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Guest Message by DevFuse
 

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Una Storia Ignobile!


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150 risposte a questa discussione

#61 mdaemme

mdaemme

    Advanced Member


  • 4038 messaggi
  • Iscritto il: 16-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 14:37

C'è qualche buon'anima che mi dice, perchè le leggi sulle adozioni sono cosi......incivili?

C'è qualche buon'anima che mi dice come risolverebbe la questione delle adozioni?


Lo sai Eugenio che io non ho paura a farmi avanti;
anche se queste mie potrebbero apparirti delle stupidate.
Prima di tutto intensificherei al massimo l’adozione a distanza.
Poi istituirei una specie di patentino internazionale,
da fornire a tutti quelli che voglio adottare un bambino,
rilasciabile solo dopo che ne sono state verificate ampiamente,
tutte le qualità etico, morali ed economiche.
I bambini negli orfanotrofi le farei diventare tutti cittadini del mondo.
mdaemme


le adozioni
sono disciplinate in modo da soddisfare
le esigenze dei bimbi
e non
"i reali bisogni"
degli aspiranti genitori


Le esigenze della bambina bielorussa quali erano ?
Comunque il principio di soddisfare le esigenze dei bimbi è giusto,
ma di fatto non viene raggiunto.
Queste leggi obbligano i genitori ad aspettare due tre anni;
le esigenze dei bimbi non dovrebbero avere questi tempio di attesa.
mdaemme

#62 eugenio

eugenio

    Advanced Member


  • 5566 messaggi
  • Iscritto il: 22-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 14:51

Mdaemme, alla prima domanda non mi hai risposto.

#63 jerrydrake

jerrydrake

    Advanced Member


  • 9846 messaggi
  • Iscritto il: 22-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 15:43

Mdaemme, alla prima domanda non mi hai risposto.


Io sto aspettando 8 mesi una risposta! Tu già la vuoi?! :hmm:
Non ti permettere Madam..lo considererei un offesa! :mad2:

#64 mdaemme

mdaemme

    Advanced Member


  • 4038 messaggi
  • Iscritto il: 16-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 16:28

Mdaemme, alla prima domanda non mi hai risposto.


Ciao Eugenio, pensavo di averti risposto pèrima. ( ..guarda sotto..)
Comunque sono incivili perché obbligano i genitori ad aspettare due tre anni;
le esigenze dei bimbi non dovrebbero avere questi tempi di attesa.
Ti faccio un esempio; c’è una proposta di legge (.. da dieci legislature..),
che prevede, che in caso di controversia,
venga immediatamente nominato un avvocato qualificato
che rappresenti il bambino.
Questa legge aspetta solo l’approvazione;
ma si preferisce rimandare…

Io, scusatemi lo sfogo,
cerco di capire questo Ambasciatore e questa “soluzione finale”.
Ma davvero mi fa molto schifo sentirlo parlare e vedere quello che è successo.
L’Ambasciatore ha detto che <<.. la Bielorussia reclama sua Figlia..>>.
Ma che cavolo !!! Tu ci hai ricattato bello mio;
hai giocato sporco sui nostri sentimenti,
hai minacciato di ritorsione le nostre brave famiglie, altro che !!!
L'Italia ha ceduto al ricatto.
Sono strasicuro che le autorità bielorusse,
hanno autorizzato l’espatrio di questa bambina,
solo grazie ad una svista dei suoi educatori e dell'orfanatrofio;
ecco perché ora la rivolete indietro.
Paura che si venga a sapere cosa succede.
Come mai nessuno in quell’istituto è stato messo sotto inchiesta.
Nemmeno le persone indicate specificatamente dalla bimba.
Eppure questa bambina di 10 anni si esprime benissimo,
racconta dettagliatamente le violenze subite;
dice anche molto chiaramente quello che vuole.
Ma nessuno sembra darle retta; a parte i due giovanio di Genova.
Questa bambina adesso verrà rimpatriata come un pacchettino;
ritornerà in un orfanotrofio.
Che caz.zo di Paese che sta diventando l’Italia;
chi ama e ascolta le esigenze dei bambini,
viene guardato con sospetto.
mdaemme

#65 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 16:46

Finche “questo c***o di paese “

non piacere a te

vorrà dire che le cose

non vanno poi tanto male

#66 eugenio

eugenio

    Advanced Member


  • 5566 messaggi
  • Iscritto il: 22-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 16:58

Ma la colpa dei tempi di attesa è della legge oppure di chi è preposto a valutare le adozioni? ( :secret: secondo me è la seconda)
E per fare quello che proponi tu, credi che ci vorrebbe meno tempo?

