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Ricongiungimento Famigliare Suoceri: Pds O Cds
#1
Inviato 12 agosto 2006 - 09:57
Seguendo le indicazioni utilissime fatte nel forum "Ricongiungimento....sep by step" ora dovrebbero richiedere la carta di soggiorno, ma in Questura a Vicenza mi dicono che per loro si può fare solo il Permesso di Soggiorno, rinnovabile per 5 anni e dopo richiedere la carta di soggiorno.
Noi vorremmo anche per motivi pratici la CdS subito perchè i miei suoceri hanno un lavoro in Moldova.
Secondo voi cosa e giusto e cosa è sbagliato?
#2
Inviato 12 agosto 2006 - 10:15
Cosa c'è scritto sul visto d'ingresso? Nel senso, sulla base di quale legge è stato rilasciato il visto?I miei suoceri sono qui in Italia con un visto di ricongiungimento famigliare "con ingressi multipli "fatto da me cittadino italiano.
#3
Inviato 12 agosto 2006 - 12:26
Cosa c'è scritto sul visto d'ingresso? Nel senso, sulla base di quale legge è stato rilasciato il visto?
Nel visto di ingresso non trovo nessun indicazione in base a quale legge è stato rilasciato...
Io sono italiano e sono sposato con una cittadina moldava, il visto per ricongiungimento dei miei suoceri è stato richiesto da me.
Il visto rilasciato è di categoria D, della durata di 365 giorni, con numeri di accesso multipli e come annotazione riporta la dicitura: RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE.
In questura hanno preso i documenti per fare il PdS di durata 1 anno ma hanno avvertito che se non si rimane in Italia per almeno la metà della durata del permesso loro non lo rinnoveranno.
A noi va bene la CdS perchè i suoceri hanno ancora un lavoro in Moldova e con questa CdS nessuno in teoria dovrebbe andare a fare i conti quanto rimani in Italia.
Tu che sei esperto cosa ne pensi?
Se ci sono consigli o suggerimenti da perte di chiunque sono ben accetti!
#4
Inviato 12 agosto 2006 - 18:05
Cosa c'è scritto sul visto d'ingresso? Nel senso, sulla base di quale legge è stato rilasciato il visto?
Forse ho trovato quanto mi chiedevi: Nell'email che ho inviato per la prenotazione del Visto al Consolato ho richiesto i visti per ricongiungimento famigliare ai sensi del D.P.R. n. 54/2002 e 1656/1965.
#5
Inviato 12 agosto 2006 - 22:41
Tieni conto però che sarà un'impresa ardua... molte questure si sono fossilizzate sulla 286 e non riescono a guardare oltre...
#6
Inviato 13 agosto 2006 - 12:22
Perfetto! Allora stampa il decreto, lo trovi qui http://www.parlament...he/02052dla.htm e portalo in questura. Digli che chiedi il rilascio della CDS sulla base di questo decreto e non sulla base della 286 (bossi-fini). Chiedi di parlare direttamente con il dirigete dell'ufficio stranieri e non perdere tempo col pirla di turno...
Tieni conto però che sarà un'impresa ardua... molte questure si sono fossilizzate sulla 286 e non riescono a guardare oltre...
Scusa Domenico, ma il documento a cui fai riferimento cita all'art 5 c.1." La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata......", la Moldova non fa parte dell'Unione Europea...come si puo' far valere il D.P.R. ? Sia la Questura di Milano che quella di Pavia (ho avuto a che farci recentemente per questioni proprio inerenti il permesso di soggorno per italiani sposati con moldave, e parlato con Dirigente), non rilasciano Carte di Soggiorno se non per coniugi di cittadini della Comunita' europea e la Moldova non è tra questi, e se non sbaglio neanche la Questura di Verona, ma solo permessi di soggiorno validi un anno da rinnovare.
Potresti spiegare meglio come far valere tale D.P.R.?
Grazie.
pierluigi
#7
Inviato 13 agosto 2006 - 21:53
E quali il PdS?
Cosa dite poi del discorso che per rinnovare il PdS occore restare almeno la metà della sua durata in Italia?
#8
Inviato 14 agosto 2006 - 10:17
Con la presente chiedo cortesemente mi vengano chiariti i diritti e i doveri dei miei suoceri: Ribak Vasili e Ribak Svetlana entrambi cittadini Moldavi, in Italia per ricongiungimento famigliare ai sensi del D.P.R. n. 54/2002 e 1656/1965 con me Cinel Andrea, cittadino italiano.
