività lavorativa, sen e più in generale ogni attività lecita non espressamente vietata o riservata dalla legge ai soli cittadini e consente inoltre di partecipare alla vita pubblica locale ([5]) e non presuppone la stipula del contratto di soggiorno ([6]).
Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, per espressa disposizione di legge consente anche lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato ([7]) ed è, fra l’altro, il titolo di soggiorno che pare previsto, senza distinzioni, per tutti i soci lavoratori di cooperativa ([8]). Per quanto la circolare ministeriale non lo menzioni espressamente, anche in questo caso valgono appieno le medesime considerazioni espresse con riferimento a tutti i permesso di soggiorno che non presuppongono la presentazione del contratto di soggiorno, fra la documentazione richiesta per il loro rilascio, dei quali la stessa circolare dichiaratamente fornisce un elenco solo esemplificativo e non esaustivo ([9]).
Anche il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente di svolgere qualsiasi attività lecita ed in particolare di instaurare un rapporto di lavoro subordinato ([10]) ed è espressamente citato dalla circolare ministeriale fra quelli che non presuppongono la stipula del contratto di soggiorno, la quale fra l’altro riconosce anche ai lavoratori stranieri in possesso di questa tipologia di permesso la possibilità, originariamente non contemplata dalla norma, di ottenere a loro volta il ricongiungimento di altri familiari, purché naturalmente ne abbiano tutti i requisiti di reddito e di alloggio ([11]).
Allo stesso modo, i permessi per adozione o affidamento di minori devono ritenersi equivalenti a quello per motivi familiari, diversamente dal permesso di soggiorno per minore età, che invece consente esclusivamente di seguire gli specifici programmi di inserimento sociale destinati ai minori stranieri abbandonati nel nostro Paese, grazie ai quali, a determinate condizioni, al compimento della maggiore età è anche possibile ottenere la conversione del permesso di soggiorno, in permesso di soggiorno per studio o per lavoro autonomo o subordinato, in detrazione dalle successive quote d’ingresso ([12]).
E’ Consentita inoltre l’assunzione, sempre senza contratto di soggiorno ([13]), dei lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari o di protezione sociale o asilo politico ([14]) e secondo la prassi generalmente seguita dalle Questure, anche degli stranieri che abbiano fatto richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana e nel frattempo siano in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa di cittadinanza”.
Diversamente, il permesso di soggiorno per “richiesta di asilo”, di regola non consente l’assunzione in attesa dell’effettivo riconoscimento di tale status, ma qualora la decisione sulla domanda di asilo tardi oltre sei mesi, il permesso di soggiorno viene rinnovato per la durata di ulteriori sei mesi ed in tal caso consente di svolgere un’attività lavorativa fino alla conclusione della procedura e non presuppone la stipula del contratto di soggiorno ([15]). Presupporrebbe, però, per consentire ai datori di lavoro di distinguere le due ipotesi, che tale facoltà di assunzione fosse espressamente segnalata sul secondo permesso di soggiorno.
Consente di lavorare anche il permesso di soggiorno rilasciato per la collaborazione offerta all’autorità giudiziaria o agli organi di polizia a fini investigativi ([16]) ed a rigore anch’esso non presuppone la stipula del contratto di soggiorno per il suo rilascio, anche se è facilmente prevedibile la necessità di procurarselo comunque entro la scadenza del permesso di soggiorno, allorché se ne vorrà chiedere la conversione.
Anche il permesso di soggiorno per motivi di studio, così come quello per formazione professionale, consente una sia pur limitata prestazione di attività lavorativa subordinata, fino al limite di 20 ore settimanali, anche cumulabili, entro il massimo di 1040 ore annue. Esso non presuppone la stipula del contratto di soggiorno, se non in seguito, qualora se ne voglia chiedere la conversione nell’ambito delle quote disponibili per lavoro subordinato ([17]).
Non consentono invece l’assunzione altre tipologie di permesso di soggiorno, in quanto la normativa non ne prevede espressamente l’idoneità a questi fini, come ad esempio i permessi di soggiorno per motivi di turismo, affari, culto, salute o cure mediche, residenza elettiva, attività sportiva o transito verso altri Paesi, oltre a quelli già menzionati per minore età o per richiesta d’asilo, perlomeno nei primi sei mesi di permanenza in Italia ([18]).
