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9 risposte a questa discussione

#1 mikycit

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Inviato 03 febbraio 2011 - 10:16

Ciao a tutti amici di Moldweb...volevo porre un quesito a titolo informativo....sono sposato con cittadina Moldava in Italia da ormai 4 anni e abbiamo un bimbo italiano di quasi 2 anni...e possibile fare una ricongiunzione familiare tra lo zio , fratello di mia moglie , e mio figlio?
Ho cercato un po' in rete e ho trovato solo informazioni confuse...sono stato anche ad un patronato nella mia zona ma non sono stati molto gentili e mi hanno dileguato dicendomi che lo zio di mio figlio e un parente di 4°grado!
Vi ringrazio augurandovi tanta felicita....salut

#2 pallino

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Inviato 03 febbraio 2011 - 11:04

Visualizza Messaggimikycit, il 03 febbraio 2011 - 10:16, ha scritto:

Ciao a tutti amici di Moldweb...volevo porre un quesito a titolo informativo....sono sposato con cittadina Moldava in Italia da ormai 4 anni e abbiamo un bimbo italiano di quasi 2 anni...e possibile fare una ricongiunzione familiare tra lo zio , fratello di mia moglie , e mio figlio?
Ho cercato un po' in rete e ho trovato solo informazioni confuse...sono stato anche ad un patronato nella mia zona ma non sono stati molto gentili e mi hanno dileguato dicendomi che lo zio di mio figlio e un parente di 4°grado!
Vi ringrazio augurandovi tanta felicita....salut


La legge di riferimento è quella del 2007; lì trovi tutte le indicazioni relativamente ai tuoi quesiti. Cmq mi dispiace deluderti ma non è possibile fare ricongiugimenti  con i parenti elencati. Per tua informazione diventa (In teoria è possibile )   impossibile per i fratelli  figurati per gli altri.
A disposizione per altri chiarimenti.

Pallino

#3 Domenico

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Inviato 03 febbraio 2011 - 12:00

Visualizza Messaggimikycit, il 03 febbraio 2011 - 10:16, ha scritto:

e possibile fare una ricongiunzione familiare tra lo zio , fratello di mia moglie , e mio figlio?

No, il ricongiungimento è possibile solo con parenti di 2° grado al massimo ovvero genitori, figli, sorelle e fratelli, nipoti in linea retta (nonni-nipoti) vedi legge n. 94 del 15 luglio 2009.

#4 pallino

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Inviato 03 febbraio 2011 - 12:06

Visualizza MessaggiDomenico, il 03 febbraio 2011 - 12:00, ha scritto:

No, il ricongiungimento è possibile solo con parenti di 2° grado al massimo ovvero genitori, figli, sorelle e fratelli, nipoti in linea retta (nonni-nipoti) vedi legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Tu hai ragione Domenico, perchè la norma  recita quello che tu dici, ma in pratica   la cosa è diversa. A noi è stato detto di no per la sorella (ExtraUE)  della mia compagna che ha la cittadinanza Rumena.

Pallino

Messaggio modificato da pallino il 03 febbraio 2011 - 12:07


#5 Don Cesare

Don Cesare

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Inviato 03 febbraio 2011 - 12:06

Buon giorno!

Vero! Non è assolutamente possibile che il minore italiano, figlio di cittadina moldava sposa di cittadino italiano, possa chiedere il ricongiungimento con lo zio. Eguale situazione sussiste nel caso la richiesra venga dalla sorella moldava sposa attualmente di un cittadino italiano o quando la stessa avrà acquisito la cittadinanza italiana. Però in Italia alcune Questura, e si tratta di casi certi, applicano la "coesione familiare", differente dal ric. fam..
Infatti la coesione familiare si può richiedere direttamente in Questura nel momento in cui il beneficiario, in questo caso lo zio, sarà regolare sul territorio italiano, anche per motivo di turismo. Rimane il fatto che il minore non potrà certamente sottoscrivere una richiesta di coesione familiare. Alla cittadina moldava che ha contratto matrimonio va ricordato l'obbligo di trascrivere il matrimonio avvenuto in Italia presso lo Stato Civile moldavo, qualora non fosse già stato fatto. A disposizione. dc

#6 Domenico

Domenico

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Inviato 03 febbraio 2011 - 14:29

Visualizza MessaggiDon Cesare, il 03 febbraio 2011 - 12:06, ha scritto:

Però in Italia alcune Questura, e si tratta di casi certi, applicano la "coesione familiare", differente dal ric. fam..

giustamente... Trento si comporta esattamente in questo modo... errore mio quando parlavo di ricongiungimento anzichè coesione...:sorry:

#7 Domenico

Domenico

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Inviato 03 febbraio 2011 - 14:48

Visualizza Messaggipallino, il 03 febbraio 2011 - 12:06, ha scritto:

Tu hai ragione Domenico, perchè la norma  recita quello che tu dici, ma in pratica   la cosa è diversa. A noi è stato detto di no per la sorella (ExtraUE)  della mia compagna che ha la cittadinanza Rumena.

