Benvenuto su Moldweb
Benvenuto su Moldweb. Come puoi vedere, da semplice visitatore del forum non ti è permesso interagire attivamente con la community, di sentirti parte di questo meraviglioso posto, per questo ti invitiamo a registrarti! Registrati subito o fai il login. ![]() Se poi hai un account , , o è ancora più facile! Senza registrarti, fai direttamente il login con le tue credenziali Google, Facebook, Twitter o OpenId. Ti aspettiamo online con noi, tu cosa aspetti? ![]() |
Infermiere Moldave C'è Qualcuna...
#21
Posted 21 November 2008 - 11:23
ipasvi difende privilegi di associati. sapiamo che le cose funzionano in questo modo.
#22
Posted 21 November 2008 - 11:26
Sì, sono d'accordo in generale: tutte le strutture di categoria, anche sanitarie, sono di solito arroccate in difesa "dei propri iscritti" o in difesa dei privilegi della propria "piccola casta", escluse le dovute eccezioni, se ve ne sono.penso che ipasvi non vuole che extracomunitari possono lavorare in pubblico impiego.
ipasvi difende privilegi di associati. sapiamo che le cose funzionano in questo modo.
#23
Posted 25 November 2008 - 11:08
DECRETO 30 ottobre 2008 Riconoscimento, alla sig.ra Xhuvelaj Enkela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. (GU n. 275 del 24-11-2008 )
IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli
professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20
novembre 2006;
Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo
n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti
legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999
si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del
2007;
Vista la domanda con la quale la sig.ra Xhuvelaj Enkela ha chiesto
il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002 «Autorizzazione alle
regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei
titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dell'art. 1 della legge
8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;
Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Emilia-Romagna;
Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione
prodotta dall'interessata;
Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un titolo identico ad altri per i quali si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella
fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001 presso
l'Universita' «Ismail Qemal Vlore» di Vlore (Albania) dalla sig.ra
Xhuvelaj Enkela, nata a Orikum (Albania) il giorno 22 gennaio 1976,
e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
Art. 2.
1. La sig.ra Xhuvelaj Enkela e' autorizzata ad esercitare in Italia
la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare
il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2008
Il direttore generale: Leonardi
Edited by Azzurro, 25 November 2008 - 11:28.
#24
Posted 25 November 2008 - 14:55
E’ evidente che un’infermiera nell’esercizio della sua professione
non svolge nessuna delle funzioni proprie del “pubblico ufficiale”
Rick non è così!
o perlomeno lo potrebbe essere quando all'interno del servizio è presente un Medico.
Nei casi di turni notturni, reperibiltà notturna e festiva in assenza del superiore [(anche se nonostante chiamato non si è presentao in servizio, ma questo è un'altro discorso)] l'infermiere, il tecnico di radiologia, di laboratorio, di centro trasfusionale, ecc.ecc. svolgono ed assumono il ruolo di incaricati di pubblico ufficio/servizio.
Vedasi anche l'art.358 codice penale;
Articolo 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attivita' disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Per la Cassazione:
In base alla sentenza della v sezione penale della Cassazione penale, in data 07 giugno 2001 , deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, in base al contenuto dell’art. 357 c.p. ( sì come modificato dalle leggi 86/1990 e 181/92 ) a coloro che , siano essi pubblici dipendenti o semplici privati, possono e devono – quale che sia la loro posizione soggettiva – formare e manifestare, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico , la volontà della Pubblica Amministrazione , ovvero esercitino , indipendentemente da formali investiture , poteri autoritativi , deliberativi o certificativi,disgiuntamente e non cumulativamente considerati. (fonte,S.RAIMONDI , la responsabilità’ nell’ente locale, Milano 2003 pag.51 e seg).
Il problema della richiesta della cittadinanza nasce quando giustamente od ingiustamente viene specificatamente richiesta nel bando di concorso.
Il bando di concorso è considerato come una " lex specialis " ed una volta approvato/deliberato valgono le norme ivi contenute salvo ricorso nei termini di legge all'autorità giudiziaria amministrativa, T.A.R. (Tribunale Regionale Amministrativo) e/o al Presidente della Repubblica ( è gratuito) e contro l'autorità che ha emesso il bando affinchè proceda a modifiche nel caso di accoglienza delle tesi del ricorrente.
Edited by willyy, 25 November 2008 - 15:02.
#25
Posted 25 November 2008 - 15:06
Il funzionario della Regione Lombardia con sede a Milano, incaricato dell'istruttoria delle pratiche di domanda di riconoscimento del titolo di infermiere, ci ha verbalmente comunicato che non è possibile ottenere l'equipollenza del titolo.
Ci dobbiamo tornare perchè pare che ci possa rilasciare una qualche documentazione che darebbe la possibilità di frequentare il corso regionale di OSS con frequenza ridotta.
Vediamo poi informo.
Per quanto riguarda la possibilità di lavorare negli ospedali e case di cura privati convenzionati con il servizio pubblico, per cittadini/e extracomunitari, credo non vi siano dubbi, ne conosciamo vari anche noi, rumeni, albanesi,argentini, ecct. per il settore pubblico non saprei, ma sicuramente delle riserve di posti solo per i cittadini italiani credo che ci siano.




