Come pure i permessi di soggiorno rilasciati nei casi particolari d’ingresso “fuori quota” previsti dall’articolo 27 del Testo Unico, di regola non consentono l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, diversi da quello che originariamente era stato autorizzato, proprio per la sua particolarità. Le sole eccezioni riguardano i lavoratori stranieri entrati “fuori quota” come infermieri professionali, traduttori ed interpreti o domestici al seguito dei cittadini italiani rimpatriati, la cui assunzione da parte di altri datori di lavoro presuppone comunque la stipula di un nuovo contratto di soggiorno, come del resto si desume anche dalla modulistica predisposta per il rilascio di tali particolari permesso di soggiorno ([19]).
Vi sono poi alcuni particolari motivi di soggiorno, che pur non essendo espressamente menzionati fra quelli idonei, nella prassi, talvolta vengono ritenuti compatibili con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, per le speciali circostanza del caso concreto, per cui prima di escludere in radice tale possibilità, può essere consigliabile provare a contattare di volta in volta la locale Questura, come ad esempio, nel caso dei permessi di soggiorno per motivi straordinari o per salute e cure mediche o per motivi di giustizia ([20]).
Da ultimo, si segnala che i detenuti extracomunitari assegnati al lavoro esterno, in forza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria, possono essere avviati al lavoro anche in mancanza del permesso di soggiorno ([21]).
<H1 style="MARGIN: 18pt 0cm 18pt 28.05pt">3. La garanzia dell’alloggio</H1>Come si è visto, dunque, soltanto in caso di assunzione di un lavoratore in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il datore di lavoro è tenuto a sottoscrivere il contratto di soggiorno.
A differenza di quanto avviene nel caso di assunzione di uno straniero privo del permesso di soggiorno, ogni successivo contratto di soggiorno non viene stipulato presso lo Sportello unico per l’immigra­zione ed inoltre non deve necessariamente assicurare un orario di lavoro minino, né una retribuzione minima garantita rispetto al costo dell’alloggio ([22]), perché lo straniero potrebbe comunque dimostrare l’adeguatezza dei propri mezzi di sostentamento sommando i redditi derivanti da diversi impieghi a tempo parziale.
Pertanto, i contratti di soggiorno da stipulare ad ogni successiva assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante in Italia, in virtù di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, possono essere sottoscritti direttamente fra le parti, utilizzando il ‘modello Q’ disponibile sul sito internet del Ministero dell’Interno (www.mininterno.it), e poi semplicemente trasmessi entro cinque giorni allo Sportello unico per l’immigrazione, con raccomandata A.R. ([23]).
La modulistica ministeriale prevede poi anche l’eventualità che si renda necessario stipulare un contratto di soggiorno “integrativo” in un momento successivo alla data dell’assunzione, come ad esempio nel caso di variazioni o proroghe dell’originario contratto o nel caso di rapporti di lavoro instaurati prima dell’entrata in vigore del nuovo obbligo (25 febbraio 2005) oppure nel caso di conversone dell’originario permesso di soggiorno ad altro titolo, in permesso per lavoro subordinato. In tutti questi casi, è possibile utilizzare il contratto di soggiorno ‘modello R’.
Il contratto di soggiorno stipulato fra le parti, assieme alla ricevuta postale comprovante la trasmissione allo Sportello unico per l’immigrazione, dovrà poi essere esibito dal lavoratore con la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in suo possesso ([24]).
Sottoscrivendo obbligatoriamente il contratto di soggiorno, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare:
a) un’offerta di lavoro, per il cittadino straniero, conforme alla normativa vigente ed ai contratti collettivi di categoria ([25]);
b) la garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore, di cui sia stata richiesta la certificazione d’idoneità da parte del Comune o dell’Azienda sanitaria locale, che rientri nei parametri minimi previsti per l’edilizia residenziale pubblica ovvero sia fornito dei requisiti di abitabilità ed idoneità igienico-sanitaria ([26]);
c) l’impegno, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il ritorno del lavoratore nel suo Paese ([27]);
d) l’impegno a comunicare ogni variazione del rapporto di lavoro ([28]).
