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Guest Message by DevFuse
 

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ricongiungimento familiare


Discussione archiviata. Non è più possibile intervenire in questa discussione.
3 risposte a questa discussione

#1 nd_tms

nd_tms

    Newbie


  • 1 messaggi
  • Iscritto il: 11-gennaio 11

Inviato 11 gennaio 2011 - 16:30

salve, voglio fare il ricongiungimento familiare per il mio marito. ho capito che per alloggio devo avere almeno 15 metri quadri per una persona. cioe se io vivo in un appartamento devo avere 15 mq per me e 15 mq per lui. se dove vivo io l'appartamento ha solo 26 mq cosa devo fare???
dove devo andare e chi mi pou aiutare perche affitare un altro non ho soldi

#2 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 11 gennaio 2011 - 20:23

sino a poco tempo fa
ogni comune faceva + o meno come gli pareva

Ora c'è una normaiva nazionale di riferimento
valida ovunque



I requisiti per l'idoneità degli alloggi per il ricongiungimento degli immigrati

Gli alloggi considerati idonei per il ricongiungimento familiare degli immigrati devono corrispondere «ai parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza, su tutto il territorio nazionale». Lo ha chiarito la circolare n. 7170 del 18 novembre 2009 emanata dalla Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

L'entrata in vigore delle nuove 'disposizioni in materia di sicurezza pubblica', legge 15 luglio 2009, n. 94, ( http://www.interno.i...o_2009_n.94.pdf ) ha apportato talune modifiche al testo unico sull'immigrazione, sopprimendo il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, per la verifica dell'idoneità dell'alloggio.

Per evitare interpretazioni differenti, i comuni vengono ora invitati, nel rispetto della loro autonomia, a fare riferimento ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, anche per quanto attiene alla superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Tali requisiti, prescritti dal decreto del ministero della Sanità in data 5 luglio 1975, sono coerenti con la direttiva Ue in materia di ricongiungimento familiare che assegna alla legge nazionale il compito «della verifica della disponibilità di un alloggio considerato normale che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore».


Immagine Postata


Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975)


Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

Art. 1


L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
(comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999)

Art. 2

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.

Art. 4

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 5

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.

Art. 6

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 7

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Art. 8

I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 9

Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.


Messaggio modificato da Rick il 11 gennaio 2011 - 20:23


#3 Domenico

Domenico

    Advanced Member


  • 7179 messaggi
  • Iscritto il: 01-agosto 05

Inviato 11 gennaio 2011 - 21:01

Ora c'è una normaiva nazionale di riferimento
valida ovunque


Non ci giurerei... da quello che ho sentito per radio ci saranno diverse novità...

BOLZANO/PROVINCIA: IN ARRIVO NUOVA LEGGE SU IMMIGRAZIONE

(ASCA) - Bolzano, 10 gen - La legge sull'immigrazione, in discussione da diversi mesi da parte della Giunta provinciale di Bolzano, e' ormai in dirittura d'arrivo: l'esecutivo ha trovato l'accordo sui punti principali del provvedimento, ma diverse modifiche apportate al documento originario rendono necessaria una riscrittura del testo definitivo che verra' approvato nella seduta di lunedi' prossimo, 17 gennaio.

''Gli immigrati presenti in Alto Adige - ha sottolineato Durnwalder - hanno il diritto di essere trattati con dignita', ma hanno il dovere di lavorare, pagare le tasse e rispettare le nostre specificita'. Anche in futuro continueranno ad arrivare sul nostro territorio persone provenienti da Paesi stranieri, ma occorre garantire un equilibrio tra domanda e offerta di lavoro, e bisogna mettere in campo progetti specifici per gestire una questione che puo' diventare delicata''.

''Non vogliamo che si creino delle societa' parallele tra altoatesini e immigrati - ha spiegato il presidente Luis Durnwalder - perche' questo sarebbe il primo passo verso la ghettizzazione. L'obiettivo, invece, deve essere l'inclusione: gli stranieri devono sapere che la Provincia di Bolzano e' un territorio con caratteristiche particolari, e per inserirsi al meglio nella societa' e' bene conoscerle e rispettarle. Dall'altro lato, pero', gli altoatesini devono imparare a conoscere meglio la situazione di chi arriva qui per lavorare, perche' e' proprio la non conoscenza che rischia di far nascere diffidenze e paure''. Dal punto di vista legislativo, il provvedimento prevede la creazione di tre commissioni. Una commissione di coordinamento in grado di dare maggiore uniformita' ai programmi elaborati per i vari settori, da quello lavorativo a quello culturale, una commissione anti-discriminazione per sensibilizzare la popolazione locale e vigilare su eventuali episodi di penalizzazione del cittadino straniero a causa della sua origine, lingua o religione; infine una consulta degli immigrati attiva non solo a livello provinciale, ma anche con persone di riferimento a livello di comuni e comunita' comprensoriali.


#4 Rick

Rick

    Advanced Member


  • 17668 messaggi
  • Iscritto il: 25-agosto 05

Inviato 13 gennaio 2011 - 16:11

Non ci giurerei... da quello che ho sentito per radio ci saranno diverse novità...

BOLZANO/PROVINCIA: IN ARRIVO NUOVA LEGGE SU IMMIGRAZIONE


certamente ,

nell'ambito delle autonomie i comuni hanno pur sempre possibilità di variare i parametri

non a caso la circolare "invita" i comuni .



MA "autonomia" non sigifica "nell'arbitrio dei comuni"

i quali potranno decidere diversamente

solo qualora vi sia una normativa apposita e differente

che deroghi al prinicipio nazionale

e non sulla sola base di "libere interpretazioni "

Messaggio modificato da Rick il 13 gennaio 2011 - 16:12