Oggetto: Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità
alla guida dei ciclomotori
Il comma 49 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (pubblicata sul supplemento
ordinario n. 128/L alla Gazzetta Ufficiale) ha apportato modifiche in materia di certificazione
sanitaria per il rilascio o la conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.
In particolare, il nuovo testo del comma 1 quater, dell’art. 116 del codice della strada,
risultante a seguito della modifica introdotta dal citato comma 49, recita: “I requisiti fisici e
psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione del 30 settembre 2009,la certificazione
potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del
ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale”.
In base alla nuova disposizione normativa, dunque, a far data 1 ottobre 2009 tutti i certificati
medici allegati alle istanze per il conseguimento dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori
ovvero necessari per il loro rinnovo dovranno essere rilasciati dai sanitari di cui all’art. 119, commi 2
o 4 del codice della strada.
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Guest Message by DevFuse
Accertamento dei requisiti psicofisici per il rilascio o il rinnovo dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori
Started By
liliana07
, 02 Oct 2009 17:03
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