Naturalmente, però, ci si può aspettare che uno straniero ormai regolarmente soggiornante, magari da molto tempo, disponga già di un alloggio idoneo, senza bisogno che sia il datore di lavoro a procurarglielo.
Così come ci si può aspettare che, in moti casi, il datore di lavoro possa offrire allo straniero un’occupazione, ma non anche un alloggio.
E’ ancora possibile assumere lo straniero in questi casi? Oppure i nuovi obblighi precludono tale possibilità? E se è possibile, quali sono le responsabilità cui potrebbe andare incontro il datore di lavoro sotto il profilo penale, amministrativo e civile? Premesso che le circolari ministeriali non si pronunciano su questi aspetti, in attesa di più autorevoli indicazioni, ad avviso di chi scrive possono venire in aiuto alcune considerazioni.
Innanzitutto, la prassi consolidata già conosce la possibilità che l’alloggio non sia fornito dal datore di lavoro che lo “garantisce”, ma possa anche essere di proprietà dello stesso lavoratore straniero o da lui preso in locazione ovvero anche fornito da un terzo, che acconsenta ad ospitarlo gratuitamente o dietro compenso, come prevedeva ad esempio la modulistica predisposta per l’ultima sanatoria ([29]).
Del resto precludere l’assunzione di uno straniero, solo perché già proprietario della sua abitazione, sarebbe davvero una discriminazione nell’accesso al lavoro, in evidente contrasto con il principio di parità di trattamento fra lavoratori italiani e lavoratori stranieri regolar­mente soggiornanti, tanto solenne­mente enunciato dall’articolo 2 del Testo Unico.
Ammessa dunque la possibilità che l’alloggio venga fornito da altri, ciò comporta inevitabilmente alcune questioni problematiche ed alcuni limiti alla responsabilità del datore di lavoro, che sottoscrivendo il contratto di soggiorno, deve assicurare la disponibilità e l’idoneità di un alloggio non suo e sul quale, quindi, non può avere un controllo pieno e diretto.
Esaminiamo allora quali sono i diversi profili della responsabilità che assume il datore di lavoro sottoscrivendo il contratto di soggiorno.
Sotto il profilo penale, naturalmente, la responsabilità presuppone il dolo e pertanto non potrà essere punito il datore di lavoro che, in buona fede sia caduto in errore a causa delle false dichiarazioni rese dal lavoratore straniero o della documentazione da lui presentata o delle variazione successivamente intervenute della sua situazione alloggiativa oppure anche a causa della mancata risposta alla richiesta di certificazione d’idoneità dell’alloggio da parte del Comune ([30]). Ciò, beninteso, non deve essere letto come un invito alla leggerezza, in quanto restano pur sempre punibili le falsità commesse con la consapevolezza che l’alloggio non era idoneo o che il lavoratore non poteva dimorarvi.
Sotto il profilo civilistico, nei confronti del lavoratore, la responsabilità deriva dal fatto che per legge, al di là delle varie formule linguistiche succedutesi nella modulistica ministeriale, il contratto di soggiorno comporta “la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore…” ([31]).
Occorre tenere presente, però, che il datore di lavoro che non abbia alloggi da offrire ai propri dipendenti, non è obbligato ad assumere qualsiasi lavoratore e potrebbe legittimamente ed anzi doverosamente decidere, visti gli obblighi di legge, di assumere solamente stranieri che già dispongano di un alloggio idoneo e possano comprovarlo con adeguata documentazione.
Presumibilmente allora, dovendo garantire per un alloggio altrui, chiederà allo straniero di rendergli perlomeno una dichiarazione sottoscritta riguardo alla sua situazione alloggiativa e l’attestazione d’idoneità dell’alloggio da parte del Comune o all’Azienda sanitaria locale • o quantomeno la ricevuta della richiesta presentata per ottenere tale certificazione • che dovrà poi essere eventualmente esibita a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza ([32]).