Sempre questo ambasciatore, ma chi se ne frega dell'ambasciatore!

Io non credo affatto che l'Italia abbia ceduto al ricatto, infatti si è ancora in attesa di una decisione in merito.
Pensare alle conseguenze è un atto di serietà, azzardare è superficiale.

#67 mdaemme

mdaemme

    Advanced Member


  • 4038 messaggi
  • Iscritto il: 16-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 17:49

Finche “questo c***o di paese “

non piacere a te

vorrà dire che le cose

non vanno poi tanto male


:roflmao:

... sapessi come mi dispiace saperlo.
mdaemme



Ma la colpa dei tempi di attesa è della legge oppure di chi è preposto a valutare le adozioni? ( :secret: secondo me è la seconda)
E per fare quello che proponi tu, credi che ci vorrebbe meno tempo?

Sempre questo ambasciatore, ma chi se ne frega dell'ambasciatore!

Io non credo affatto che l'Italia abbia ceduto al ricatto, infatti si è ancora in attesa di una decisione in merito.
Pensare alle conseguenze è un atto di serietà, azzardare è superficiale.


Beh allora Eugenio facciamo così; una legge che OBBLIGHI chi è preposto a valutare le adozioni, di rispondere entro novanta giorni, diversamente è da ritenersi tacitamente accolta la richiesta.
Basta la volontà insomma; io non sono un legislatore, che cavolo vuoi che ne sappia !!!
Mi fai una domanda ed io ti rispondo.
Le mie sono umili proposte o umili stupidate;
tanto le attuali leggi non è che brillino più di tanto.

Me la prendo con l’Ambasciatore (.. che fa il suo sporco lavoro..),
perché lo trovo molto repellente; ma sono imparziale su questo, lo ammetto.
Assomiglia molto ad alcuni direttori di istituti moldavi con i quali mi sono leggermente scontrato.
Anzi ai quali mi sono sottomesso pur di non peggiorare situazioni di altre persone.
Io sono meno ottimista di te sul questo caso.
Credo che l’Italia ceda al ricatto.
mdaemme



Io sto aspettando 8 mesi una risposta! Tu già la vuoi?! :hmm:
Non ti permettere Madam..lo considererei un offesa! :mad2:


.. ma dai jerry, lo sai che da quando mi chiami madam,
tu occupi un posto speciale nel mio cuore… ;)
mdaemme

#68 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 17:50

Beh allora Eugenio facciamo così; una legge che OBBLIGHI chi è preposto a valutare le adozioni, di rispondere entro novanta giorni, diversamente è da ritenersi tacitamente accolta la richiesta.


a tutta tutela del minore :berlusconi:

#69 mdaemme

mdaemme

    Advanced Member


  • 4038 messaggi
  • Iscritto il: 16-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 17:56

a tutta tutela del minore :berlusconi:


Cavolo hai ragione Rick, non ci avevo pensato.
Lasciamoli altri due o tre anni nell’orfanotrofio,
dove se saranno fortunati,
saranno considerati dei numeri,
nel peggiore dei casi,
degli oggetti disponibili ad altro uso.
mdaemme

#70 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 18:23

Cavolo hai ragione Rick, non ci avevo pensato.
Lasciamoli altri due o tre anni nell’orfanotrofio,
dove se saranno fortunati,
saranno considerati dei numeri,
nel peggiore dei casi,
degli oggetti disponibili ad altro uso.
mdaemme


Meglio la tua lotteria ?
ogni 90 giorni presentiamo la domanda
se ci va bene
prima o poi
con il silenzio assenso
uno lo portiamo a casa

