TROVATA LA SOLUZIONE!!!!!!!!!!
1.3. L'Ingresso degli Stranieri In Italia
L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:
a. si presenti attraverso un valico di frontiera;
b. sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
c. disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno;
d. sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
e. non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;
f. non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
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Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.. --------------------------------------------------------------------------------
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito..
ED ANCORA:
2.2. Il Soggiorno
Ogni straniero che entri legalmente in Italia - esente da obbligo di visto ovvero soggetto a visto – dovrà obbligatoriamente attenersi al rispetto delle norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia, presentandosi entro 8 (otto) giorni dall’ingresso nel Territorio Nazionale presso la Questura territorialmente competente, e richiedendo – come previsto dall’art. 5 del T.U. 286/1998 – il permesso di soggiorno. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
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E’ il permesso di soggiorno, che sarà rilasciato per lo stesso motivo e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale.
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Ai sensi della normativa Schengen, il permesso di soggiorno (o la "carta d'identità diplomatica o di servizio" del M.A.E.) rilasciato dalla Questura in ragione di un visto per soggiorno di lunga durata, fatta salva un’eventuale limitazione espressa, consente allo straniero, in unione con il suo passaporto nazionale o documento di viaggio equivalente in corso di validità, di entrare ed uscire dallo Spazio Schengen e di circolare liberamente, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso.




















