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14 risposte a questa discussione

#1 vidra

vidra

    Advanced Member


  • 195 messaggi
  • Iscritto il: 25-novembre 07

Inviato 24 febbraio 2008 - 14:46

Dichiarazioni di valore: si riaprono le prenotazioni a Bucarest Immagine Postata Immagine Postata Clic su www.consitbucarest.ro per un appuntamento al consolato. Attenti agli intermediari! Roma – 21 febbraio – Ai nastri di partenza i romeni e i moldavi che hanno bisogno di una dichiarazione di valore per il riconoscimento di titoli di studio e professionali. Dalle 10:30 (ora di Bucarest) del 22 febbraio potranno prenotare online attraverso il sito www.consitbucarest.ro un appuntamento al consolato italiano della capitale romena.

Le prenotazioni si aprono ormai circa una volta al mese, ma è probabile che domani in poche ore verranno bruciate tutte le date disponibili e che quindi ritardatari dovranno attendere la prossima finestra.

La dichiarazione di valore è il documento con cui le nostre autorità consolari attestano appunto "quanto vale" un titolo conseguito all'estero, basandosi su delle tabelle di equivalenza stabilite da accordi tra l'Italia e altri Paesi. È il primo passo per dimostrare, ad esempio, che con un certo diploma romeno ci si può iscrivere all'università in Italia o che un infermiere di Bucarest ha le carte in regola per lavorare in un ospedale a Roma.

L'ambasciata assicura che su www.consitbucarest.ro ci sono tutte le informazioni sulla procedura e sulla documentazione da presentare e precisa che le spese sono di 30,99 euro per ogni dichiarazione di valore e che "nessuna altra somma può essere legalmente richiesta".Il pericolo è che qualcuno si affidi a mediatori che promettono, a caro prezzo, scorciatoie per la dichiarazione di valore. Ma la nostra rappresentanza diplomatica mette in guardia: "Non esistono corsie preferenziali. Nessuna agenzia privata o pubblica è autorizzata dall’Ambasciata d’Italia a fornire appuntamenti o dichiarazioni di valore".

Anche i cittadini Romeni che vogliono continuare gli studi presso le Università Italiane hanno bisogno di una dichiarazione di valore per il diploma conseguito in patria. In questo caso però non hanno bisogno di un appuntamento, ma rivolgersi direttamente all'ufficio studenti della Sezione Consolare (Str. Arch. Ion Mincu, 12), dalle ore 9 alle ore 12 in qualsiasi giorno della settimana.



Elvio Pasca

#2 ILINCA

ILINCA

    Advanced Member


  • 279 messaggi
  • Iscritto il: 27-ottobre 06

Inviato 24 febbraio 2008 - 16:23

Dichiarazioni di valore: si riaprono le prenotazioni a Bucarest Immagine Postata Immagine Postata Clic su www.consitbucarest.ro per un appuntamento al consolato. Attenti agli intermediari! Roma – 21 febbraio – Ai nastri di partenza i romeni e i moldavi che hanno bisogno di una dichiarazione di valore per il riconoscimento di titoli di studio e professionali. Dalle 10:30 (ora di Bucarest) del 22 febbraio potranno prenotare online attraverso il sito www.consitbucarest.ro un appuntamento al consolato italiano della capitale romena.

Le prenotazioni si aprono ormai circa una volta al mese, ma è probabile che domani in poche ore verranno bruciate tutte le date disponibili e che quindi ritardatari dovranno attendere la prossima finestra.

Anche i cittadini Romeni che vogliono continuare gli studi presso le Università Italiane hanno bisogno di una dichiarazione di valore per il diploma conseguito in patria. In questo caso però non hanno bisogno di un appuntamento, ma rivolgersi direttamente all'ufficio studenti della Sezione Consolare (Str. Arch. Ion Mincu, 12), dalle ore 9 alle ore 12 in qualsiasi giorno della settimana.

Elvio Pasca



Negli info generali del sito scrive chiaramente che non si fanno più appuntamenti già dal febbraio 2008...
Com'è stà cosa, allora?..
Dove sbaglio?..

