E non e' vero che chi ospita uno straniero rischia il penale... ma solo una multa.
Sei sicuro? Se non si fa pagare per l'alloggio mi pare che il rischio sia pari a zero... ma potrei sbagliarmi!
Tuttavia se e' fatto per motivi umanitari (cioe', altrimenti, dormirebbe sotto il ponte) non rischia nulla anche facendola lavorare.
Anche su questo ho qualche dubbio... se non sbaglio vi fu una sentenza di non ricordo quale tribuale che non considerava reato l'assunzione irregolare di UN immigrato, ma resterebe una multa di 3000 euro...
Facilitare l'immigrazione clandestina e' tutta un'altra cosa...
<{POST_SNAPBACK}>
Per esempio affittare un appartamento a chi non ha i documenti in regola.
<{POST_SNAPBACK}>
io ho parlato di ospitalita'. La Legge dice che devi dichiarare l'ospite... (anche un'amico italiano) se non lo fai, anche in caso di clandestino... rischi solo una multa... nemmeno grande... mi pare intorno ai 300 euro. Ma niente penale. Ma nemmeno questa e' dovuta se e' a scopo umanitario.
Con il mio post non voglio difendere i datori di lavoro, disonesti, dei clandestini. Voglio difendere quelle persone che cercano di aiutare uno straniero e non riescono a regolarizzarlo... oppure non possono.
Ma soprattutto il CLANDESTINO e' una
persona non e' una
categoria e sarebbe bene che molta gente non veda queste persone come PERICOLI sociali .
per l'esempio del lavoratore clandestino:
Assolta dall'assunzione di un clandestino, era uno solo
TREVISO - "L'assunzione per un'attività lavorativa di carattere non stagionale di un solo straniero irregolare non rientra nella fattispecie incriminatrice".
Con questa motivazione senza precedenti, frutto di una interpretazione letterale della norma, un giudice del tribunale di Conegliano ha prosciolto la titolare di una palestra di Vittorio Veneto accusata di occupare alle proprie dipendenze un equadoregno clandestino, scoperto dalla gdf mentre stava facendo le pulizie.
Una sentenza che ha suscitato polemiche, inducendo alcuni esponenti di An e della Lega a promettere una modifica di legge ad hoc o a minacciare esposti al Csm per l'apertura di un procedimento disciplinare.
Provvedimento impugnato in Cassazione anche dalla procura generale di Venezia: "Mi sembra - ha commentato il Pg Ennio Fortuna - una sentenza sbagliata. Personalmente non ho dubbi al riguardo, l'interpretazione della legge non può mai essere letterale".
Ma il giudice che ha emesso la sentenza, Deli Luca, si dice "sereno: so che non esistevano precedenti, ma la mia interpretazione letterale della norma si basa su una diversità terminologica della stessa legge che a mio avviso indica l'espressione della precisa volontà del legislatore di sanzionare penalmente solo l'assunzione di due o più lavoratori stranieri".
Quanto all'impugnazione della procura generale, il giudice sottolinea che "l'appello esiste anche per questo, se la Cassazione deciderà diversamente pace".
Su eventuali modifiche di legge o ventilati esposti al Csm, invece, Luca replica che "ognuno fa quello che ritiene di fare; se il legislatore cambierà la norma, io la applicherò. Se vorranno segnalarmi al Csm, liberi di farlo".
L'imputata, Daniela Piccin, 29 anni, di Vittorio Veneto, che aveva impugnato un precedente decreto penale di condanna, aveva tra l'altro sostenuto che la presenza dell'equadoregno privo del permesso di soggiorno era del tutto casuale ed estemporanea.
Ma il giudice non è neppure entrato nel merito, accogliendo la tesi interpretativa del difensore, l'avv. Cristina Cittolin, secondo cui il caso non sarebbe comunque riconducibile al reato previsto dall'art. 22, comma 10, del decreto legislativo n.286/1998, la cosiddetta legge Turco-Napolitano.
Articolo che sanziona la condotta "del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno..., ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato...".
"Nella norma - spiega il giudice - il contegno sanzionato viene descritto ed individuato con l'impiego del termine 'lavoratori stranieri', e, quindi, con un termine espresso al plurale".
Ne consegue, a suo avviso, che il reato "sussiste quando vi sia l'assunzione di 'lavoratori stranieri' irregolari e, quindi, di almeno due persone e non quando invece sia assunta una sola unica persona".
Per il giudice "tale conclusione è a fortiori confermata da un esame comparativo con la norma di cui all'art. 24, comma 6, della medesima legge che sanziona l'assunzione di cittadini stranieri irregolari per lavori di carattere stagionale", dove si parla esplicitamente di "uno o più stranieri".
"Nella descrizione di altra fattispecie criminosa connessa all'impiego di stranieri irregolari - osserva il giudice - il medesimo legislatore ha quindi utilizzato l'espressione 'uno o piu' stranierì, non limitandosi all'impiego del termine lavoratore al plurale come nell' art.22.
Si può dunque ritenere che la diversità terminologica sia l'espressione della precisa volontà del legislatore di sanzionare penalmente solo l'assunzione di due o più lavoratori stranieri.
Diversamente si sarebbe descritto il fatto penalmente rilevante utilizzando anche nell'art. 22, come nel successivo art. 24, l'espressione 'uno piu' stranierì". Ma le considerazioni del giudice Luca si spingono anche oltre: "del resto, sia detto per inciso, l' assunzione di un solo lavoratore si verifica quasi sempre in situazioni particolari (si pensi al noto fenomeno della assistenza degli anziani, malati, ect..) in cui il 'datore di lavoro' non persegue esigenze di profitto. Queste situazioni, salvi eventuali illeciti amministrativi, giustificano un minor rigore nella disciplina legislativa, rispetto ad altri fenomeni di sfruttamento, tipici della produzione industriale o artigianale, che il legislatore ha invece ritenuto di perseguire anche con la sanzione penale".
La titolare della palestra è stata così assolta "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".