La mattina del 10 agosto 2006 mi sono presentato assieme a loro nell'Ufficio Immigrazione di Vicenza, per effettuare la registrazione e richiedere la Carta di Soggiorno.
L’operatore dello sportello № 6 e un altro funzionario interno all’ufficio mi hanno riferito le seguenti cose:
- per loro si poteva presentare solo i documenti per il Permesso di Soggiorno;
- per loro la Carta di Soggiorno si poteva richiedere solo dopo 5 anni dal primo permesso di Soggiorno ottenuto.
Ho sollevato subito dei dubbi a tal proposito perchè da quanto è di mia conoscenza queste regole sono applicate per i ricongiunti di extracomunitari come secondo la legge Bossi-Fini, ma non di cittadini italiani i quali qualsiasi sia la loro nazionalità, hanno diritto alla carta di soggiorno (CdS) se entrati per ricongiungimento con il cittadino italiano.
A questa mi osservazione mi è stato risposto di “NO!!!” e che andava bene quanto detto prima.
Se fosse vero che per il ricongiungimento famigliare con cittadino italiano di un cittadino extracomunitario non si deve applicare D.P.R. n. 54/2002 e 1656/1965 come dice la Questura di Vicenza Voi avreste sbagliato a concere i Visti?
Se non avete sbagliato ad applicare il D.P.R. n. 54/2002 e 1656/1965, in Questura di Vicenza si stanno sbagliando a non applicarlo anche loro?
Spero che con questa mi richiesta di spiegazioni/informazioni possa nascere un costruttivo episodio di chiarificazione in questioni di competenza in parte del Consolato (per il rilascio del Visto) e in parte della Questura (per il rilascio del PdS o CdS) ma entrambi necessarie per ottenere come di mio diritto il ricongiungimento famigliare con i miei suoceri.
Perchè allo stato attuale da cittadino Italiano vedo che vi sono organi UFFICIALI dello Stato Italiano che interpretano e operano la stessa Legge Italiana in maniera diversa.
Quindi da cittadino Italiano mi appello in prima cosa al Buon Senso chiedendo Dialogo costruttivo tra Consolato e Questura.
Nel pomeriggio del 10 agosto 2006 mi sono informato dettagliatamente da persone nella mia stessa situazione che hanno però ottenuto la Carta di Soggiorno per i suoceri.
Qui di seguito riporto i riferimenti normativi che giustificano i miei dubbi e la mia richiesta di Carta di Soggiorno per i miei suoceri.
Chiedo cortesemente mi venisse data una risposta se queste normative sono errate e sul perchè esistano casi di rilascio di CdS in altre Questure come nel mio caso.
In attesa di un Vostro riscontro, distinti saluti.
Andrea Cinel
Il ricongiungimento dei parenti di cittadini italiani
Entrata e permanenza nel territorio dello stato per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini italiani/comunitari
A cura di Alessandro Savoia
Le leggi:
Le attuali leggi in materia d’immigrazione (legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 e successive modifiche), meglio nota come Bossi-Fini che modifica la legge Turco-Napolitano (D.Lgs. 286/98 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139), stabiliscono puntualmente le regole ed i procedimenti necessari a tutti i cittadini di paesi terzi per l’entrata e la permanenza nel territorio dello Stato italiano.
Le leggi citate impongono gravi limitazioni all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato italiano per tutti i familiari di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nello stesso; ad esempio, non è consentito il ricongiungimento del cittadino di paese terzo con i propri genitori che non abbiano compiuto i 65 anni e con altri figli residenti nel paese d’origine; non è consentito il ricongiungimento del cittadino di paese terzo con i propri figli se di maggiore età, etc. .
Le stesse limitazioni non trovano invece applicazione nel caso di cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani/comunitari, come si evince dai seguenti decreti:
A. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 1 (Ambito di applicazione), comma 2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
B. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 28 (Diritto all'unita' familiare), comma 2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
C. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari), comma 4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, e' rilasciata una carta di soggiorno.
D. Il D.P.R. 1656/1965, oggi è sostituito dal DPR 54/2002, Art. 15. (Abrogazioni), comma 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
E. Il D.P.R. del 18 gennaio 2002, n. 54, Art. 3 (Diritto al soggiorno), comma 3. Per i soggetti indicati alle lettere a), http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif e c) del comma 1, il soggiorno e' altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
F. Il D.P.R. del 18 gennaio 2002, n. 54, Art. 5 (Richiesta della carta di soggiorno), comma 4. con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif, quale che sia la loro cittadinanza:
o il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta' inferiore agli anni diciotto;
o i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.