In ogni caso, non si vedono ostacoli alla formalizzazione nella lettera di assunzione, sottoscritta per accettazione dal lavoratore straniero, di una clausola che espliciti in maniera veritiera quanto concordato fra le parti, nel senso di escludere ogni eventuale futura pretesa del lavoratore riguardo all’alloggio, allegando anche la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore in merito alla sua situazione alloggiativa. Ad esempio con una clausola del genere: “l’assunzione del lavoratore straniero è stata effettuata sul presupposto che egli dichiara di disporre già di un alloggio idoneo e non avanza alcuna pretesa in tal senso, altrimenti non avrebbe potuto avere luogo, per legge, in quanto il datore di lavoro non dispone di alloggi da offrire ai propri dipendenti e non avrebbe potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno reso obbligatorio a norma dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 394/1999 ”.
Per quanto riguarda invece l’impegno assunto nei confronti dello Stato, di provvedere al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore straniero nel suo Paese, presumibilmente si fa riferimento all’eventualità di una successiva espulsione del lavoratore, ad esempio a seguito della revoca o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, mentre pare esclusa ogni possibile rivendicazione in tal senso da parte del lavoratore. Rimangono comunque serie perplessità riguardo ad un obbligo di cui non sono ben definiti né ammontare, né la durata, che potrebbe protrarsi anche oltre il termine del rapporto di lavoro, forse fino all’eventuale subentro di un successivo datore di lavoro. Sul punto, quindi, pare quantomai urgente un chiarimento ministeriale.
<H1 style="MARGIN: 18pt 0cm 18pt 28.05pt">4. Ulteriori obblighi e comunicazioni</H1>La nota ministeriale interviene anche per circoscrive meglio le responsabilità che dal contratto di soggiorno derivano, in capo al datore di lavoro, sul piano delle possibili sanzioni amministrative ([33]).
Il Ministero chiarisce, infatti, che sottoscrivendo il contratto di soggiorno il datore di lavoro assume l’obbligo di comunicare entro cinque giorni, allo Sportello unico per l’immigrazione, non ogni minima variazione intervenuta nel rapporto di lavoro, come pure recita la legge, ma soltanto le variazioni relative alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro ed agli eventuali trasferimenti di sede, come specifica meglio il Regolamento ([34]).
Si tratta comunque solo delle variazioni attinenti al rapporto di lavoro e non anche di quelle relative alla situazione alloggiativa del lavoratore straniero, di cui il datore di lavoro potrebbe non essere a conoscenza. In caso di inottemperanza è prevista il pagamento di una pesante sanzione amministrativa, la cui irrogazione è di competenza del Prefetto, da 500 a 2500 euro ([35]).
Non è venuto meno, inoltre, l’obbligo per chiunque assume uno straniero alle proprie dipendenze, così come per chi gli dà alloggio, di darne comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quaran­totto ore, pena l’applicazione della sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro ([36]).
E’ consigliabile, anche, annotare la data di scadenza del permesso di soggiorno in possesso del lavoratore straniero, per evitare di incorrere nelle pene previste per “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo” , reato “punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato” ([37]).
Naturalmente, infine, il datore di lavoro non potrà trascurare di effettuare anche tutti gli ordinari adempimenti normalmente conseguenti all’assunzione di ogni lavoratore, italiano o straniero, in termini di lettera di assunzione, registrazioni e comunicazioni obbligatorie nei confronti del Centro per l’impiego, dell’INAIL, dell’INPS e del Fisco.
Appare quindi superfluo, alla cessazione del rapporto di lavoro, il richiamo da parte della normativa in materia di immigra­zione, all’obbligo già previsto in via generale per tutti i rapporti di lavoro, di darne comunicazione al Centro per l’impiego entro cinque giorni ([38]).
Un obbligo ulteriore, invece, è posto a carico del lavoratore straniero, che entro quaranta giorni dalla data della cessazione del rapporto, per dimissioni o per licenziamento individuale, è tenuto a presentarsi al Centro per l’impiego e rendere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’altra attività lavorativa necessaria ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei disoccupati ([39]).
La perdita del posto di lavoro, infatti, di per sé non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari. Al contrario, lo straniero regolarmente soggiornante che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi ([40]).
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga a seguito di un licenziamento collettivo, l’iscrizione nelle liste di mobilità viene effettuata d’ufficio da parte del Centro per l’impiego, in presenza delle condizioni richieste, anche ai fini della corresponsione dell’indennità di mobilità, ove spettante, ma soltanto per un periodo corrispondente a quello di residua validità del permesso di soggiorno o comunque non inferiore a sei mesi ([41]).
