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Guest Message by DevFuse
 

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Rinnovo PDS motivi familiari: cosa fare?


Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
14 risposte a questa discussione

#1 diana77

diana77

    Member


  • 64 messaggi
  • Iscritto il: 30-giugno 08

Inviato 21 maggio 2012 - 09:22

buongiorno, mia sorella ha il permesso per motivi familiari ottenuto perchè io sono cittadina italiana.
per il rinnovo come dobbiamo fare?

alla questura mi hanno detto di presentarmi da loro con:
1) copia del mio pass.
2) copia del pass di mia sorella
3) stato di famiglia
4) presa in carico di mia sorella da parte mia (da compilare in questura)
5) marca da bollo da 14 euro


nella confusione non ho avuto tempo di chiarire alcune cose vi chiedo: è esatto?
e poi, dato che mia sorella lavora, la presa in carica è sempre necessaria?
anche se lei lavora posso rinnovarle il pds sempre per motivi familiari?

grazie a tutti

#2 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 21 maggio 2012 - 16:13

Come sorella di cittadina italiana
deve chiedere il "pds CE per soggiornanti di lungo periodo" ex carta di soggiorno

Non accettate nient'altro !

#3 diana77

diana77

    Member


  • 64 messaggi
  • Iscritto il: 30-giugno 08

Inviato 01 giugno 2012 - 09:17

ho letto che il pds CE si può chiedere solo se la persona risiede già da più di 5 anni (o almeno 5 anni) in italia... quindi non è il mio caso perchè mia sorella risiede qui dal 2010.

detto questo, c'è nessuno che mi sa dire con la massima precisione quali documenti presentare alla questura ?


(ma non c'è più nessuno attivo nel forum?)

grazie

#4 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 01 giugno 2012 - 10:41

hai letto solo una parte della normativa

Se ti ci metti d'impegno e se vai a leggere nel posto giusto
(magari . . . che so il sito nel ministero degli interni o della polizia di stato )

vedrai che trovi tutto ,

sia che permesso spetta ai parenti di cittadini italiani

sia quali documenti occorrono

sia quale è la procedura .

Buon lavoro !

Ah , dimeticavo , poi non dimenticarti di tornare sul forum

e di scrivere in questa stessa discussione tutto quanto avrai scoperto

in modo tale percui anche altri tuoi connazionali

possan trovare quelle stesse risposte che tu ora cerchi e pretendi di trovare

Aspettiamo con ansia !

#5 diana77

diana77

    Member


  • 64 messaggi
  • Iscritto il: 30-giugno 08

Inviato 12 giugno 2012 - 10:48

hai letto solo una parte della normativa

Se ti ci metti d'impegno e se vai a leggere nel posto giusto
(magari . . . che so il sito nel ministero degli interni o della polizia di stato )

vedrai che trovi tutto ,

sia che permesso spetta ai parenti di cittadini italiani

sia quali documenti occorrono

sia quale è la procedura .

Buon lavoro !

Ah , dimeticavo , poi non dimenticarti di tornare sul forum

e di scrivere in questa stessa discussione tutto quanto avrai scoperto

in modo tale percui anche altri tuoi connazionali

possan trovare quelle stesse risposte che tu ora cerchi e pretendi di trovare

Aspettiamo con ansia !


e allora a che serve un forum???? mha! vabbè

#6 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 12 giugno 2012 - 10:50

infatti !

Ti presenti qui a mani vuote ?

Aspettavamo con ansia le tue indicazioni ....