Applicazioni:
Dall’analisi dettagliata dei decreti di legge citati emerge quanto segue:
o I familiari di cittadini italiani e dei loro coniugi, qualsiasi sia la loro nazionalità, compresi genitori e figli di maggiore età, propri o del proprio coniuge e che siano a carico dello stesso, senza altre limitazioni, hanno diritto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.
o I familiari di cittadini italiani e del loro coniuge, qualsiasi sia la loro nazionalità, hanno diritto alla carta di soggiorno (CdS) se entrati per ricongiungimento con il cittadino italiano.
Nota: restano comunque valide le limitazioni di accesso per comprovata pericolosità per lo Stato italiano nei confronti del cittadino straniero, che ne impedirebbero l’ingresso ed il soggiorno sia in materia di ordine pubblico sia sanitario, motivo unico per cui i cittadini di Paesi terzi sono comunque soggetti al rilascio del visto di ingresso.
Esempi pratici:
o Il coniuge del cittadino italiano, che sia cittadino di Paese terzo, ha diritto al rilascio immediato della Carta di Soggiorno (CdS).
o Dietro richiesta del cittadino italiano, i genitori del coniuge che sia cittadino di Paese terzo, possono essere ricongiunti nel territorio dello Stato italiano senza dover richiedere il nulla osta alla questura.
o Su richiesta del cittadino italiano, i figli minori o di maggiore età del coniuge di paese terzo, possono essere ricongiunti senza nessun nulla osta della questura, con il consenso dell’altro genitore o dimostrando la sua assenza.
Carta di Soggiorno:
La Carta di Soggiorno (CdS) è un documento rilasciato dal Questore che consente ad un cittadino di Paese terzo di soggiornare all’interno del territorio italiano ed ivi entrare ed uscire con condizioni simili a quelle di un cittadino italiano. La CdS consente inoltre l’ingresso nello spazio Scenghen senza bisogno del visto per periodi non superiori a 3 mesi.
La CdS può essere di due tipologie, la prima a tempo indeterminato (di seguito CdSe), la seconda valida per un periodo di 5 anni e rinnovabile a tempo indeterminato (di seguito CdSc). La CdSe viene rilasciata ai cittadini extracomunitari che dimostrino la loro permanenza sul territorio per un periodo di tempo superiore a 6 anni; accade che la stessa CdSe venga rilasciata erroneamente a cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani, i quali hanno invece diritto alla CdSc. I familiari extracomunitari che siano familiari di cittadini italiani, in quanto tali, ereditano tutti i diritti dei cittadini comunitari.
La CdSc può essere revocata solo per motivi gravi, pertanto la distinzione tra CdSe e CdSc non è solo accademica ed è importante che ai soggetti interessati venga rilasciata l’esatta tipologia.
Esempio pratici:
ricongiungimento dei suoceri minori di 65 anni con altri figli nel paese di origine;
La richiesta di ricongiungimento deve essere fatta dal cittadino italiano direttamente al consolato italiano del paese terzo dei suoceri, dovranno essere presentati i seguenti documenti:
Modulo di domanda visto (richiedere Visto Nazionale tipo D valevole 365 giorni ingressi multipli);
o Dichiarazione del cittadino italiano che desidera ricongiungere i suoceri;
o Foto
o Copia del CdS/PdS del coniuge del cittadino italiano
o Fotocopia del passaporto dei suoceri
o Fotocopia del documento di identità del cittadino italiano
o Estratto dell’atto di matrimonio del cittadino italiano
o Certificato di nascita con generalità del coniuge del cittadino italiano
Il visto deve essere rilasciato nella stessa giornata o comunque entro pochi giorni dalla data di richiesta, come previsto dalle disposizioni del MAE in conseguenza delle disposizioni europee.
Le norme di attuazione del D.P.R. 54/2002:
Voglio sottolineare il fatto che ad oggi non sono state ancora rilasciate le norme di attuazione relative al D.P.R. 54/2002, questo comporta l’attuazione della precedente disposizione del D.P.R. 1656/1965 con la quale non è consentito il ricongiungimento con i fratelli e le sorelle anche per il cittadino italiano.