In ogni caso, il Centro per l’impiego notifica allo Sportello unico per l’immigrazione la data di presentazione del lavoratore straniero, dalla quale decorre il periodo minimo di sei mesi concesso allo straniero per trovare una nuova occupazione, anche oltre la scadenza del suo permesso di soggiorno, che in tal caso può essere rinnovato, a documentata richiesta dell’avente diritto, fino al termine dei sei mesi di legge ([42]).
Allo scadere anche di quest’ultimo termine però, salvo abbia titolo ad ottenere un nuovo permesso di soggiorno per altri motivi, lo straniero deve lasciare inevitabilmente il territorio nazionale e questa sicuramente costituisce una notevole differenza rispetto ai lavoratori italiani, che possono continuare a godere dell’indennità di disoccupazione o di mobilità per periodi ben più lunghi.
Modena, lì 30/11/05 (Alessandro Millo)
[1] Art. 5 del Testo Unico, D.Lgs. n. 286/1998.
[font=Bookman Old Style][2]
#82
Inviato 04 gennaio 2006 - 11:36
sono una neoarrivata...e come tutti ho le idee un tantino confuse!
Vorrei assumere un neocomunitario per lavoro domestico.
Sono andata sul sito della prefettura di Milano dove ho trovato soltanto un modulo, definito MOD.1 riguardante la ''Richesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato paer i cittadnini appartenenti ai Paesi di nuova adesione ecc.'' E' possibile, che per l'assunzione di extracomunitari ci siano tremila moduli e per l'assunzione di neocomunitari solametne 1, indipendentemente dalla tipologia di impiego?
Poi volevo sapere se questi moduli detengano validità, anche se scharicati da internet e non reperiti alle poste?
Come ho potuto leggere, quest'anno ci sono parecchie novità
Un vivissimo GRAZIE a chi vorra darmi delle delucidazioni a tal proposito!
#83
Guest_XCXC_*
Inviato 04 gennaio 2006 - 18:16
i moduli scaricati da internet di solito vanno bene purche' aggiornati...
l'invio quest'anno con i moduli della posta e' ancora un mistero... vedremo! Certo e' che comunque le istruzioni vengono segnalate in circolari alcuni giorni prima della pubblicazione nella GU
#84
Guest_XCXC_*
Inviato 07 gennaio 2006 - 20:11
1) dal 1 gennaio 2006 l'invio telematico alla PA ha lo stesso valore dell'invio cartaceo...
2) i documenti devono essere firmati con il certificato digitale con valore legale (non ripudio se non tramite querela)
3) la PA e' obbligata a rispondere alle email
4) non e' necessario che la procedura (istruzioni ecc..) indichi che puo' essere accolto l'invio telematico.
Quindi in teoria la presentazione delle domande per le quote 2006 potrebbero avvenire tramite email. Ovviamente se nel decreto pubblicato sulla GU non vi sara' scritto che l'invio non potra' essere di tipo telematico. Ma se ad esempio dice solo "tramite le poste italiane e dalle ore 8.30 del giorno X" potrebbe valere questo trucchetto:
Si va sul sito delle poste... si invia l'email tramite il servizio di certificazione dell'orario e si allega la domanda firmata digitalmente!
Avremo cioe' la data certa, la firma e l'utilizzo delle Poste Italiane
E la marca da bollo?
http://www.padigital.../home/home.html
#85
Inviato 07 gennaio 2006 - 22:40
In merito all'invio delle domande vorrei far notare che:
1) dal 1 gennaio 2006 l'invio telematico alla PA ha lo stesso valore dell'invio cartaceo...
2) i documenti devono essere firmati con il certificato digitale con valore legale (non ripudio se non tramite querela) Come si fa ? Scusa xcxc ma non ci capisco molto.
3) la PA e' obbligata a rispondere alle email
4) non e' necessario che la procedura (istruzioni ecc..) indichi che puo' essere accolto l'invio telematico.
Quindi in teoria la presentazione delle domande per le quote 2006 potrebbero avvenire tramite email. Ovviamente se nel decreto pubblicato sulla GU non vi sara' scritto che l'invio non potra' essere di tipo telematico. Ma se ad esempio dice solo "tramite le poste italiane e dalle ore 8.30 del giorno X" potrebbe valere questo trucchetto:
Si va sul sito delle poste... si invia l'email tramite il servizio di certificazione dell'orario e si allega la domanda firmata digitalmente!