Sei un genio

Messaggio modificato da Rick il 28 settembre 2006 - 18:25


#71 jerrydrake

jerrydrake

    Advanced Member


  • 9846 messaggi
  • Iscritto il: 22-agosto 05

Inviato 28 settembre 2006 - 18:42

Cavolo hai ragione Rick, non ci avevo pensato.
Lasciamoli altri due o tre anni nell’orfanotrofio,
dove se saranno fortunati,
saranno considerati dei numeri,
nel peggiore dei casi,
degli oggetti disponibili ad altro uso.
mdaemme


E tutti gli altri orfani che stanno nello stesso orfanotrofio? Sono figli di p.....a ? :hmm:

Io direi di fare guerra alla Bielorussa e liberarli tutti! :bounce:

MA SECONDO QUALE TEORIA QULLA BIMBA HA DETTO LA VERITA?( e non escludo del tutto che, in parte, qualcosa possa essere vero )

Domani faccio una vacanza a Minsk..vado a sequestrare una bimba e la porto in Italia...e già lei mi ha detto che quello che le danno da mangiare fa schifo!

Strano modo di pensare il tuo madam: In Iraq, Saddam gasò 5.000 curdi ed eri contro la guerra, In Afganistan le donne sono trattate peggio degli animali ed eri contro la guerra...PER MARIA, invece, senza uno straccio di prova, senza un indagine...SEI DALLA PARTE DEI SUOI SEQUESTRATORI, Mica sei razzista e pensi che i Bielorussi siano tutti degli "orchi" che violentano i propri bimbi... :hmm:

p.s. mia nipotina vuole sempre stare con la nonna...GLI COMPRA TUTTI I GIOCATTOLI DI QUESTO MONDO..SE LI CHIEDE, INSISTEMENTE A MIA SORELLA..SI PRENDE QUALCHE SCHIAFFO ;)

1)
a tutti voi..e riflettete!!!
Chiede la grazia per il padre: "non mi ha mai violentata"

Tratto da La Repubblica del 12 settembre 2000



Chiede la grazia per il padre "Non mi ha mai violentata" Milano, l'uomo detenuto per 2 anni è latitante. Condanna definitiva.

MILANO (c.s.) - "Da otto anni chiedo aiuto a tutti: chiedo che mi ascoltino e che mi credano, ma pochi mi ascoltano e nessuno mi crede. Ho accusato mio padre, ma mio padre è innocente; l'ho accusato di violenza, ma ho inventato tutto. Signor presidente, solo lei può aiutarmi: dia la grazia a mio padre, ripari a questa ingiustizia". Alessandra ha 24 anni, ad aprile suo padre è stato condannato dalla Cassazione a otto anni di carcere per stupro. Alla base delle accuse ci sono le parole di Alessandra che lei stessa, fin dalle indagini preliminari, ha ritrattato. Ma sette processi, dai risultati alterni, si sono infine conclusi con una sentenza di condanna. Alessandra ha così deciso di percorrere l'ultima strada e ha chiesto a Carlo Azeglio Ciampi la grazia per suo padre. Luigi La Marca, il suo avvocato, ha trasmesso l'istanza alla presidenza della Repubblica alla fine di agosto. Piero Forno, il Pm milanese che per primo interrogò Alessandra - quando lei aveva 16 anni - dice soltanto: "Il processo è stato fatto, la sentenza è definitiva". Si difende da un'accusa che la ragazza gli rivolge, quella di aver indagato senza averne la competenza territoriale: "Alcuni episodi che la ragazza riferiva si erano verificati nel Milanese. Solo in un secondo momento sono emersi fatti più gravi commessi in Valtellina e la competenza è passata alla magistratura di Sondrio". Il padre di Alessandra è stato in carcere preventivo per due anni ed ora è latitante. Vera Slepoj, psicoterapeuta, commenta: "Noi vediamo il bambino come un essere "puro" che non può che dire la verità, invece, suo malgrado, può dar vita a forme elaborate di costruzione di false verità".
Alessandra chiede la grazia per il papà che accusò di violenza sessuale. Chiede clemenza, ora che ha 24 anni, per quell'errore che fece da adolescente, quando, quindicenne, vogliosa di attenzioni, disse di essere stata stuprata dal papà. Un'accusa terribile, che portò l'uomo di fronte al tribunale ad affrontare un lungo processo conclusosi con una condanna infamante e a otto anni di galera. Lui, per sfuggire alle sbarre, ora è scappato, latitante. Lei, che ha smentito la sua stessa accusa già otto anni fa, tenta ora l'ultimo chance: la grazia.