#7 diana77

diana77

    Member


  • 64 messaggi
  • Iscritto il: 30-giugno 08

Inviato 14 giugno 2012 - 11:18

a mani vuote? ho scritto sopra quello che mi hanno detto in questura... volevo solo un confronto e magari qualche indicazione più precisa da chi ne sa di più...
la legge l'ho letta ma contrasta (in alcune parti) con quello che mi è stato detto in questura, ecco il motivo del mio post
ma se ti scoccia troppo fa nulla...
una volta qui nel forum le esperienze, le informazioni ecc... si condividevano
ma al solito, chi fa da se..

grazie lo stesso e scusate se vi ho fatto perdere tempo

#8 liliana07

liliana07

    Advanced Member


  • 3656 messaggi
  • Iscritto il: 08-dicembre 07

Inviato 14 giugno 2012 - 11:40

buongiorno, mia sorella ha il permesso per motivi familiari ottenuto perchè io sono cittadina italiana.
per il rinnovo come dobbiamo fare?

alla questura mi hanno detto di presentarmi da loro con:
1) copia del mio pass.
2) copia del pass di mia sorella
3) stato di famiglia
4) presa in carico di mia sorella da parte mia (da compilare in questura)
5) marca da bollo da 14 euro


nella confusione non ho avuto tempo di chiarire alcune cose vi chiedo: è esatto?
e poi, dato che mia sorella lavora, la presa in carica è sempre necessaria?
anche se lei lavora posso rinnovarle il pds sempre per motivi familiari?

grazie a tutti



Si la documentazione è giusta..e dovrebbe bastare
in quanto è solo il rinnovo

ovviamente allega anche

la carta di identità sia tua che sua
codice fiscale
6 fototessere sue

se ha un lavoro io allegherei anche le ultime 3 buste paghe
oppure la dichiarazione dei redditi

la presa in carico credo che tu la debba fare in quanto lei non ha
il PDS per lavoro ma per motivi familiari (conoscendo la questura te la fanno fare)

#9 diana77

diana77

    Member


  • 64 messaggi
  • Iscritto il: 30-giugno 08

Inviato 14 giugno 2012 - 11:45

Si la documentazione è giusta..e dovrebbe bastare
in quanto è solo il rinnovo

ovviamente allega anche

la carta di identità sia tua che sua
codice fiscale
6 fototessere sue

se ha un lavoro io allegherei anche le ultime 3 buste paghe
oppure la dichiarazione dei redditi

la presa in carico credo che tu la debba fare in quanto lei non ha
il PDS per lavoro ma per motivi familiari (conoscendo la questura te la fanno fare)


perfetto... grazie mille... questa è la risposta che aspettavo...! grazie liliana

(dopo che avvrò fatto tutto posterò esattamente quello che hanno richiesto per il rinnovo)

Messaggio modificato da diana77 il 14 giugno 2012 - 11:51


#10 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 14 giugno 2012 - 12:14

Stampa questo e portalo in questura , dove puoi fare direttamente la richiesta di "PDS CE per SLP "

Pds Ce di lungo periodo - Per il Tribunale di Rovereto ai famigliari non è richiesto il requisito della permanenza quinquiennale