Avremo cioe' la data certa, la firma e l'utilizzo delle Poste Italiane![]()
E la marca da bollo?
http://www.padigital.../home/home.html
mi è venuto anche un'altro dubbio: se non verrà specificato un'orario come l'anno scorso, ma semplicemente "il giorno seguente alla pubblicazione" si potrebbero inviare alle 00.01. Quindi quelli che spediranno via uff. postale arriveranno in ritardo?? Che.
#86
Guest_XCXC_*
Inviato 08 gennaio 2006 - 01:22
mi è venuto anche un'altro dubbio: se non verrà specificato un'orario come l'anno scorso, ma semplicemente "il giorno seguente alla pubblicazione" si potrebbero inviare alle 00.01. Quindi quelli che spediranno via uff. postale arriveranno in ritardo?? Che.
...diciamo.. noia vah!!!
infatti...
l'anno scorso le poste private (non ricordo il nome ora...) avevano annunciato che i loro uffici sarebbero stati aperti a mezzanotte... poi una circolare del ministero ha chiarito: SOLO POSTE ITALIANE spa
quest'anno sembra che faranno aprire le poste tutte allo stesso orario...
ci sono poste che aprono alle 7.30 (in verita' un paio in tutta Italia)altre alle 8 ed altre ancora alle 8.30... poi... c'e' una posta che in teoria potrebbe essere aperta a mezzanotte (a Roma) perche' chiude alle 22.30... ma se c'e' la fila...
Se nel decreto... ci fosse una mancanza... e ci fosse scritto solo che:
- bisogna utilizzare solo poste italiane
- dal giorno x dopo la gazzetta ufficiale
in teoria inviare una copia tramite email sarebbe un bel vantaggio da far valere in un eventuale ricorso!
la firma digitale ad un file si appone tramite una smart-card/lettore collegato al pc
la smart card puoi richiederla alla camera di commercio o alle poste...
www.card.infocamere.it
http://www.poste.it/online/postecert/
speriamo che maroni non legga questo msg...
#87
Guest_XCXC_*
Inviato 09 gennaio 2006 - 18:26
autorizzazioni al lavoro - invito - dichiarazione residenza ...
modulistica lavoro per il Trentino
>domanda autorizzazione al lavoro cittadini nuovi paesi UE>domanda autorizzazione al lavoro subordinato>domanda autorizzazione al lavoro domesticodomanda autorizzazione al lavoro stagionale>proroga lavoro stagionale>conversione permesso stagionale a lavoro tempo in/determinato>conversione permesso studio a lavoro tempo in/determinato>conversione permesso studio a lavoro autonomo>contratto di soggiorno>dichiarazione assenso proprietario alloggio>richiesta certificazione libero accesso mercato del lavoro>dichiarazione datore di lavoro assolvimento obblighi contributivi
modulistica varia
>dichiarazione residenza/stato famiglia>dichiarazione stato occupazionale>dichiarazione ospitalità e mantenimento>comunicazione ex art 7 D. Lgs. 286/98
- ai Comuni
- alla Questura (cessione fabbricato)>domanda di ricongiungimento familiare>domanda carta di soggiorno>fac-simile consenso proprietario alloggio per ospitalità familiari da ricongiungere >fac-simile richiesta idoneità alloggio>fac-simile invito per turismo>moduli da inviare agli sportelli unici (NO provincia di Trento)modulistica per sportello unicoIn provincia di Trento non è stato ancora istituito lo sportello unico ai sensi del D. Lgs. 286/98, perché risulta necessario individuare forme di raccordo tra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento viste le rispettive competenze in materia di immigrazione e di lavoro. Ciò significa che gli adempimenti previsti dalla norma citata, ovvero la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico e/o la comunicazione allo stesso sportello della stipula di nuovi contratti o di eventuali modifiche, non trovano ancora applicazione in provincia di Trento come in altre parti d'Italia a statuto autonomo. Pur tuttavia ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del DPR 394/99 e s.m., si ricorda che per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con cittadino straniero già regolarmente soggiornante deve essere sottoscritto tra le parti un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.