Questo è l'art 19 (della 286) in questione, modificato in questo modo
p) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: «entro il quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «entro il secondo grado»;

Art. 19
                       (Divieti di espulsione e di respingimento)
                          

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)             1.  In  nessun  caso  puo' disporsi l'espulsione o il respingimento           verso  uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa  essere  oggetto  di           persecuzione   per   motivi   di  razza,  di  sesso,  di  lingua,  di           cittadinanza, di religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni           personali  o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso           un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

             2. Non e' consentita l'espulsione,  salvo  che  nei  casi  previsti           dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
            a)  degli  stranieri  minori  di  anni diciotto, salvo il diritto a                seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
            b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno,  salvo  il                disposto dell'articolo 9;

             c)  degli  stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o                con il coniuge, di nazionalita' italiana;
            d) delle donne in stato di gravidanza o  nei  sei  mesi  successivi                alla nascita del figlio cui provvedono.


come vedi si parla di parenti di cittadini italiani, non comunitari in genere...

La norma alla quale fai riferimento tu è il DL 30 del 2007 e anche in questo caso devono essereci delle condizioni ben precise per consentire l'applicazione di tale legge all sorella di una cittadina comunitaria...

Art. 2.
Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

   b) «familiare»:
     1) il coniuge;
     2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
     3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
     4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

   c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.


  

Art. 3.
Aventi diritto

  1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

  2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.


  3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.



#8 mikycit

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Inviato 06 febbraio 2011 - 19:10

Vi ringrazio moltissimo per la Vostra collaborazione e per Vostre risposte...sembra di aver trovato qualcosa e spero ancora attendibile:

Divieto di espulsione per per gli stranieri extracomunitari parenti  di cittadini entro il quarto grado

I cittadini stranieri extracomunitari che convivono con parenti  italiani entro il quarto grado, non possono essere espulsi sebbene siano  presenti sul territorio italiano senza un regolare permesso di  soggiorno e, di conseguenza, potranno richiedere alla Questura  competente per territorio (in base al proprio domicilio) il rilascio di  un permesso di soggiorno per motivi familiari. Tale divieto e'  espressamente previsto all'art. art. 19, comma 2, lett. c che indica  l'operativita' del divieto nei confronti: "degli stranieri conviventi  con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità  italiana".  

Il grado di parentela  
I gradi di parentela sono disciplinati dal codice civile, all'art. 77:  per i parenti in linea retta (cioe' quelle che discendono una  dall'altra) i gradi di parentela si contano per generazioni; per i  parenti in linea collaterale (cioe' quelli che pur avendo un capostipite  in comune non discendono l'una dall'altra) si contano salendo da uno  dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo fino al  parente. Ad esempio sono:  

Parenti di primo grado: figli e genitori
Parenti di secondo grado: fratelli e sorelle; nonni e nipoti
Parenti di terzo grado: nipote e zii; bisnipoti e bisnonni
Parenti di quarto grado: cugini
  

Di tale divieto non puo' usufruire il convivente more uxorio (cioe'  il convivente non sposato) con cittadino italiano, a meno che dalla  convivenza non siano nati figli. In quest'ultimo caso, il diritto di  soggiorno in Italia discende dalla parentela con il/la figlio/a  italiano, e non si fonda piu' sul Testo Unico in materia di immigrazione  ma sul d.lgs. 30 del 2007 che disciplina il soggiorno dei cittadini  comunitari e dei loro parenti.  

Non possono usufruire del divieto di espulsione nemmeno gli affini,  cioe' i parenti del coniuge di cittadino italiano collaterali  (fratelli, sorelle, zii e cugini). Potranno invece vivere regolarmente  in Italia i figli e genitori extracomunitari di stranieri coniugati con  cittadino italiano che vivano a loro carico, grazie al d.lgs. n. 30 del  2007.  