Terminologia:
• Cittadino comunitario: Persona che detiene la cittadinanza di un paese dell’ Unione Europea;
• Cittadino di paese terzo: Persona che non detiene la cittadinanza di un paese dell’ Unione Europea;
• Visto: targhetta adesiva da applicare sul passaporto del cittadino di paese terzo che autorizza quest’ultimo all’ingresso sul territorio di un paese dell’Unione Europea.
• Permesso di soggiorno: Documento che dimostra la facoltà di un cittadino di paese terzo al soggiorno sul territorio nazionale per un periodo limitato di tempo e con alcune limitazioni rispetto al cittadino comunitario:
• Carta di soggiorno: Documento che dimostra la facoltà di un cittadino di paese terzo (oppure di un cittadino comunitario cittadino di un altro stato membro dell’UE rispetto allo stato emettente la carta di soggiorno) al soggiorno sul territorio nazionale per un periodo prolungato o illimitato di tempo con parità di diritto rispetto ai cittadini comunitari;
• Cittadino regolarmente soggiornante: Cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno:
• Ricongiungimento: procedura amministrativa con la quale la famiglia straniera di un residente in Italia (comunitario o di paese terzo) appunto si ricongiunge con quest’ultimo trasferendosi sul territorio nazionale;
RIFERIMENTI NORMATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.L. 25.07.1998, n. 286
Art. 1 (Ambito di applicazione), comma 2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
Art. 28 (Diritto all'unita' familiare), comma 2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
Nota: Nonostante le variazioni apportate nel tempo al T.U. (fino al 2004), il riferimento al D.P.R. 1965/1956 (abrogato dal D.P.R. 54/2002) rimane invariato.
Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari), comma 4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, e' rilasciata una carta di soggiorno.
D.P.R. 18.01.2002, n. 54
Art. 3 (Diritto al soggiorno), comma 3.
Per i soggetti indicati alle lettere a), http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif e c) del comma 1, il soggiorno e' altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonchè in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
Art. 5 (Richiesta della carta di soggiorno).
1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalità dell'interessato;
http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari, all'interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea è tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonchè:
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere;
http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternitÀ e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif. Detta prova è fornita da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilitÀ del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la disponibilità del reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;
e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.
4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif, quale che sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di età inferiore agli anni diciotto;
http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif i figli di maggiore età a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.
5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalità complete, della nazionalità, e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3, nonchè, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui può trattenere copia, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare è rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonchè i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.
Art. 15. (Abrogazioni), comma 1.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
Legge n. 15 del 1968
Art.10. (Accertamenti d'ufficio)
1. La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
2. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
Di seguito riporto la mail che ho inviato al Consolato Italiano di Bucarest, e in linea di massima anche la stessa cosa che ho inviato via fax alla Questura di Vicenza:
Con la presente chiedo cortesemente mi vengano chiariti i diritti e i doveri dei miei suoceri: Ribak Vasili e Ribak Svetlana entrambi cittadini Moldavi, in Italia per ricongiungimento famigliare ai sensi del D.P.R. n. 54/2002 e 1656/1965 con me Cinel Andrea, cittadino italiano.
La mattina del 10 agosto 2006 mi sono presentato assieme a loro nell'Ufficio Immigrazione di Vicenza, per effettuare la registrazione e richiedere la Carta di Soggiorno.
L’operatore dello sportello № 6 e un altro funzionario interno all’ufficio mi hanno riferito le seguenti cose:
- per loro si poteva presentare solo i documenti per il Permesso di Soggiorno;
- per loro la Carta di Soggiorno si poteva richiedere solo dopo 5 anni dal primo permesso di Soggiorno ottenuto.
Ho sollevato subito dei dubbi a tal proposito perchè da quanto è di mia conoscenza queste regole sono applicate per i ricongiunti di extracomunitari come secondo la legge Bossi-Fini, ma non di cittadini italiani i quali qualsiasi sia la loro nazionalità, hanno diritto alla carta di soggiorno (CdS) se entrati per ricongiungimento con il cittadino italiano.
A questa mi osservazione mi è stato risposto di “NO!!!” e che andava bene quanto detto prima.
Se fosse vero che per il ricongiungimento famigliare con cittadino italiano di un cittadino extracomunitario non si deve applicare D.P.R. n. 54/2002 e 1656/1965 come dice la Questura di Vicenza Voi avreste sbagliato a concere i Visti?