Messaggio modificato da ILINCA il 24 febbraio 2008 - 16:26


#3 MARIO TIZIO

MARIO TIZIO

    Newbie


  • 3 messaggi
  • Iscritto il: 09-giugno 08

Inviato 12 giugno 2008 - 15:01

Cons. di Stato Dec. 4613 del 04.09.2007

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2776/2002, proposto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,

in persona del Rettore pro tempore, e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in

persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i

cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12,

contro

i sigg.ri Ivano G. e altri , costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo De

Caterini ed Emilio Cappelli presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via

Tartaglia 5,

e

i sigg.ri Salvatore D. e Alessandro F. , non costituitisi in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione III bis,

n. 1704 del 3 marzo 2002;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati; visto l’atto di costituzione in giudizio e la

memoria difensiva degli appellati sopra indicati; visti gli atti tutti della causa; relatore, alla

udienza pubblica del 4 maggio 2007, il Consigliere Paolo Buonvino; udito l’avvocato dello Stato

Guida. Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

1) - La Repubblica di Lettonia – in quanto paese candidato all’adesione all’Unione Europea –

acquisiva titolo a beneficiare del Programma comunitario TEMPUS (Programma di Mobilità

Trans-Europeo per gli Studi Universitari), adottato dal Consiglio dei Ministri dell’U.E. il 7

maggio 1990, tendente allo “sviluppo dei programmi di studio al fine di rendere concordi le

università della Lettonia con le Università europee in termini di discipline di studio, corsi e

diplomi”. Nell’ambito del programma TEMPUS, l’Università di Stato della Lettonia ha avviato,

sin dall’anno accademico 1991/1992, un progetto di “Cooperazione Interuniversitaria

Sperimentale” in alcuni settori specifici della medicina (fra i quali l’odontoiatria), aperto

espressamente alla partecipazione di studenti comunitari.

A questo fine, l’Accademia Medica della Lettonia otteneva la collaborazione di alcune Università

di Stati membri dell’Unione Europea (Portogallo, Germana, Spagna, Svezia, Italia). Per quanto

riguarda l’Italia, il programma di collaborazione ha finito per coinvolgere l’Università di Siena,

l’Università di Roma Tor Vergata, nonché, parzialmente, l’Università di Roma “La Sapienza”.

Il programma è stato progressivamente realizzato e gli allievi meritevoli hanno, alla fine del

corso, conseguito il relativo diploma in odontoiatria, con la conseguente autorizzazione, nei

vari Stati che hanno aderito al progetto, all’esercizio dell’attività professionale secondo quanto

disposto dall’ordinamento del luogo di appartenenza (tedesco per l’Università di Dresda e

portoghese per l’Università di Lisbona).

In Italia si è invece aperta una vertenza con le Università di Siena e “La Sapienza” intorno al

riconoscimento di questo titolo estero.

2) - In particolare, per quello che interessa il presente giudizio, l’Università “La Sapienza” si è

rifiutata di accogliere le domande di “riconoscimento di titolo estero” presentate da quegli

studenti italiani che avevano partecipato al progetto sperimentale conseguendo la laurea in

odontoiatria. La motivazione del rifiuto era la mancata presentazione della prescritta

“dichiarazione di valore” da parte della Rappresentanza diplomatica di Riga. Tale dichiarazione

è stata rifiutata perché i corsi si sono svolti in parte in Lettonia e in parte in Italia, e non tutti

in Lettonia.

3) - Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, gli odierni appellati, laureati in

Odontoiatria e protesi dentaria conseguita presso l’Università di Riga in Lettonia, hanno chiesto

l’annullamento delle determinazioni con le quali l’Università “La Sapienza” ha deciso di non

dare ulteriore corso alle loro istanze di riconoscimento del titolo accademico estero in

mancanza della “dichiarazione di valore” rilasciata dalla competente Rappresentanza

diplomatica italiana. Ha costituito oggetto di impugnazione davanti al T.a.r. anche la

comunicazione del Consolato italiano di Riga che ha negato la “dichiarazione di valore”.

4) - Con la sentenza di primo grado il T.a.r. del Lazio ha accolto il ricorso, annullando gli atti

impugnati.