Alessandra dice che suo padre è innocente. Per questo ha chiesto al presidente Ciampi la grazia, giurando e spergiurando che quelle accuse erano false, che lei inventò tutto e che l'uomo non c'entra niente. "Questa - dice oggi - è l'altra faccia della pedofilia. Non sempre le vittime sono i bambini".

Ha 24 anni Alessandra, studentessa al quarto anno di giurisprudenza a Milano. Da otto lotta per dimostrare, senza riuscirci, l'innocenza del genitore. Ora si aggrappa all'ultima speranza e chiede al presidente della Repubblica di graziare il padre per un errore giudiziario di cui lei stessa dice di essere la causa assieme a medici, investigatori e soprattutto giudici.

Accanto alla sua firma ci sono quelle della madre e di una sorella, sulla domanda di grazia fatta arrivare a Ciampi qualche giorno fa (ma accompagnata da parere negativo della procura generale). Dopo due anni di custodia cautelare, il padre, Giovanni, è fuggito: ora è un latitante colpito da condanna definitiva a 8 anni, dopo 7 processi e nonostante la ritrattazione della figlia già nelle indagini preliminari.

"Continuo a domandarmi - scrive la ragazza a Ciampi - perchè mai ho inventato una storia così orribile. Ho trovato molte risposte che però nessuno vuole più ascoltare. Mi vergogno di me stessa. Mio padre è innocente".

L'orribile storia - raccontata dalla stessa Alessandra - inizia nell'http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/mega_shok.gif, quando la famiglia si trasferisce in Valtellina per aprire un ristorante. Tra alti e bassi, la vita familiare scorre pittosto normalmente, tranne qualche brusca, violenta interruzione: il papà di Alessandra si arrabbia spesso, alza le mani.

Nel '91 i genitori mandano Alessandra a vivere a Rho per frequentare la scuola superiore. Lei, che vuole essere sempre al centro dell'attenzione, improvvisamente si sente sola, abbandonata. Soffre il distacco da famiglia e amici. A fine '92 accade quello che diventerà l'evento scatenante dell'intera vicenda: Alessandra viene investita da un'auto mentre è in bicicletta. E' ricoverata per trauma cranico. Tornata a casa la assalgono nausee, mal di testa e crisi di panico.

Rientrata in ospedale, una visita psichiatrica accerta "un certo disagio psicologico risalente ad un periodo precedente il trauma e dovuto a conflittualità intrafamiliari". Torna a casa, ma dopo un po' fugge e raggiunge Pavia. Mentre è al cinema, sola, entra in crisi. Viene portata in ospedale e poi in una clinica neurologica dove le vengono somministrati psicofarmaci. Ci resterà quasi due anni in tutto, tra ricadute e 11 tentativi di suicidio. E' allora, scrive a Ciampi, che "cominciai a raccontare di aver subito abusi sessuali da parte di mio padre e di un amico di famiglia", abusi dei quali "ero certa".

Si susseguono gli incontri con poliziotti, assistenti sociali e con il pm milanese Pietro Forno che, secondo la ragazza, non avrebbe avuto "alcuna competenza ad indagare". Davanti al giudice, ammette Alessandra, "i contorni di questa vicenda mi apparivano nitidi e ben definiti, nonostante non avessi mai subito nessun tipo di violenza".

Quando l'inchiesta passa al pm di Sondrio, la ragazza comincia a dubitare dei suoi ricordi: "mi resi conto che tutto quello che avevo raccontato per mesi" era "assolutamente falso". Comincia il processo, col padre e l'amico che devono rispondere di violenze gravissime, iniziate per l'accusa quando Alessandra aveva 3 anni. Non le credono, neppure quando dice di aver accusato il padre perchè così in ospedale era "posta al centro dell'attenzione", lei che voleva "attirarla in qualunque modo", e che in fin dei conti voleva far pagare al padre i maltrattamenti in famiglia.