Se non avete sbagliato ad applicare il D.P.R. n. 54/2002 e 1656/1965, in Questura di Vicenza si stanno sbagliando a non applicarlo anche loro?
Spero che con questa mi richiesta di spiegazioni/informazioni possa nascere un costruttivo episodio di chiarificazione in questioni di competenza in parte del Consolato (per il rilascio del Visto) e in parte della Questura (per il rilascio del PdS o CdS) ma entrambi necessarie per ottenere come di mio diritto il ricongiungimento famigliare con i miei suoceri.
Perchè allo stato attuale da cittadino Italiano vedo che vi sono organi UFFICIALI dello Stato Italiano che interpretano e operano la stessa Legge Italiana in maniera diversa.
Quindi da cittadino Italiano mi appello in prima cosa al Buon Senso chiedendo Dialogo costruttivo tra Consolato e Questura.
Nel pomeriggio del 10 agosto 2006 mi sono informato dettagliatamente da persone nella mia stessa situazione che hanno però ottenuto la Carta di Soggiorno per i suoceri.
Qui di seguito riporto i riferimenti normativi che giustificano i miei dubbi e la mia richiesta di Carta di Soggiorno per i miei suoceri.
Chiedo cortesemente mi venisse data una risposta se queste normative sono errate e sul perchè esistano casi di rilascio di CdS in altre Questure come nel mio caso.
In attesa di un Vostro riscontro, distinti saluti.
Andrea Cinel
Il ricongiungimento dei parenti di cittadini italiani
Entrata e permanenza nel territorio dello stato per i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini italiani/comunitari
A cura di Alessandro Savoia
Le leggi:
Le attuali leggi in materia d’immigrazione (legge 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 e successive modifiche), meglio nota come Bossi-Fini che modifica la legge Turco-Napolitano (D.Lgs. 286/98 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139), stabiliscono puntualmente le regole ed i procedimenti necessari a tutti i cittadini di paesi terzi per l’entrata e la permanenza nel territorio dello Stato italiano.
Le leggi citate impongono gravi limitazioni all’ingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato italiano per tutti i familiari di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nello stesso; ad esempio, non è consentito il ricongiungimento del cittadino di paese terzo con i propri genitori che non abbiano compiuto i 65 anni e con altri figli residenti nel paese d’origine; non è consentito il ricongiungimento del cittadino di paese terzo con i propri figli se di maggiore età, etc. .
Le stesse limitazioni non trovano invece applicazione nel caso di cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani/comunitari, come si evince dai seguenti decreti:
A. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 1 (Ambito di applicazione), comma 2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
B. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 28 (Diritto all'unita' familiare), comma 2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
C. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari), comma 4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, e' rilasciata una carta di soggiorno.
D. Il D.P.R. 1656/1965, oggi è sostituito dal DPR 54/2002, Art. 15. (Abrogazioni), comma 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
E. Il D.P.R. del 18 gennaio 2002, n. 54, Art. 3 (Diritto al soggiorno), comma 3. Per i soggetti indicati alle lettere a), http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif e c) del comma 1, il soggiorno e' altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonché in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
F. Il D.P.R. del 18 gennaio 2002, n. 54, Art. 5 (Richiesta della carta di soggiorno), comma 4. con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif, quale che sia la loro cittadinanza:
o il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta' inferiore agli anni diciotto;
o i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.
Applicazioni:
Dall’analisi dettagliata dei decreti di legge citati emerge quanto segue:
o I familiari di cittadini italiani e dei loro coniugi, qualsiasi sia la loro nazionalità, compresi genitori e figli di maggiore età, propri o del proprio coniuge e che siano a carico dello stesso, senza altre limitazioni, hanno diritto di ingresso nel territorio dello Stato italiano.
o I familiari di cittadini italiani e del loro coniuge, qualsiasi sia la loro nazionalità, hanno diritto alla carta di soggiorno (CdS) se entrati per ricongiungimento con il cittadino italiano.
Nota: restano comunque valide le limitazioni di accesso per comprovata pericolosità per lo Stato italiano nei confronti del cittadino straniero, che ne impedirebbero l’ingresso ed il soggiorno sia in materia di ordine pubblico sia sanitario, motivo unico per cui i cittadini di Paesi terzi sono comunque soggetti al rilascio del visto di ingresso.