A sostegno della decisione, il T.a.r. ha osservato che l’autorità universitaria, in caso di rifiuto o

di parziale riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero, “ha l’obbligo di motivare la

sua decisione con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non già in relazione ad aspetti

estrinseci alle competenze ed alle abilità professionali attestate dal titolo, quale

formalisticamente è la dichiarazione di valore in causa, espunta dall’ordinamento e che non

può perciò essere ancora richiesta dalle Università per il riconoscimento legale in Italia del

titolo accademico conseguito all’estero”.

Il T.ar., pertanto, ha individuato nei provvedimenti impugnati il vizio di “violazione del giusto

procedimento, che non prevede ulteriori condizioni, come la dichiarazione di valore in

questione, oltre le prescrizioni accademiche di studio e frequenza ritenute necessarie per il

completamente del ciclo formativo nazionale ai fini del riconoscimento del titolo conseguito

all’estero da parte di cittadini, italiani o di Paesi terzi che siano”.

5. Contro tale decisione ha proposto appello l’Università degli studi “La Sapienza” unitamente

al ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. I motivi di appello avverso la sentenza del

T.a.r. possono essere così sintetizzati: - anzitutto, i ricorrenti non avrebbero avuto alcun

interesse ad ottenere il richiesto annullamento in quanto si sarebbero comunque trovati nella

condizione di dover essere dichiarati decaduti dall’iscrizione poiché, come dagli stessi

documentato, sono stati contemporaneamente iscritti presso l’Università italiana e quella

lettone, ciò che avrebbe costituito motivo di decadenza automatica dall’iscrizione ai sensi

dell’art. 142 del R.D. n. 1592/1933; - nel merito, i provvedimenti impugnati sarebbero legittimi

in quanto non sarebbe stato possibile, per gli studenti, conseguire un’adeguata preparazione

pratica senza la necessaria frequenza dei corsi, né sarebbe stato possibile frequentare i corsi

stessi senza soggiornare in loco (sicché sarebbero del tutto inconferenti i riferimenti contenuti

nella sentenza impugnata ai principi comunitari della libera circolazione e della libertà di

stabilimento, non avendo, tra l’altro, l’Università appellante richiesto agli interessati di stabilire

la residenza in Riga, ma solo di avere effettivamente soggiornato in Lettonia); - rientrerebbe,

in ogni caso, nell’autonomia dell’Università, disporre in ordine alla tipologia di documenti che

ritiene indispensabile acquisire ai fini del riconoscimento del titolo di studio, trattandosi, al

riguardo, di un procedimento altamente discrezionale, in seno al quale l’Ateneo ben potrebbe

acquisire tutti gli elementi ritenuti necessari per effettuare le valutazioni richieste, ivi

compresa, eventualmente, la dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana; -

inoltre, gli odierni appellati non avrebbero potuto usufruire del programma di cooperazione

TEMPUS perché non sarebbe stato rivolto nei loro confronti, non avendo l’Università appellante

stipulato alcun accordo in proposito con l’Università di Riga e in quanto, comunque, detto

programma avrebbe previsto l’iscrizione dello studente presso l’Università di provenienza ed il

riconoscimento dei periodi di studio compiuti all’estero come se effettuati presso l’Ateneo di

provenienza, mentre, nel caso in esame, gli interessati sarebbero stati iscritti presso

l’Università di Riga (e all’Università di Roma avrebbero, poi, richiesto il riconoscimento degli

esami sostenuti presso la detta Università estera).

Si sono costituiti in giudizio gli appellati in epigrafe indicati insistendo per il rigetto dell’appello.

6) - L’appello è infondato. Quanto al primo profilo di censura, basti notare, invero, che quanto

addotto dal patrocinio erariale sotto il profilo dell’interesse al ricorso (secondo cui i ricorrenti

non avrebbero avuto alcun interesse ad ottenere il richiesto annullamento, in quanto si

sarebbero comunque trovati nella condizione di dover essere dichiarati decaduti dall’iscrizione

perché, come dagli stessi documentato, sarebbero stati contemporaneamente iscritti presso

l’Università italiana e quella lettone, ciò che avrebbe costituito motivo di decadenza automatica

dall’iscrizione ai sensi dell’art. 142 del R.D. n. 1592/1933) presupporrebbe una sorta di

automatica declaratoria di decadenza degli originari ricorrenti dall’iscrizione presso l’Ateneo

romano, di cui sarebbe stato preciso onere di quest’ultimo verificare ed apprezzare i