L'assoluzione arriva in appello, ma la sentenza è annullata nel '95 dalla Cassazione. Il processo, ricominciato in appello, si chiude con la condanna alla quale seguono un nuovo annullamento e una nuova condanna, definitiva, in Cassazione nell'aprile scorso. "Non si può chiedere la revisione - spiega il legale della giovane, l'avvocato Luigi la Marca -. Se avesse ritrattato dopo si sarebbe potuto pensare alla revisione. Ma le sue dichiarazioni sono state già valutate dai giudici".

Perchè ha accusato suo padre? "Sono anni che me lo chiedo e forse ora ho trovato la risposta. Cominciamo col dire che amavo essere al centro dell'attenzione, che ho raccontato tutto solo i primi giorni, imbottita di psicofarmaci, e che sono vergine, come ha accertato un ginecologo. La cosa è cominciata senza che me ne rendessi conto. Durante la psicoterapia emerse che mio padre era manesco, violento, insomma una figura cattiva. Emerse che talvolta raccontava barzellette sporche ai clienti del ristorante, oppure che leggeva riviste pornografiche".

Ma da qui alle violenze ce ne passa. "Quando dissi che da piccola avevo paura dell'uomo nero, cominciarono i dubbi. Percepii nettamente che, seppure nessuno me lo chiedesse, tutti volevano che dicessi che quella figura, l'uomo nero, era in realtà mio padre. E io lo dissi, una sola volta. Li ho accontentati. Ricordo benissimo il meccanismo che si avviò: andavo dallo psicoterapeuta e ricordando la mia infanzia immaginavo, sì immaginavo, cosa sarebbe potuto accadere se mio padre fosse stato un pedofilo".


"Stavo male e ho mentito ora non riesco più a vivere" Alessandra: ero psicolabile, inventavo e mi sentivo al centro dell'attenzione


e non trovo l' articolo di quella ragazzina di 12 anni che la scorsa settima, a Bologna, aveva denunciato di aver subito una violenza carnale da un marocchino di 12 anni....la verità? era stata vista baciarsi, con un suo coetaneo, da alcune amici..e avendo paura che l' andassero a riferire ad i genitori si è inventato tutto!!!

p.s. comunque la bimba che rapirò..davvero gli danno brodaglia da mangiare! ;)

Messaggio modificato da jerrydrake il 28 settembre 2006 - 18:58


#72 Livi

Livi

    Advanced Member


  • 3079 messaggi
  • Iscritto il: 27-ottobre 05

Inviato 29 settembre 2006 - 00:31

Ecco Eugenio.......così ti fai un'idea

Adesso prova ad immaginare le possibili difficoltà ... paragona ad es...........Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello Spazio Schengen...
( la differenza sostanziale che esiste tra un bel mucchio di parole .....e quello che avviene nella pratica...... un bel mucchio di bastonate )




C'è un'altra cosa che io trovo terrificante.. e che viene praticata sempre nell'interesse del minore ( in senso ironico ovviamente) la separazione dei fratelli

Visto che un bambino ha già perso i genitori ..... è giusto dividerlo anche dai fratelli ????? Con la faccia di bronzo anche di dire anche che è...... per il suo bene .....AZZZZZZZZZ



Legge 31 dicembre 1998, n. 476

<H3 align=center>"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri"</H3>

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1999

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione".

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.

Art. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

"Capo I. — Dell'adozione di minori stranieri.

Art. 29. — 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai princípi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 29-bis.1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
http://forum.moldweb.eu/public/style_emoticons/default/cool.gif preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Art. 30. — 1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 31. — 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere http://forum.moldweb.eu/public/style_emoticons/default/cool.gif, d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
http://forum.moldweb.eu/public/style_emoticons/default/cool.gif svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e http://forum.moldweb.eu/public/style_emoticons/default/cool.gif del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Art. 32. — 1. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello Stato di origine;
http://forum.moldweb.eu/public/style_emoticons/default/cool.gif qualora nel Paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 33. — 1. Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

Art. 34. — 1. Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 35. — 1. L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai princípi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princípi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
http://forum.moldweb.eu/public/style_emoticons/default/cool.gif non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Art. 36. — 1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
http://forum.moldweb.eu/public/style_emoticons/default/cool.gif gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princípi della Convenzione.

