OBBLIGHI DICHIARATIVI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI: MOD. UNICO 2007
Come ogni anno, con il mese di giugno, inizia, anche per la maggior parte degli enti non commerciali, il periodo delle dichiarazioni fiscali e dei relativi versamenti.Il modello Unico di quest’anno presenta, tra le altre, le seguenti novità: · non è più prevista la possibilità di ricomprendere nella dichiarazione unificata il “Modello 770 Ordinario”;· l’obbligo di indicare nel quadro RB,con riferimento ad ogni fabbricato posseduto, l’importo dell’ICI dovuta per l’anno 2006 e il relativo codice catastale del comune ove l’immobile è ubicato;· determinazione del reddito d’impresa. Gli enti non commerciali sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi se nel corso dell’anno 2006 (ovvero nell’esercizio sociale diverso dall’anno solare): · hanno svolto, oltre all'attività istituzionale, anche una attività commerciale;· siano in possesso dei seguenti redditi tassabili:ü redditi fondiariü di capitaleü redditi diversi Sono, invece, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione gli enti non commerciali che: · non hanno conseguito, nel periodo d’imposta alcun reddito;· ovvero hanno conseguito esclusivamente redditi esenti da imposta e/o redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Va ribadito che gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non occasionale, in quanto obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono, comunque, tenuti a presentare la dichiarazione anche se dalla contabilità non emerge alcun reddito.
Obblighi dichiarativi delle OnlusAi fini della determinazione del reddito delle Onlus l’art. 150 del Tuir stabilisce che non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Inoltre, i proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.In altre parole con tale disposizione, vengono esonerate del tutto dall’obbligo dichiarativo sia le attività proprie dell’ente, indicate espressamente nello statuto, sia quelle ad esse direttamente connesse anche se queste ultime comportano comunque per l’Onlus l’obbligo di tenuta delle scritture contabili con la relativa rendicontazione.L’imposizione diretta e il conseguente obbligo di presentazione della dichiarazione rimane soltanto per talune categorie reddituali, come ad esempio per i redditi fondiari e quelli diversi.
La determinazione del reddito complessivoPer gli enti non commerciali il reddito complessivo è costituito dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi.Il reddito degli enti non commerciali non si determina, quindi, unitariamente. A differenza di quanto avviene, infatti, per le società commerciali, dove qualunque provento è considerato reddito d’impresa ed è, pertanto, rilevante ai fini dell’imposizione diretta, per gli enti non commerciali vige un principio diverso. In analogia con quanto previsto per le persone fisiche, infatti, il reddito complessivo è formato dalle categorie di redditi sopra indicate, restando fuori dall’area impositiva (sia a livello sostanziale che formale) tutto ciò che attiene alla sfera istituzionale.Quanto alla determinazione dei vari tipi di reddito occorre fare riferimento alle regole di ciascuna categoria. Gli enti non commerciali che esercitano solo attività istituzionaliSono assoggettati a tassazione Ires e, quindi, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi solo se posseggono redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi. Gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale non occasionale Sono obbligati a tenere separate contabilmente la sfera istituzionale da quella commerciale.Sono assoggettati a tassazione Ires per i redditi d’impresa ed eventualmente anche per i redditi fondiari, di capitale, e diversi posseduti.Sono, comunque, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi anche in assenza di reddito ovvero in presenza di una perdita di esercizio
I prospetti da compilare del modello Unico 2007 ENCIl possesso di ciascuna categoria di reddito comporta l’obbligo di compilazione dei seguenti quadri:
Redditi fondiari
Terreni
Quadro RA
Fabbricati
Quadro RB
Redditi di capitale
Erogati da residenti
Quadro RL
Di fonte estera
Quadro RM
Redditi diversi
Di natura non finanziaria
Quadro RL
Capital gain
Quadro RT
Redditi d’impresa
Contabilità forfetaria Legge n. 398/91
Quadro RG
Contabilità semplificata
Quadro RG
Contabilità ordinaria
Quadro RF
Soggetti obbligati alla dichiarazione unificataSono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata gli enti non commerciali che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che sono obbligati a presentare almeno due delle seguenti dichiarazioni: · dichiarazione dei redditi;· dichiarazione Irap;· dichiarazione annuale Iva; Non costituiscono periodo d’imposta coincidenti con l’anno solare: · il periodo d’imposta a cavallo di due anni, a prescindere dalla durata;· il periodo d’imposta di durata inferiore a 365 giorni e che termina anteriormente al 31 dicembre 2006. Gli enti non commerciali che hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono presentare autonome dichiarazioni ai fini dei redditi, Iva, Irap e sostituti d’imposta.