presupposti operativi ai fini dell’adozione, all’occorrenza, dei provvedimenti del caso; una

valutazione siffatta appare, peraltro, del tutto assente nel provvedimento impugnato e non può

la difesa dell’Amministrazione basare la propria eccezione sull’ipotetica assunzione di un futuro

provvedimento vincolato che sarebbe stato preciso onere della stessa Università appellante, se

del caso, assumere se e in quanto ne fossero sussistiti, in base alle valutazioni ad essa sola

spettanti, i relativi presupposti normativi e fattuali; laddove, per contro, lo stesso Ateneo ha

ritenuto che i richiedenti avrebbero potuto fruire del domandato beneficio del riconoscimento,

salvo escluderne l’applicabilità in base a ragioni del tutto diverse e, cioè, a cagione della

mancata acquisizione dell’attestazione di cui si è detto. Con la conseguenza che l’eccezione

addotta in questa sede verrebbe anche a porsi in manifesta contraddizione con gli

apprezzamenti stessi al riguardo già operati dall’Università appellante, che si è limitata a

ritenere gli esami in parola inutilizzabili e non, invece, a ritenere che gli istanti dovessero

addirittura essere dichiarati decaduti dall’iscrizione.

7) - Quanto ai predetti profili di merito, giova premettere che la sentenza impugnata non ha

negato che spetta all’Università il potere di valutare se vi siano i presupposti per riconoscere,

in tutto o in parte, il titolo di studio conseguito all’estero, ma ha solo precisato che, in caso di

rifiuto o di parziale riconoscimento, l’Università ha l’obbligo di motivare la sua decisione con

riguardo al contenuto formativo del diploma, non già in relazione ad aspetti estrinseci alle

competenze ed abilità professionali attestate dal titolo.

Al riguardo, deve disattendersi la censura secondo cui avrebbero errato i primi giudici nel

ritenere ragione insufficiente, per rifiutare il riconoscimento del titolo di studio conseguito

all’estero, la mancanza della c.d. dichiarazione di valore da parte del Consolato di Riga. Come

questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (cfr. la decisione della Sezione 22 giugno 2006,

n. 4932), alla c.d. dichiarazione di valore non può essere riconosciuto un ruolo decisivo e

discriminante nei procedimenti di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero; la p.a. ha,

infatti, l’obbligo di motivare la sua decisione con riguardo ai contenuti formativi del diploma,

non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilità

professionali attestate dal titolo, quale formalisticamente è la dichiarazione di valore, ma sulla

base di una valutazione sostanziale, mediante l'impiego (da valutarsi caso per caso da parte

del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili

(inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto

ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile).

La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non

esclude il potere-dovere dell'amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni

anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata (anche, se del caso, a cagione

dell’assenza di forme di raccordo o di coordinamento tra la stessa e gli istituti universitari

nazionali) non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od

insufficienti. Non può essere, pertanto, accolta la tesi sostenuta nell’atto di appello secondo cui

l’Università, nel suo ambito di autonomia, avrebbe ben potuto esigere, a sua assoluta

discrezione, qualsiasi documento avesse ritenuto indispensabile, indipendentemente dal suo

contenuto.

Al contrario, il Collegio ritiene che l’autonomia riconosciuta alle Università, se certamente

consente loro di rifiutare il riconoscimento del titolo straniero motivando in relazione alle

carenze formative del diploma, non permette, invece, alle medesime di opporre il rifiuto sulla

base di aspetti estrinseci e formali (come appunto, la mancanza della dichiarazione di valore da

parte del Consolato di Riga), che nulla hanno a che vedere con il valore scientifico e

professionale del titolo estero.

Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui, venendo in considerazione una

esperienza formativa sperimentale, che dichiaratamente prevedeva lo svolgimento di corsi in

parte in Italia e in parte in Lettonia, non avrebbe senso negare il riconoscimento per la

circostanza (ritenuta, invece, decisiva, dal Consolato di Riga) che il corso non si è svolto

interamente in Lettonia.

