Legge 53 / 1983
Comma modificato (Articolo 5 – ventinovesimo comma):
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla
scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle
finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463,
risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro
automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i
rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la
cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì soggetti al
pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di
riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dei
ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati
agli autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente
dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi,
l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono
utilizzati.
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| Guest Message by DevFuse | |
pagamento tasse automobilistiche per i veicoli in usufrutto, patto di riservato dominio e locazione finanziaria(leasing)
Started By
liliana07
, 02 ott 2009 17:00
Nessuna risposta a questa discussione

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