Modello Unico 2007 Enti non commerciali La dichiarazione Unico 2007 Enti non commerciali è composto dai seguenti quattro modelli:· Modello per la dichiarazione dei redditi;· Modello per la dichiarazione annuale Iva;· Modello per la dichiarazione Irap;Tutti i modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.
Modalità di presentazione delle dichiarazioniLa dichiarazione può essere presentata:
- tramite gli uffici postali o bancari in forma cartacea nei casi consentiti;
- mediante il sistema telematico.
Sono in ogni caso obbligati ad effettuare la presentazione in via telematica i soggetti tenuti a presentare:
- la dichiarazione Iva per il 2006;
- la dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 2006;
- il modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore.
L’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere assolto:
- direttamente utilizzando la rete Entratel oppure il servizio Internet;
- per il tramite degli intermediari abilitati: dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.
Termini di presentazione delle dichiarazioniIl D.L. 223/2006 prevede che la dichiarazione, compresa quella unificata annuale, deve essere presentata, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.Non ha più, quindi, alcun rilievo la data di approvazione del bilancio bensì solo la data di chiusura del periodo d’imposta.Ad esempio, un ente non commerciale, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 31 luglio 2007.Un ente non commerciale invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2006 – 30 giugno 2007, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP (Modello UNICO 2007) in via telematica entro il 31 gennaio 2008.
Termini di versamento delle imposteI versamenti delle imposte risultanti da Unico 2007 Enti non commerciali devono essere effettuati entro il giorno
16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta indipendentemente dalle modalità di presentazione della dichiarazione.Pertanto, per gli enti non commerciali con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare i versamenti relativi alle dichiarazioni unificate, dei redditi e dell’Irap, redatte sui modelli Unico 2007 sono fissati al 18 giugno (il 16 scade di sabato e, quindi, viene spostato al primo giorno non feriale successivo) o al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse.Gli enti non commerciali che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano i versamenti delle imposte entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. È sempre possibile effettuare il versamento delle imposte entro il 30° giorno successivo al termine previsto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse.È possibile la rateizzazione delle imposte dovute a titolo di saldo e di primo acconto anche in un numero di rate diverso per ciascuna di esse. Si ricorda che le principali imposte dovute sulla base del modello Unico 2007 ENC sono:· Ires a saldo e in acconto;· Irap a saldo e in acconto.I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
IRES saldo
2003
IRES I° acconto
2001
IRES II° acconto
2002
IRAP saldo
3800
IRAP I° acconto
3812
IRAP II° acconto
3813
APPROFONDIMENTO
LE ATTIVITA’ COMMERCIALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Le Organizzazioni di volontariato disciplinate dalla L.Q. 11 agosto 1991 n. 266 ed iscritte all’Albo provinciale di competenza si distinguono da altre tipologie di Enti non commerciali per l’impossibilità a svolgere attività a carattere commerciale. Tale divieto si evince dall’articolo 8 comma 2 della citata L.Q. n.266/1991, per il quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dalle Organizzazioni di volontariato non rilevano ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; ne deriva la preclusione per esse alla titolarità di P. IVA ed all’esercizio di operazioni commerciali abituali, pena la possibile perdita della stessa qualifica. Il legislatore ha, tuttavia, introdotto un elenco di attività realizzabili dalle Organizzazioni di volontariato, ai fini di autofinanziamento, denominate “attività commerciali e produttive marginali” e caratterizzate dall’assenza di vincolo impositivo diretto (IRES e IRAP) e indiretto (IVA). Tali attività, inserite nelle voci delle risorse economiche delle Organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 5 comma 1 della L.Q. n.266/1991, sono espressamente elencate nel Decreto Ministeriale 25 maggio 1995 e così suddivise:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Il Decreto Ministeriale precisa, inoltre, che lo svolgimento di tali attività rimane subordinato all’osservanza di una duplice condizione, ossia la funzionalità delle stesse alle finalità istituzionali dell’Associazione e l’assenza di impiego di mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato (uso di pubblicità di prodotti, insegne elettriche, locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, marchi di distinzione dell’impresa). In merito agli aspetti contabili, le somme acquisite dallo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali andranno rendicontate, per ciascun evento, in apposito prospetto di entrate ed uscite comprensivo di relazione illustrativa. Tale prospetto, redatto dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione, potrà essere allegato al verbale dello stesso organo esecutivo e mantenuto agli atti. In sede di bilancio di esercizio, le medesime somme potranno essere annoverate nella voce “attività commerciali e produttive marginali”.