Si aggiunga che la circolare del 16 giugno 1993, n. 1115, che l’Università appellante ha inteso

applicare, era espressamente volta a prevenire il riconoscimento di titoli rilasciati da numerosi

istituti privati di seguito elencati, tra i quali certamente non rientrava l’Università statale di

Riga (che, tra l’altro, ha sottoscritto accordi con numerosi atenei italiani e di altri Stati membri

ai fini del reciproco riconoscimento di titoli accademici); detta lettera circolare, invero, ha

imposto lo specifico onere di acquisizione dell’attestazione dell’Autorità diplomatica di cui si

discute, “in modo particolare per gli studenti muniti di titolo accademico rilasciato da Università

del Messico, dell’Ecuador e della ex Jugoslavia, poiché in questi paesi operano, tra le altre,

alcune di quelle istituzioni private non abilitate al rilascio di validi titoli accademici”; se ne

deduce, a contrario, che un puntuale onere siffatto non era richiesto nelle ipotesi in cui, come

nella specie, il riconoscimento era richiesto per esami sostenuti presso una Università di Stato

che nulla avesse a che fare con gli istituti privati come sopra elencati; con la conseguenza, a

tutto voler concedere, che l’Ateneo appellante avrebbe dovuto fornire chiare indicazioni in

merito alle ragioni che lo inducevano ad estendere le particolari cautele dettate dalla predetta

circolare ministeriale anche al riconoscimento dei titoli conseguiti presso istituti universitari

pubblici di altri Stati, del tutto estranei rispetto a quelli indicati nel documento stesso; e che la

nota ministeriale, diretta all’Università appellante, che ha ribadito i contenuti della predetta

circolare, non ha certamente inteso – né potuto – ampliarne la portata applicativa.

http://forum.moldweb.eu/public/style_emoticons/default/dirol.gif - Deve essere rigettata, poi, anche la censura secondo cui gli odierni appellati non

avrebbero potuto usufruire del programma TEMPUS in quanto non rivolto nei loro confronti. Si

tratta di un’affermazione destituita di fondamento, in quanto il programma TEMPUS era aperto

espressamente alla partecipazione di studenti comunitari, sia dell’area baltica sia di quella

mediterranea. La partecipazione al progetto pilota di mobilità di studenti comunitari era, anzi,

condizione necessaria perché il programma potesse beneficiare del contributo comunitario; a

tal fine, l’Accademia Medica della Lettonia ha ottenuto la collaborazione di alcune Università

degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui appunto l’Università “La Sapienza” di Roma. Si

aggiunga che il rigetto della domanda degli originari ricorrenti non è affatto avvenuto per le

ragioni ora dette, solo in questa sede addotte dalle amministrazioni appellanti, ma unicamente

in considerazione del mancato rilascio della ripetuta attestazione della Rappresentanza italiana

in Lettonia; con la conseguenza che non può essere accolta (e va, anzi, dichiarata

inammissibile) una censura mirante, nella sostanza, al diniego di accoglimento delle domande

avanzate dagli odierni appellati per ragioni del tutto estranee rispetto a quelle direttamente

addotte dell’Amministrazione negli atti impugnati in primo grado.

9) - Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge l’appello in epigrafe.

Spese del grado compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il....04/09/2007



#4 yevgi

yevgi

    Member


  • 49 messaggi
  • Iscritto il: 16-marzo 08

Inviato 28 giugno 2008 - 16:29

Salve a tutti ! Avrei un quesito da porre: la mia fidanzata ha già fissato l'appuntamento all'ambasciata italiana di Bucarest per la "dichiarazione di valore in loco" in novembre, ma dato che aprirà la nuova sede diplomatica a Chisinau avrà in qualche modo una "precedenza" , o dovrà rifissare un'appuntamento a Chisinau ?Lei risiede in Italia. Qual'è la vostra opinione ? Vi ringrazio per l'eventuale risposta ! :please:

#5 rosalinda

rosalinda

    Fotoreporter di InMoldova Ştiri


  • 298 messaggi
  • Iscritto il: 22-agosto 05

Inviato 29 giugno 2008 - 15:59

Salve a tutti ! Avrei un quesito da porre: la mia fidanzata ha già fissato l'appuntamento all'ambasciata italiana di Bucarest per la "dichiarazione di valore in loco" in novembre, ma dato che aprirà la nuova sede diplomatica a Chisinau avrà in qualche modo una "precedenza" , o dovrà rifissare un'appuntamento a Chisinau ?Lei risiede in Italia. Qual'è la vostra opinione ? Vi ringrazio per l'eventuale risposta ! :please:


http://www.consitbuc....ro/default.php

Per le persone a cui è stato già rilasciato un appuntamento attraverso la procedura online con data fino al 31 Marzo (compreso) possono ancora presentarsi presso la Cancelleria Consolare nel giorno indicato o decidere di seguire la nuova procedura.