modulistica
- per il Trentino utilizzare il Contratto di soggiorno per i già soggiornanti (da non inviare); per le nuove autorizzazione all'ingresso inviare la Proposta di contratto di soggiorno;
- per gli sportelli unici utilizzare la modulistica predisposta dallo Stato
Cinformi05/01/2006
#88
Inviato 10 gennaio 2006 - 12:16
potreste elencarmi in poche parole la procedura e i moduli da compilare per assumere una extra ue?
c'e' un reddito minimo e che tipo di documentazione bisogna presentare?
in attesa che escano i flussi si prova a portarci avanti con la documentazione
grazie a chi vorrà rispondermi!!!
#89
Guest_ginopilotino_*
Inviato 10 gennaio 2006 - 12:25
#90
Inviato 10 gennaio 2006 - 12:35
ho scritto potreste elencarmi in poche parole....
GRAZIE comunque della tua risposta!!
#91
Guest_ginopilotino_*
Inviato 10 gennaio 2006 - 12:40
Documenti pare nessuno, a parte la ci del datore.
Ma rileggiti bene la discussione, certi dettagli sarebbe difficile coglierli altrimenti
#92
Guest_XCXC_*
Inviato 10 gennaio 2006 - 17:38
salve e buon anno a tutti
potreste elencarmi in poche parole la procedura e i moduli da compilare per assumere una extra ue?
c'e' un reddito minimo e che tipo di documentazione bisogna presentare?
in attesa che escano i flussi si prova a portarci avanti con la documentazione![]()
grazie a chi vorrà rispondermi!!!![]()
per colf e badanti c'e' un reddito minimo cumulabile fra parenti... per altri lavoratori c'e' la capacita' economica dell'impresa.
La documentazione per ora e' in alto mare... (cosi' come le istruzioni per la presentazione...) e fino ad oggi la trovi sul sito welfare.gov.it oppure qui http://www.interno.i...darticolo=20934
Le domande dovranno essere inviate agli sportelli unici delle Prefetture... ma nelle Regioni a Statuto speciale/Autonome/Provincie Autonome ecc... lo Stato (e quindi le Prefetture che lo rappresentano) non ha poteri in materi a di lavoro se non semplici direttive nazionali.
Quello che fa sorridere... e' che in epoca di devolution si incarichino le Prefetture a svolgere compiti che non sapranno gestire per incapacita' neurale! E devozione a ROMA LADRONA!
#93
Guest_ginopilotino_*
Inviato 10 gennaio 2006 - 17:56
#94
Guest_XCXC_*
Inviato 10 gennaio 2006 - 18:10
Forse ti riferivi al Bossi del sud: MASTELLA! :-))
#95
Guest_XCXC_*
Inviato 10 gennaio 2006 - 19:53
In merito all'invio delle domande vorrei far notare che:
1) dal 1 gennaio 2006 l'invio telematico alla PA ha lo stesso valore dell'invio cartaceo...
2) i documenti devono essere firmati con il certificato digitale con valore legale (non ripudio se non tramite querela)
3) la PA e' obbligata a rispondere alle email
4) non e' necessario che la procedura (istruzioni ecc..) indichi che puo' essere accolto l'invio telematico.
Quindi in teoria la presentazione delle domande per le quote 2006 potrebbero avvenire tramite email. Ovviamente se nel decreto pubblicato sulla GU non vi sara' scritto che l'invio non potra' essere di tipo telematico. Ma se ad esempio dice solo "tramite le poste italiane e dalle ore 8.30 del giorno X" potrebbe valere questo trucchetto:
Si va sul sito delle poste... si invia l'email tramite il servizio di certificazione dell'orario e si allega la domanda firmata digitalmente!
Avremo cioe' la data certa, la firma e l'utilizzo delle Poste Italiane![]()
E la marca da bollo?
http://www.padigital.../home/home.html
ecco qui... ho trovato:
Dalle istruzioni allegate ai moduli ministeriali attualmente si evince che vadano allegati alla domanda:
- una sola marca da bollo da €. 14,62 (da attaccare nell'apposito spazio); in alternativa è possibile riportare negli appositi spazi della domanda gli estremi del versamentodi €. 14,62 sul c/c postale n° 8003 - Concessioni governative - per l'assolvimento dell'imposta sul bollo;
#96
Guest_ginopilotino_*
Inviato 10 gennaio 2006 - 20:13
I 170.000 ingressi sono ripartirti come segue:
78.500 ingressi per lavoro subordinato non stagionale.
