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Tra foglio di via e decreto di espulsione...


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#1 InnocentLily

InnocentLily

    Member


  • 41 posts
  • Joined: 18-September 09

Posted 03 November 2010 - 10:05

Questo è ciò che hanno scritto sul foglio di via dato al mio ragazzo circa un mese fa (e difatti lui è partito).
Chiedendo diversi pareri in giro, sembrerebbe che ci sia differenza tra questo foglio e un vero e proprio decreto di espulsione (più grave), anche perchè è stato dato al questore e non dal prefetto.
Io non capisco molto di queste cose, e volevo sapere se qualcuno in questo forum sa meglio di me quali sono (SE ce ne sono) le vere differenze tra le due cose.
Ad esempio: con un foglio di via di questo genere si viene iscritti al SIS lo stesso?
Addirittura una persona che conosco che lavora in questura mi ha detto che con questo foglio lui volendo può richiedere il visto per turismo per l'italia, stare qui quel tot. e poi rientrare OBBLIGATORIAMENTE in patria. E' così? Mi sembra strano.
E poi non è nemmeno scritto quanti anni deve rimanere fuori dall'Italia (diversamente dal decreto)...quanti anni sono con questo foglio? 5? 10?
Il foglio comunque recita:

"Il Questore della Provincia di XXX

ESAMINATA l'istanza presentata a questo Ufficio in data XX.XX.2007, per il tramite delle Poste Italiane, dal cittadino moldavo XXX XXX, nato il XX.XX.1987, tendente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione;

CONSIDERATO che dagli atti giacenti è emerso che l'interessato, in data XX.XX.2009, risulta essere stato condannato dal Tribunale di XXX, con applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444, 445 del codice di procedura penale, ad anni 1 di reclusione ed euro 2.800, 00 di multa per violazione della legge sugli stupefacenti;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs 286/98 (Testo Unico Sull'Immigrazione), come modificato dalla Legge 94/2009, non è ammesso l'ingresso in Italia degli stranieri che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva compresa quella adottata a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati inerenti gli stupefacenti;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 5, del citato D.Lgs 286/98 e succ.mod. dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengano a mancare requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel Territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili;

CONSIDERATO che ulteriormente a sfavore dell'interessato risulta che lo stesso è stato:
- Condannato dal Tribunale di XXX, in data XX.XX.2008, alla pena di 6 mesi di reclusione per resistenza, violenza e minaccia ad un pubblico ufficiale;
- Reso oggetto di notizia di reato per delitto di furto, in data XX.XX.2005, redatta dal Comando Stazione XXX di XXX;

RITENUTO che le reiterate condotte penalmente rilevanti del XXX, ricongiunto in minore età dalla madre qui regolarmente soggiornante, ne evidenziano una concreta pericolosità sociale e ciò non consente, ai fini di una concreta applicazione delle disposizioni aggiunte all'art. 5, comma 5, del D.Lgs 286/98 dal D.Lgs 5/07, una favorevole valutazione dell'istanza di specie;

EFFETTUATA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, nr.241 e succ.mod. e dell'art. 4 D.M. nr.294 del 2.2.1993 recante il Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della predetta legge;

LETTI gli artt. 4, comma 3, 5, 6, comma 10, del D.Lgs 25.07.98 nr.286 (Testo Unico sull'Immigrazione) e successive modifiche e l'art. 12 del D.P.R. 394/99 (Regolamento di Attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione) e succ. mod.;

DECRETA

L'istanza in argomento, per i suesposti motivi, è RIGETTATA.
Il cittadino moldavo XXX XXX, pertanto, dovrà lasciare il territorio nazionale, non sussistendo, allo stato, validi e comprovati motivi che possano giustificare una sua ulteriore permanenza.

Lo stesso viene reso edotto che dovrà presentarsi alla frontiera aerea di Fiumicino entro 15 giorni dalla notifica del presente atto per lasciare volontariamente lo Stato italiano, così come disposto dall'art. 12 del citato D.P.R. 394/99 e succ. mod., e che qualora non ottempererà al presente invito si procederà nei suoi confronti a norma dell'art. 13 del D.Lgs 286/98 e succ. mod.

Avverso il presente decreto, comunicato in lingua comprensibile al destinatario, è ammesso ricorso al T.A.R. del luogo di domicilio eletto dallo straniero entro il termine di giorni sessanta dalla notifica o comunicazione in via amministrativa o dalla piena coscienza dell'atto, così come previsto dall'art. 6, comma 10 del citato D.Lgs 25.07.98 nr. 286 e succ. mod. ovvero ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni dalla data di predetta comunicazione o notifica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.- "