Art. 37. — 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Art. 37-bis. — 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38. — 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali. TI RISPARMIO la normativa sulla commissione





La faccine non le ho messe io!!!!! Si sono posizionate autonomamente

#73 Livi

Livi

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  • Iscritto il: 27-ottobre 05

Inviato 29 settembre 2006 - 01:07

le adozioni
sono disciplinate in modo da soddisfare
le esigenze dei bimbi
e non
"i reali bisogni"
degli aspiranti genitori






Rick, ti assicuro che quello non è (diciamolo così,...in modo dolce....) proprio il primo pensiero....

Altrimenti...si eviterebbe di dividere i fratelli.... non si aspetterebbe, per anni, un bambino già abbinato....si .eviterebbe nel modo più assoluto, di richiedere denaro alla coppia adottiva... si affiderebbero i minori anche ad un solo genitore.... (meglio un solo ..che nessuno!! Concordo nel privilegiare le coppie ma..senza escludere i singoli )
Si privileggerebbe l'inserimento dei bambini in case famiglia ( In pratica famiglie positivamente valutate ed autorizzate alla custodia di minori. )
Famiglie poi sostenute in modo appropriato anche conomicamente

che abbiano il compito di occuparsi di piccolissimi gruppi di bambini ....certo costerebbe moooolto di più che metterli nel mega istituto....

Ma visto che tu dici che si agisce nell'interesse del minore.....dai Rick

che film hai visto???? ;)
Rick i reali bisogni dei genitori...non li ho capiti :o

#74 nikita

nikita

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  • Iscritto il: 16-agosto 05

Inviato 29 settembre 2006 - 04:37

Sarebbe bene dire come stanno veramente le cose.E' inutile girarci intorno.
Paesi come la Bielorussia,Romania,Moldova,Bolivia,Perù,Brasile e via dicendo,sfruttano il capitolo "adozioni" per fare cassa.Nessuno mette l'accento su questo aspetto.Dietro il fenomeno delle adozioni internazionali, c'è una vasta organizzazione di personaggi senza scrupoli che sfrutta la disperazione di coppie senza figli per far soldi.
In questi stati, gentaglia di ogni risma,membri dei vari governi,agenzie di adozioni,vivono sulle spalle di questi poveri bambini.Vendono questi bambini a peso d'oro,incassando decine di migliaia di euro... a capo.Un mercimonio immondo.
Anche la Moldova, ahimè, partecipava a questa sorta di mercato.Non so in questi ultimi tempi.
Gli orfanotrofi costano,i bambini abbondonati sono tanti,meglio..."venderli a peso d'oro".Un mercimonio di stato.Paesi poveri che vendono i propri figli!
Povera gente disperata che ha bisogno di dare amore...che compra!

Messaggio modificato da nikita il 29 settembre 2006 - 04:38


#75 Rick

Rick

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  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 29 settembre 2006 - 10:16

Questa discussione sta diventando un Pamphlet ingestibile .

Andiamo per gradi e cerchiamo di essere concisi .

Parliamo del caso dei coniugi Giusto ,
discutiamo del loro comportamento ,

o cambiamo il mondo ?

Vorrei far notare che grazie a Madaemme stiamo già cambiando :
la politica sull’immigrazione
l'Onu ,
gli Usa ,
la politica italiana ,
il sistema dei mas media ,
i rapporti con il mondo Mussulmano ,
la legislazione italiana
la bossi fini .....
non mi sovviene ma ci sarà sicuramente qualcos’altro

Messaggio modificato da Rick il 29 settembre 2006 - 10:25


#76 mdaemme

mdaemme

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  • Iscritto il: 16-agosto 05

Inviato 29 settembre 2006 - 10:21

Meglio la tua lotteria ?
ogni 90 giorni presentiamo la domanda
se ci va bene
prima o poi
con il silenzio assenso
uno lo portiamo a casa