45.000 sono riservati agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 a lavoratori del settore della pesca marittima, 1000 a dirigenti o a personale altamente qualificato, 2.000 alla conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro e 2.000 alla conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro. In questa quota rientrano anche 2000 ingressi per cittadini stranieri che hanno completato programmi di formazione e di istruzione nel Paese d'origine: se verranno presentate più domande rispetto alla disponibilità, per questi lavoratori potranno essere previsti ulteriori ingressi.
3.000 ingressi per lavoro autonomo, riservati a: ricercatori, imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualifica professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All'interno di questa quota sono previste al massimo 1500 conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi per lavoro autonomo.
500 ingressi per lavoro subordinato non stagionale o autonomo riservati a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, iscritti ad elenchi speciali istituiti preso le nostre rappresentanze diplomatiche o consolari.
38000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale riservati a cittadini di determinati Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi bilaterali, così ripartiti:
4.500 cittadini albanesi;
3.500 cittadini tunisini;
4.000 cittadini marocchini;
7.000 cittadini egiziani;
1.500 cittadini nigeriani;
5.000 cittadini moldavi;
3.000 cittadini dello Sri Lanka;
3.000 cittadini del Bangladesh;
3.000 cittadini filippini;
1.000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
1.000 cittadini ghanesi
1.400 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Il ministero del Lavoro ha proposto di riservare 7000 ingressi ai lavoratori romeni, ma ancora non è chiaro sa se questa quota troverà spazio nel decreto definitivo.
50.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale. Sono riservati a cittadini di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e, indipendentemente dal Paese d'origine, ai cittadini extraue titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003, 2004 o 2005.
#97
Guest_XCXC_*
Inviato 10 gennaio 2006 - 22:17
Povera Italia! La stupidaggine delle quote sta proprio qui!
LA POLITICA CHE DECIDE CHI DEVE ASSUMERE UN IMPRENDITORE!
Tanto... e' inutile insistere... le quote nord.africane o le acquisicono la malavita per poi piazzare gli spacciatori oppure... tranne casi paritcolari... nessuno li assumera' MAI!
Mentre le quote moldave sono almeno 1/10 di quelle necessarie per regolarizzare le posizioni attuali!
Roma... ancora una volta ha dimostrato la sua stupidita'! Lega compresa! Che non ha le palle per rifiutare le quote nord-africane fino a quando i governi che si affacciano sul mediterraneo non decideranno di comportarsi seriamente!!!
ABOLIAMO LE QUOTE E LASCIAMO CHE IMPRENDITORI E FAMIGLIE ASSUMANO CHI VOGLIONO!
Avete mai visto una badante Tunisina? Marocchina? Ghanese? Egiziana? Nigeriana?
Ma per favore!! Capisco la sinistra che ama tutte queste etnie!
Ma la dx che si comporta peggio mi fa ridere!!!
Ci sono decine di migliaia di moldavi in attesa e questi idioti romani (intesi come politici ladroni) pubblicano queste caz...te!!
#98
Guest_ginopilotino_*
Inviato 10 gennaio 2006 - 22:28
#99
Inviato 10 gennaio 2006 - 22:37
o possono rientrare nei 1400 riservati ad altri paesi???
Vi prego rispondete altrimenti questa notte... non riuscirò a dormire!!!!
#100
Guest_XCXC_*
Inviato 10 gennaio 2006 - 22:49
ma sbaglio o non c'e' nulla riservato a badanti?
45.000 per badanti/colf
Per Badanti di nazionalità Ukraina non c'è nessuna posssibilità
o possono rientrare nei 1400 riservati ad altri paesi???
Vi prego rispondete altrimenti questa notte... non riuscirò a dormire!!!!
l'Ucraina non ha mai avuto quote privilegate... quindi rientra nelle quote restanti... ma non pensare che i moldavi abbiano una situazione migliore! Il tutto si conclude in pochi minuti dall'ora X




