Le persone a cui è stato già rilasciato un appuntamento attraverso la procedura online con data superiore al 31 Marzo sono obbligati a seguire la nuova procedura apponendo fuori dalla busta il codice di prenotazione della procedura online.

#6 yevgi

yevgi

    Member


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  • Iscritto il: 16-marzo 08

Inviato 29 giugno 2008 - 18:37

http://www.consitbuc....ro/default.php

Per le persone a cui è stato già rilasciato un appuntamento attraverso la procedura online con data fino al 31 Marzo (compreso) possono ancora presentarsi presso la Cancelleria Consolare nel giorno indicato o decidere di seguire la nuova procedura.

Le persone a cui è stato già rilasciato un appuntamento attraverso la procedura online con data superiore al 31 Marzo sono obbligati a seguire la nuova procedura apponendo fuori dalla busta il codice di prenotazione della procedura online.


Ti ringrazio per la risposta Rosalinda, in effetti di queste disposizioni ero già al corrente...quello che non mi è chiaro è se tutte le pratiche sono spostate a Chisinau oppure la mia fidanzata si deve recare comunque a Bucarest, dal momento che comunque l'appuntamento è fissato per novembre, cioè quando la nuova ambasciata italiana dovrebbe già funzionare in Moldova...ti ringrazio nuovamente se saprai dirmi qualcosa

#7 rosalinda

rosalinda

    Fotoreporter di InMoldova Ştiri


  • 298 messaggi
  • Iscritto il: 22-agosto 05

Inviato 29 giugno 2008 - 18:53

Se la prenotazione non vale, si possono mandare i documenti già. Perchè aspettare fino a novembre? Io non penso che l'ambasciata a Chisinau comincerà subito ad occuparsi di Dichiarazione di valore. Comunque la risposta esatta alla tua domanda te la possono dare solo al consolato rumeno a Bucarest (se lo sanno anche loro :hmm: ).

#8 yevgi

yevgi

    Member


  • 49 messaggi
  • Iscritto il: 16-marzo 08

Inviato 29 giugno 2008 - 22:53

Se la prenotazione non vale, si possono mandare i documenti già. Perchè aspettare fino a novembre? Io non penso che l'ambasciata a Chisinau comincerà subito ad occuparsi di Dichiarazione di valore. Comunque la risposta esatta alla tua domanda te la possono dare solo al consolato rumeno a Bucarest (se lo sanno anche loro :hmm: ).



Faremo così, e speriamo in bene! Ti ringrazio ancora e...complimenti per il logo! Ciao!

#9 rosalinda

rosalinda

    Fotoreporter di InMoldova Ştiri


  • 298 messaggi
  • Iscritto il: 22-agosto 05

Inviato 30 giugno 2008 - 11:48

...complimenti per il logo! Ciao!


Grazie, il logo è della nostra ditta che stampa e vende cartoline. L'ultimo set su Chisinau lo puoi vedere qui:
http://www.papercard....php?section=39

In bocca al lupo. Anche io sto preparando i documenti per la Dichiarazione di valore.