Esempi pratici:
o Il coniuge del cittadino italiano, che sia cittadino di Paese terzo, ha diritto al rilascio immediato della Carta di Soggiorno (CdS).
o Dietro richiesta del cittadino italiano, i genitori del coniuge che sia cittadino di Paese terzo, possono essere ricongiunti nel territorio dello Stato italiano senza dover richiedere il nulla osta alla questura.
o Su richiesta del cittadino italiano, i figli minori o di maggiore età del coniuge di paese terzo, possono essere ricongiunti senza nessun nulla osta della questura, con il consenso dell’altro genitore o dimostrando la sua assenza.
Carta di Soggiorno:
La Carta di Soggiorno (CdS) è un documento rilasciato dal Questore che consente ad un cittadino di Paese terzo di soggiornare all’interno del territorio italiano ed ivi entrare ed uscire con condizioni simili a quelle di un cittadino italiano. La CdS consente inoltre l’ingresso nello spazio Scenghen senza bisogno del visto per periodi non superiori a 3 mesi.
La CdS può essere di due tipologie, la prima a tempo indeterminato (di seguito CdSe), la seconda valida per un periodo di 5 anni e rinnovabile a tempo indeterminato (di seguito CdSc). La CdSe viene rilasciata ai cittadini extracomunitari che dimostrino la loro permanenza sul territorio per un periodo di tempo superiore a 6 anni; accade che la stessa CdSe venga rilasciata erroneamente a cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani, i quali hanno invece diritto alla CdSc. I familiari extracomunitari che siano familiari di cittadini italiani, in quanto tali, ereditano tutti i diritti dei cittadini comunitari.
La CdSc può essere revocata solo per motivi gravi, pertanto la distinzione tra CdSe e CdSc non è solo accademica ed è importante che ai soggetti interessati venga rilasciata l’esatta tipologia.
Esempio pratici:
ricongiungimento dei suoceri minori di 65 anni con altri figli nel paese di origine;
La richiesta di ricongiungimento deve essere fatta dal cittadino italiano direttamente al consolato italiano del paese terzo dei suoceri, dovranno essere presentati i seguenti documenti:
Modulo di domanda visto (richiedere Visto Nazionale tipo D valevole 365 giorni ingressi multipli);
o Dichiarazione del cittadino italiano che desidera ricongiungere i suoceri;
o Foto
o Copia del CdS/PdS del coniuge del cittadino italiano
o Fotocopia del passaporto dei suoceri
o Fotocopia del documento di identità del cittadino italiano
o Estratto dell’atto di matrimonio del cittadino italiano
o Certificato di nascita con generalità del coniuge del cittadino italiano
Il visto deve essere rilasciato nella stessa giornata o comunque entro pochi giorni dalla data di richiesta, come previsto dalle disposizioni del MAE in conseguenza delle disposizioni europee.
Le norme di attuazione del D.P.R. 54/2002:
Voglio sottolineare il fatto che ad oggi non sono state ancora rilasciate le norme di attuazione relative al D.P.R. 54/2002, questo comporta l’attuazione della precedente disposizione del D.P.R. 1656/1965 con la quale non è consentito il ricongiungimento con i fratelli e le sorelle anche per il cittadino italiano.
Terminologia:
• Cittadino comunitario: Persona che detiene la cittadinanza di un paese dell’ Unione Europea;
• Cittadino di paese terzo: Persona che non detiene la cittadinanza di un paese dell’ Unione Europea;
• Visto: targhetta adesiva da applicare sul passaporto del cittadino di paese terzo che autorizza quest’ultimo all’ingresso sul territorio di un paese dell’Unione Europea.
• Permesso di soggiorno: Documento che dimostra la facoltà di un cittadino di paese terzo al soggiorno sul territorio nazionale per un periodo limitato di tempo e con alcune limitazioni rispetto al cittadino comunitario:
• Carta di soggiorno: Documento che dimostra la facoltà di un cittadino di paese terzo (oppure di un cittadino comunitario cittadino di un altro stato membro dell’UE rispetto allo stato emettente la carta di soggiorno) al soggiorno sul territorio nazionale per un periodo prolungato o illimitato di tempo con parità di diritto rispetto ai cittadini comunitari;
• Cittadino regolarmente soggiornante: Cittadino di paese terzo in possesso di un permesso di soggiorno o di una carta di soggiorno:
• Ricongiungimento: procedura amministrativa con la quale la famiglia straniera di un residente in Italia (comunitario o di paese terzo) appunto si ricongiunge con quest’ultimo trasferendosi sul territorio nazionale;
RIFERIMENTI NORMATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.L. 25.07.1998, n. 286
Art. 1 (Ambito di applicazione), comma 2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
Art. 28 (Diritto all'unita' familiare), comma 2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
Nota: Nonostante le variazioni apportate nel tempo al T.U. (fino al 2004), il riferimento al D.P.R. 1965/1956 (abrogato dal D.P.R. 54/2002) rimane invariato.
Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari), comma 4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9, e' rilasciata una carta di soggiorno.
D.P.R. 18.01.2002, n. 54
Art. 3 (Diritto al soggiorno), comma 3.
Per i soggetti indicati alle lettere a), http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif e c) del comma 1, il soggiorno e' altresì riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di età minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonchè in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
Art. 5 (Richiesta della carta di soggiorno).
1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a) le complete generalità dell'interessato;
http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validità;
c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in più esemplari, all'interessato può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea è tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorità nazionale, nonchè:
a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attività che si intendono svolgere;
http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;
c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarità di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternitÀ e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif. Detta prova è fornita da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilitÀ del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, comprovante la disponibilità del reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione è comunque soddisfatta;
e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.
4. Con la domanda, l'interessato può richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif, quale che sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di età inferiore agli anni diciotto;
http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif i figli di maggiore età a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.
5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalità complete, della nazionalità, e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3, nonchè, se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.
6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui può trattenere copia, ed accertata l'identità dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare è rilasciato alle persone di cui al comma 4 di età maggiore.
7. I documenti di soggiorno, nonchè i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.
Art. 15. (Abrogazioni), comma 1.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
Legge n. 15 del 1968
Art.10. (Accertamenti d'ufficio)
1. La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
2. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
#9
Inviato 15 agosto 2006 - 14:47
E' vero, ma all'art 3.3 diceScusa Domenico, ma il documento a cui fai riferimento cita all'art 5 c.1." La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata......",
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif e c) del comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
L'interpretzione delle questure di Milano e Pavia è pressocchè identica a quella di Trento. Qui però è un pò più fantasiosa... secondo loro il dpr va applicato a chi proviene da uno degli Stati UE, compresi i familiari, indipendentemente dalla nazionalità. MA NON AI PARENTI DI NOI ITALIANI! Ovvero... se arriva un tedesco, francese, spagnolo ecc. con moglie e suoceri moldavi, TUTTI ottengono la CDS, ma se arrivano i miei suoceri, per loro c'è solo un PDS. E sai perchè? Perchè secondo loro noi prima di essere cittadini UE siamo italiani!!!
Quando affrontai il discorso con il legale del CINFORMI mi disse che quella del dpr 54 è una battaglia che sta portando avanti da tempo con la questura di Trento, ma la dirigente è irremovibile (per ora).
Faccio notare però che la questura è obbligata ad accettare l'eventuale domanda (pena la denuncia per omissione in atti d'ufficio) e che il dpr 54 prevede una modalità per il diniego partcolarissima, riporto qui testualmente:
Art. 9. ®
1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e' adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato
a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti civili e politici;
http://forum.moldweb...tyle_emoticons/default/cool.gif buona condotta morale;
c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale puo' depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.
3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Di seguito riporto la mail che ho inviato al Consolato Italiano di Bucarest
Secondo me Bucarest non ti risponde nemmeno... una volta rilasciato il visto d'ingresso il loro compito è terminato...
#10
Inviato 16 agosto 2006 - 12:46
Saro' tonto....ma non ci credo...troppo bello per essere vero....
Grazie.
E' vero, ma all'art 3.3 dice
L'interpretzione delle questure di Milano e Pavia è pressocchè identica a quella di Trento. Qui però è un pò più fantasiosa... secondo loro il dpr va applicato a chi proviene da uno degli Stati UE, compresi i familiari, indipendentemente dalla nazionalità. MA NON AI PARENTI DI NOI ITALIANI! Ovvero... se arriva un tedesco, francese, spagnolo ecc. con moglie e suoceri moldavi, TUTTI ottengono la CDS, ma se arrivano i miei suoceri, per loro c'è solo un PDS. E sai perchè? Perchè secondo loro noi prima di essere cittadini UE siamo italiani!!!
Quando affrontai il discorso con il legale del CINFORMI mi disse che quella del dpr 54 è una battaglia che sta portando avanti da tempo con la questura di Trento, ma la dirigente è irremovibile (per ora).