Sei un genio


Cavolo ma come sei pessimista:
Perché scrivi “uno lo portiamo a casa” ? :hmm:
Se una coppia è fortunata e più “geniale” di me,
… magari ne porti a casa due o tre.
Sai, io fin da bambino, ho sempre fatto il tifo per Oliver… :)
mdaemme

MA SECONDO QUALE TEORIA QULLA BIMBA HA DETTO LA VERITA?( e non escludo del tutto che, in parte, qualcosa possa essere vero )
Strano modo di pensare il tuo madam: In Iraq, Saddam gasò 5.000 curdi ed eri contro la guerra, In Afganistan le donne sono trattate peggio degli animali ed eri contro la guerra...PER MARIA, invece, senza uno straccio di prova, senza un indagine...SEI DALLA PARTE DEI SUOI SEQUESTRATORI...


Jerry, sono orgoglioso di poterti rispondere: :graduated:
L’unico dato che abbiamo è che la bambina dic,
di aver subito violenze di gruppo.
Insomma, seviziata più volte e da un gruppo di ragazzi più grandi di lei.
(.. esiste anche un altro caso di un bambino che dice le stesse cose, anzi peggio..).
Il tribunale in prima istanza ha detto alla famiglia di restituire la bambina.
Non ha incriminato la famiglia per ricatto o altro.
Adesso (.. oggi..) il tribunale, in seconda istanza,
ha sospeso la prima ordinanza.
(..sai come è fatta la giustizia italiana….)
Questo sono gli unici dati.
Sono denunce e dati sui quali la polizia agisce.
Nel corso delle indagini, potrebbero risultare vere o false.
Ma si agisce su questa base.
Mentre le affermazioni tipo,
i genitori sono dei millantatori, dei pazzi,
e/o la bimba si inventa tutto,
sono solo illazioni, supposizioni nostre fantasie.
Mi spiego meglio: c’è una denuncia sui genitori ?
Hanno dei precedenti di sottrazione di minore ?
La bambina anche in passato a dato segni di squilibrio ?
Per rispondere a tutto questo bisogna tenere la bambina in Italia;
fare le indagini opportune e accertare la verità.
Perché i Bielorussi ci ricattano ?
Perché Loro subito hanno minacciato ritorsioni ?

Ti rispondo anche all’altra domanda:
Io sono contro gli interventi militari in Afghanistan e in Iraq,
perché non hanno niente di Liberazione.
Figuriamoci poi per il riconoscimento dei diritti delle donne.
Tu ci credi ?
Comunque io sono contro la guerra, qualunque guerra;
e non contro la difesa dei diritti dei più deboli.
Mi fanno molto schifo (.. mi riferisco ai consiglieri del presidente Bish..),
quelli che si inventano nobili motivazioni per fare le guerre. ;)
mdaemme

#77 eugenio

eugenio

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Inviato 29 settembre 2006 - 11:43

Ecco Eugenio.......così ti fai un'idea

Adesso prova ad immaginare le possibili difficoltà ... paragona ad es...........Norme sui visti e sull'ingresso degli stranieri in Italia e nello Spazio Schengen...
( la differenza sostanziale che esiste tra un bel mucchio di parole .....e quello che avviene nella pratica...... un bel mucchio di bastonate )

...
...
...
La faccine non le ho messe io!!!!! Si sono posizionate autonomamente

Vabbè Livi, facciamo un minestrone delle varie leggi, così non ci capiamo più una mazza.

Io ho letto la legge, non vedo niente di incivile, nè mi pare che vengano indicati tempi per 2/3 anni, ma può essere che non sia stato capace di fare la somma.
Non ho capito perchè le faccino "abbiano voluto" posizionarsi là, ma se mi vuoi segnalare qualcosa.....
Come al solito gl'incivili sono quelli che "interpretano" le leggi o le "fanno funzionare" a loro modo o secondo la loro voglia di lavorare ;) .
Ma in questo caso andiamo a sollevare un polverone.

In merito alla divisione dei fratelli, condivido, ma è altrettanto vero che è difficile trovare famiglie disposte ad adottare 2/3 fratelli contemporaneamente.