La prova della parentela  
Per poter usufruire del divieto, il grado di parentela andra' provato  con documentazione ufficiale, proveniente dal Paese di nascita (o  residenza) del parente, tradotta e legalizzata presso l'ambasciata  italiana. Tale documentazione dovrebbe corrispondere ad un certificato  storico di famiglia (nel caso di genitori, figli o fratelli), cui  andranno aggiunti i singoli atti di nascita nel caso di parentele in  terzo o quarto grado, che provino per ogni grado il legame di parentela.  Ad esempio, in caso di cugino straniero occorrera' produrre:  

-     copia del proprio atto di nascita  
-     copia dell'atto di nascita del padre  
-     copia dell'atto di nascita dello zio (fratello del padre)  
-     copia dell'atto di nascita del cugino (figlio dello zio e  proprio cugino)  
  
  Il requisito della convivenza  
Il divieto di espulsione non e' ricollegato solo alla parentela con un  cittadino italiano, ma anche al requisito della convivenza effettiva con  quest'ultimo. Tale divieto dunque sussistera' solo se si convive con il  parente e solo finche' cio' avviene. Non e' dunque sufficiente la sola  parentela, ne' aver convissuto insieme in passato. Se la convivenza  termina' il parente straniero sara' nuovamente espellibile. Chiaramente  anche la convivenza va provata, con testimoni o a seguito di controlli  presso l'abitazione delle forze di polizia sulla sua effettivita'. Tale  prova non deve essere fornita per i genitori e figli extracomunitari del  coniuge straniero di cittadino italiano, poiche' la normativa che si  applica in questi casi (d.lgs. 30 del 2007) non richiede tale requisito.    
  
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia non  convertibile in permesso di altro tipo
I soggetti che si trovino nelle condizioni su descritte, oltre ad essere  inespellibili, se irregolari possono richiedere in Questura - non  tramite il kit postale - il rilascio di un permesso di soggiorno per  motivi familiari (previsto dall'art. 28 del d.p.r. 394 del 1999), che  consentira' anche lo svolgimento di attivita' lavorativa. Tale permesso  di soggiorno non puo' pero' essere convertito in alcun altro tipo, e  verra' revocato in caso di cessazione della convivenza. Si rimane dunque  legati a questo requisito, ma si potra' comunque partecipare  (legittimamente presenti sul territorio dello Stato) ai vari decreti  flussi, e nel caso di "vincita" di una quota, convertirlo per motivi di  lavoro subordinato o autonomo.    
  
Ricorsi giudiziali
In caso di revoca del permesso o di mancato rinnovo, poiche' si tratta  di questioni attinenti l'unita' familiare, l'interessato potra'  presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in  cui risiede, il quale provvedera' in camera di consiglio. Il  procedimento e' esente da imposta di bollo e di registro e da ogni altra  tassa.

            

  

Martedì, 22 Luglio 2008 - aduc.it




#9 Domenico

Domenico

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Inviato 08 febbraio 2011 - 08:29

Visualizza Messaggimikycit, il 06 febbraio 2011 - 19:10, ha scritto:

Vi ringrazio moltissimo per la Vostra collaborazione e per Vostre risposte...sembra di aver trovato qualcosa e spero ancora attendibile:

Divieto di espulsione per per gli stranieri extracomunitari parenti  di cittadini entro il quarto grado

E' roba vecchia... come già detto, attualmente la normativa prevede il divieto di espulsione per i parenti entro il secondo grado.

#10 Planet CBI Servizi

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Inviato 01 giugno 2011 - 13:50

Visualizza Messaggimikycit, il 03 febbraio 2011 - 10:16, ha scritto:

Ciao a tutti amici di Moldweb...volevo porre un quesito a titolo informativo....sono sposato con cittadina Moldava in Italia da ormai 4 anni e abbiamo un bimbo italiano di quasi 2 anni...e possibile fare una ricongiunzione familiare tra lo zio , fratello di mia moglie , e mio figlio?
Ho cercato un po' in rete e ho trovato solo informazioni confuse...sono stato anche ad un patronato nella mia zona ma non sono stati molto gentili e mi hanno dileguato dicendomi che lo zio di mio figlio e un parente di 4°grado!
Vi ringrazio augurandovi tanta felicita....salut


Salve
purtroppo non è possibile fare il ricongiungimento in questo caso, in quanto ilricongiungimento può essere fatto per parenti entro il 2° grado

Messaggio modificato da Domenico il 01 giugno 2011 - 14:02
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