#10 MANNEANIC

MANNEANIC

    Newbie


  • 5 messaggi
  • Iscritto il: 05-novembre 07

Inviato 14 settembre 2008 - 18:59

Salve a tutti. Già da tempo sto pensando di fare il riconoscimento accademico della mia laurea. Consultando l'Ambasciata moldava in Italia, ho ottenuto le informazioni riguardo la traduzione e la legalizzazione del diploma di laurea. Mi è stato detto che basta apporrgli l'apostille, tradurrlo e autentificarlo dal notaio. Certo, che ho fatto una figuraccia, presentando cosi la mia laurea al Politecnico di Milano. :lol3: Mancava la dichiarazione di valore del titolo di studio.
A casa, tramite l'Internet ho trovato qualche istruzione per come ottenere la dichiarazione di valore. In più, in forum ho letto le impressioni delle persone che hanno già fatto questo percorso. Insomma, adesso sento che mi sta scoppiando la testa.
Il percorso è lunghissimo ma penso che vale la pena di farlo (per non buttare 5 anni di università)
:please: Se qulcuno sa rispondermi alle mie domande:
1.Per far riconoscere il diploma di laurea, bisogna legalizzare anchè gli attestati di 9 e 11 classe e gli altri eventuali diplomi?
2. Com'è cambiato l'iter che bisognava a effettuare per la legalizzazione dei titoli di studio, con l'adesione della Reppublica Moldova alla Convenzione Haye
3. Cosa cambierà (almeno nei primi tempi) con l'apertura della rappresentanza diplomatica italiana a Chisinau ?
Grazie

#11 rosalinda

rosalinda

    Fotoreporter di InMoldova Ştiri


  • 298 messaggi
  • Iscritto il: 22-agosto 05

Inviato 16 settembre 2008 - 17:29

Salve a tutti. Già da tempo sto pensando di fare il riconoscimento accademico della mia laurea. Consultando l'Ambasciata moldava in Italia, ho ottenuto le informazioni riguardo la traduzione e la legalizzazione del diploma di laurea. Mi è stato detto che basta apporrgli l'apostille, tradurrlo e autentificarlo dal notaio. Certo, che ho fatto una figuraccia, presentando cosi la mia laurea al Politecnico di Milano. :lol3: Mancava la dichiarazione di valore del titolo di studio.
A casa, tramite l'Internet ho trovato qualche istruzione per come ottenere la dichiarazione di valore. In più, in forum ho letto le impressioni delle persone che hanno già fatto questo percorso. Insomma, adesso sento che mi sta scoppiando la testa.
Il percorso è lunghissimo ma penso che vale la pena di farlo (per non buttare 5 anni di università)
:please: Se qulcuno sa rispondermi alle mie domande:
1.Per far riconoscere il diploma di laurea, bisogna legalizzare anchè gli attestati di 9 e 11 classe e gli altri eventuali diplomi?
2. Com'è cambiato l'iter che bisognava a effettuare per la legalizzazione dei titoli di studio, con l'adesione della Reppublica Moldova alla Convenzione Haye
3. Cosa cambierà (almeno nei primi tempi) con l'apertura della rappresentanza diplomatica italiana a Chisinau ?
Grazie


Ma dove ti sei laureato? Vuoi fare la dichiarazione di valore per l'Italia o per la Moldova di una laurea italiana? Se hai una laurea moldava da fare la dichiarazione di valore per l?Italia, ti devi recare al consolato italiano di Bucharest. l'ambasciata moldava in Italia non ti po dare tanti info su quello di cui non si occupano. Guarda qui se ti pul essere utile http://www.consitbuc....ro/default.php

#12 MANNEANIC

MANNEANIC

    Newbie


  • 5 messaggi
  • Iscritto il: 05-novembre 07

Inviato 19 settembre 2008 - 21:09

Grazie Rosalinda per le informazioni

#13 Nika

Nika

    Advanced Member


  • 287 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 06

Inviato 19 settembre 2008 - 23:06

Ma questi delinquenti la chiedono ancora???
Non dovrebbero!

#14 Anastasi

Anastasi

    Advanced Member


  • 343 messaggi
  • Iscritto il: 19-maggio 08

Inviato 27 novembre 2008 - 11:11

Ciao a tutti,
intendo di continuare i miei studi in Italia,ho tutti i documenti quasi pronti per la dichiarazione di valore,ma...avrei una domanda...i documenti sono da mandare a Bucarest? o ci sono dei cambiamenti,con l'apertura dell'ambasciata qui?
grazie :smiley31:
Anastasia

#15 rosalinda

rosalinda

    Fotoreporter di InMoldova Ştiri


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Inviato 10 marzo 2009 - 14:49

C'è qualcuno che ha già presentato i documenti per la dichiarazione di valore all'Ambasciata Italiana a Chisinau. Mi sapete dire se i documenti da consegnare sono gli stessi che ci sono sul sito dell'Ambasciata Italiana a Bucarest o diversi. Quanto importante è il fatto che le traduzioni siano confermate da un notaio pubblico e non privato (e se ve lo hanno anche spiegato perchè).

Grazie!