Sul silenzio/assenso per questi temi, invece, io avrei tanti, ma tanti dubbi.

#78 eugenio

eugenio

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Inviato 29 settembre 2006 - 12:50

Ultimora Corriere della Sera

29 set 12:08

Bimba bielorussa: il caso al tribunale dell'Aja

STRASBURGO - Arriva a Strasburgo il caso di Maria, la bimba bielorussa tenuta nascosta per 19 giorni dai genitori affidatari italiani per impedirne il rimpatrio. Il Presidente del Comitato Internazionale dei diritti umani si e' rivolto all'Aja, all'Unicef e al Tribunale di Strasburgo per denunciare la Bielorussia per abuso di potere e di crudelta' mentale: "La volonta' di Maria di rimanere in Italia deve eserre rispettata", dice. Nei prossimi giorni la decisione della Corte d'Appello di Genova sul rimpatrio della piccola. (Agr)

#79 mdaemme

mdaemme

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Inviato 29 settembre 2006 - 13:08

Se non sbaglio, il tribunale di Genova, oggi ha di fatto sospeso la prima istanza.
Per il momento la bambina dovrebbe stare in Italia,
presso una struttura adeguata e con personale qualificato.
Comunque ... :smiley32: .. è positivo il fatto che questo caso,
sia arrivato al Tribunale dell’Aja.
mdaemme

#80 Livi

Livi

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Inviato 29 settembre 2006 - 17:14

Vabbè Livi, facciamo un minestrone delle varie leggi, così non ci capiamo più una mazza. Non intendevo fare un minestrone ... volevo farti notare invece, (portando un esempio col quale abbiamo penso tutti un po' di familiarità), che esiste un'abisso tra la teoria (cioè il testo della legge) e la pratica ( come viene applicata nella realtà). Il problema si presenta sempre là dove, le decisioni vengono lasciate alla discrezione di.......Solamente che nel caso visto, l'unica decisione discrezionale è il rilascio o meno, nel caso adozione........ci si infila in un tunnel di decisioni discrezionali. Puoi quindi immaginare le difficolta che il percorso presenta.



Io ho letto la legge, non vedo niente di incivile, nè mi pare che vengano indicati tempi per 2/3 anni, ma può essere che non sia stato capace di fare la somma.
Non ho capito perchè le faccino "abbiano voluto" posizionarsi là, ma se mi vuoi segnalare qualcosa.....NON NO le ho trovate veramente senza averle messe :o


Come al solito gl'incivili sono quelli che "interpretano" le leggi o le "fanno funzionare" a loro modo o secondo la loro voglia di lavorare ;) . Già :smiley32:
Ma in questo caso andiamo a sollevare un polverone.
E solleviamolo 'sto polverone :lol3:

In merito alla divisione dei fratelli, condivido, ma è altrettanto vero che è difficile trovare famiglie disposte ad adottare 2/3 fratelli contemporaneamente.
Ti cito un caso.... a caso. :) I miei genitori :lol3: hanno avuto in affido mio fratello
A .che ha un'altro fratello naturale ... un'assistente sociale ha scritto in una relazione che visti i caratteri molto diversi era a parer suo più costruttivo che i fratelli venissero divisi. :hmm: Così è stato, il fratelllo è stato affidato ad una famiglia nei pressi di Milano, ( fortunatamente... non a Palermo). I due fratelli sono cresciuti in famiglie diverse. Nonostante abbiano potuto mantenere contatti tra loro il rapporto non è più stato quello naturale di due fratelli. A., quando era ancora un bambino.. diceva a mia madre di avere un problema quando si incontrava con lui: non sapeva più di cosa parlare, lo sentiva diventare a poco a poco sempre più distante. :( Ti faccio notare che i mie genitori erano disposti ad accettare anche due fratelli ....tant'è che dopo 2 anni lo stesso Tribunale convocò un giorno i miei genitori, chiedendo loro di prendersi cura anche di E. ......la mia meravigliosa sorellina!!!!


Nel caso delle adozioni la divisione dei fratelli è definitiva..... CHE TRISTEZZA!!!!

Sul silenzio/assenso per questi temi, invece, io avrei tanti, ma tanti dubbi.