a cura dell’Avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto


L’ordinanza del Tribunale di Rovereto d.d. 5 marzo 2012 si aggiunge quale ulteriore tassello di un evoluzione giurisprudenziale in materia di permesso di soggiorno Ce soggiornati lungo periodo ai famigliari che va ormai in un’unica direzione.
La problematica interpretativa è la seguente: fermo restando che per il famigliare soggiornante primo richiedente il permesso di soggiorno CE lungo periodo (solitamente soggiornante con permesso di soggiorno per motivi di lavoro) è richiesto il possesso quinquennale del permesso di soggiorno, ci si è interrogati se tale requisito sussista anche per i famigliari dello stesso che avevano effettuato il ricongiungimento famigliare oppure sia sufficiente che il famigliare di riferimento abbia maturato il requisito del quinquennio per permettere ai famigliari soggiornanti anche da meno di cinque di richiedere il titolo di soggiorno in oggetto.
La questione non è di poco anche dal punto di vista dei diritti civili che nascono dal possesso dell’indicato titolo di soggiorno, in particolare, secondo quanto prevede l’art. 9, comma 12 del d. lgs. n. 286 del 1998, il titolare di permesso di soggiorno Ce soggiornanti lungo periodo può:
«a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa».
Occorre a tal proposito ricordare che la normativa prima della modifica apportata dal D. Lgs. 30 del 2007 prevedeva che allo straniero che si ricongiunge in Italia con un familiare in possesso della carta di soggiorno, veniva rilasciato la carta di soggiorno (art. 30 co. 4 del T.U. “Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all’art. 9, è rilasciata una carta di soggiorno”).
L’art. 30 co 4, però, è stato prima modificato dall’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 3 del 2007 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo", che aveva soppresso le parole “ovvero con straniero di titolare della carta di soggiorno di cui all’art. 9”, e successivamente abrogato dall’art. 25 co. 3 decreto legislativo 30 del 2007. Contestualmente l’art. 1 co. 1 lett. “a” del D. Lgs. 3 del 2007 ha modificato anche l’art. 9 comma 1 del D. LGs. 286 del 1998. Anteriormente alla modifica la norma prevedeva che “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato”; la nuova formulazione stabilisce invece che “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annua dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può richiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’art. 29, comma 1”.
Da tale modifica legislativa è nato il seme della discordia.
Secondo l’interpretazione comunemente invalsa negli Uffici immigrazione delle Questure l’intervenuta abrogazione dell’art. 30, comma 4, avrebbe sostanzialmente innovato la disciplina del permesso CE soggiornanti lungo periodo rispetto a quella della carta di soggiorno, con la conseguenza che ai famigliari che effettuano il ricongiungimento con uno straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno lungo periodo andrebbe rilasciato un normale permesso di soggiorno per motivi di famiglia, della durata di due anni e rinnovabile, sino a che essi non acquisiscano in proprio i requisiti per la richiesta di un distinto permesso per soggiornanti di lungo periodo.
Peraltro, in data 30 settembre 2009 una Circolare del Ministero dell’Interno con riferimento alla problematica afferente al rilascio di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei familiari che hanno fatto ingresso per ricongiungimento, ma che non sono in possesso del requisito della permanenza quinquennale nel territorio nazionale, comunicava che «questa Direzione Centrale, attesa la valenza assunta dalla problematica, ha già espresso un proprio orientamento in proposito all’Ufficio per l’Amministrazione Generale del dipartimento della Pubblica Sicurezza, da cui si e’ in attesa di ricevere il relativo parere».
Tuttavia, il dubbio del Ministero veniva superato dalla seguente evoluzione giurisprudenziale.
Secondo l’orientamento accolto dalla giurisprudenza unanime (TAR Puglia Bari Sez. II ordinanze 15.5.2008 nn. 269 e 270;T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I sentenza 13 marzo 2009 n. 253; AR Piemonte Torino sentenza 12 ottobre 2011 n. 1129; Corte D’Appello di Venezia sezione III civile decreto 20 giugno 2011)