Faccio notare però che la questura è obbligata ad accettare l'eventuale domanda (pena la denuncia per omissione in atti d'ufficio) e che il dpr 54 prevede una modalità per il diniego partcolarissima, riporto qui testualmente:
....
#11
Inviato 16 agosto 2006 - 21:10
Mi hanno fissato un appuntamento per domani per prendere un foglio che mi permetterà di andare alle Agenzie delle Entrate a richiedere il Codice Fiscale dei miei suoceri.
Ringrazio moltissimo MoldWeb e tutti quelli che la rendono così piena di informazioni ed esperienze.
W MoldWeb
#12
Inviato 18 agosto 2006 - 21:50
Il visto per ricongiungimento familiare rilasciato da noi consente in Italia
il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famifliari.
La carta di soggiorno si rilascia ulteriormente dopo almeno 5 anni di rezidenza regolare e continuata in Italia.
#13
Inviato 18 agosto 2006 - 23:35
La risposta del consolato non mi sorprende più di tanto... infatti mi sembrava strano che il visto fosse stato rilasciato sulla base del dpr 54... a Bucarest pare non sappiano nemmeno che esiste!
Il rilascio del visto per i familiare di italiani è previsto anche dalla 286, infatti l'articolo 29.5 recita:
Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento.
Piuttosto bada al tipo di carta di soggiorno che verrà rilasciato! Se la questura applicherà il dpr 54 la carta avrà una durata di cinque anni, se invece applicherà la 286 (sbagliando, ma sarebbe un errore a tuo favore, quindi TACI!
#14
Inviato 18 agosto 2006 - 23:44
... e fai bene a non crederci!Saro' tonto....ma non ci credo...troppo bello per essere vero....
Evidentemente mi sono espresso male... l'obbligo da parte della questura sta solo nel ricevere la domanda, ma nulla impone il rilascio del documento richiesto. In altre parole... se il pirla di turno allo sportello (o anche il dirigente) si rifiuta di ricevere la tua richiesta perchè secondo lui non è in linea con la normativa, questi rischia la denuncia per omissione in atti d'ufficio. La tua domanda DEVE essere ricevuta e l'eventuale diniego motivato.
#15
Inviato 19 agosto 2006 - 11:16
Intanto complimenti, anche se in ritardo
, per la battaglia che stai portando avanti!
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La risposta del consolato non mi sorprende più di tanto... infatti mi sembrava strano che il visto fosse stato rilasciato sulla base del dpr 54... a Bucarest pare non sappiano nemmeno che esiste!
Il rilascio del visto per i familiare di italiani è previsto anche dalla 286, infatti l'articolo 29.5 recita:
Piuttosto bada al tipo di carta di soggiorno che verrà rilasciato! Se la questura applicherà il dpr 54 la carta avrà una durata di cinque anni, se invece applicherà la 286 (sbagliando, ma sarebbe un errore a tuo favore, quindi TACI!) la carta avrà una durata illimitata (andrà comunque rinnovata alla scadenza del passaporto).
Ma un visto con ingressi multipli mi fa pensare che sia stato rilasciato in base alla dpr 54, o sbaglio? Io l'ho espressamente richiesto nella lettera di richiesta appuntamento per il Visto in Consolato.
Con una carta di soggiorno valida 5 anni, allo scadere di questa i miei suoceri possono avere problemi per il rinnovo se sono rimasti 4/5 mesi all'anno in Italia?Rinnovano la CdS o ci sono delle leggi impediscono questo?
#16
Inviato 20 agosto 2006 - 13:54
Riporto quanto letto nel sito:
La CdSe viene rilasciata ai cittadini extracomunitari che dimostrino la loro permanenza sul territorio per un periodo di tempo superiore a 6 anni (ora 5... forse...); accade che la stessa CdSe venga rilasciata erroneamente a cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani, i quali hanno invece diritto alla CdSc.
I familiari extracomunitari che siano familiari di cittadini italiani, in quanto tali, ereditano tutti i diritti dei cittadini comunitari.
La CdSc può essere revocata solo per motivi gravi, pertanto la distinzione tra CdSe e CdSc non è solo accademica ed è importante che ai soggetti interessati venga rilasciata l’esatta tipologia.
#17
Inviato 21 agosto 2006 - 14:32




