la nuova formulazione dell’art. 9 comma 1 D. Lgs. 286 del 1998 è chiara nel senso che il permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato tanto ai familiari che avessero già effettuato il ricongiungimento e fossero da almeno cinque anni regolarmente soggiornanti sul territorio (e che pertanto risultino conviventi con il titolare principale al momento del rilascio del permesso), tanto per quelli che effettuino il ricongiungimento successivamente, e che siano soggiornati da meno di cinque anni, bastando che possesso dei requisito quinquiennale per il rilascio sia sussistente solo in capo al richiedente principale.
Tale conclusione si fonda sulle seguenti argomentazioni. In primo luogo il tenore letterale dell’art. 9 co. 1 D. Lgs. 286 del 1998 è inequivocabile nello stabilire che il cittadino straniero legalmente soggiornante da almeno cinque anni possa chiedere non solo per sé ma anche per i famigliari il permesso di soggiorno Ce soggiornati lungo periodo.
Né può ritenersi di ostacolo il preambolo n. 6 della direttiva n. 109/2003, alla quale il D. Lgs. 3 del 2007 ha dato attuazione, che indica il requisito di durata del soggiorno sul territorio dello Stato membro pari a cinque anni quale “condizione principale” per l’ottenimento dello status, posto che la stessa direttiva n. 109/2003 all’art. 13 contiene una clausola facenti salve le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione interna rispetto a quelle previste dalla direttiva medesima, quale è l’art. 9 co. 1 D. Lgs. 286 del 1998.
Né appare contraria all’accoglimento della detta tesi la mancanza di una disciplina sul punto nel regolamento attuativo del Testo Unico immigrazione (d.P.R. n. 394/99 e successive modifiche), in quanto il regolamento non è stato mai aggiornato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003, così come invece era stato previsto, con ciò creando un evidente problema di mancato coordinamento con la norma di cui all’art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 286/98.
Il provvedimento del Tribunale di Rovereto costituisce ulteriore conferma dell’orientamento giurisprudenziale unanime.


Allega File  12-03-05_ordinanza_trib_rovereto_9_tuimm.pdf   170,5K   2 Numero di downloads

e per quanto citato:

Allega File  1_it_giu_tar_pie_1129_2011_pdsce_familiari.pdf   34,9K   4 Numero di downloads

Allega File  corte_appello_venezia_decreto20062011.pdf   115,35K   2 Numero di downloads

Messaggio modificato da Rick il 14 giugno 2012 - 12:24


#11 liliana07

liliana07

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Inviato 14 giugno 2012 - 12:36

Proprio nel periodo in cui è entrata in IT sua sorella
questi Pds CE (ex CDS) li davano per un periodo limitato
avevano 5 anni di validità

facendo questo "rinnovo" (più che rinnovo è un aggiornamento)
lo dovrebbero dare in automatico a lungo termine...(cioè illimitata)

#12 Rick

Rick

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Inviato 14 giugno 2012 - 12:44

Proprio nel periodo in cui è entrata in IT sua sorella
questi Pds CE (ex CDS) li davano per un periodo limitato
avevano 5 anni di validità

facendo questo "rinnovo" (più che rinnovo è un aggiornamento)
lo dovrebbero dare in automatico a lungo termine...(cioè illimitata)


la CDS aveva una validità di 5 anni
solo per quel che riguarda il documento in se e per se
(come accade con le carte di identità)

MA IL DIRITO A PERMANERE IN ITALIA ERA CMQ PERMANENTE

Messaggio modificato da Rick il 14 giugno 2012 - 13:02


#13 liliana07

liliana07

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Inviato 14 giugno 2012 - 12:56

Fermo! non ti strillare...

Il diritto di permanenza a lungo termine ce
solo che tutti coloro che ne sono in possesso di questa CDS, sono obbligati a fare
questo aggiornamento in questura,dove a seguito li verrà rilasciato la CDS illimitata

(diciamo che al posto della data di scadenza c'è scritto illimitata) e solo per questo devono pagare un pò di soldini

insomma le solite storie della burocrazia italiana....

#14 Rick

Rick

    Advanced Member


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Inviato 14 giugno 2012 - 13:00

non strillo

voglio solo mettere in evidenza il dato

perchè è una questione che si è posta assai spesso


molti , moltissimied anche su questo stesso forum , sono convinti che bisogna rifare tutto ,

documentazione comprovante il diritto ad ottenerla compresa .


Non hai idea di quanti problemi ha dato e da tutt'ora quella stupida dicitura

che tra l'altro hanno poi tolto

come facevi notare tu stessa .

Messaggio modificato da Rick il 14 giugno 2012 - 13:02


#15 diana77

diana77

    Member


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Inviato 19 giugno 2012 - 15:04

il fatto che io sono italiana da quasi 3 anni cambia qualcosa?